Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES

FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES

A cura di Diego Palma Diego Palma
26 settembre 2025 15:44
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Segnalazione alla redazione

Tema: Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES
A cura della Redazione esperto normativa scolastica
(Seguiranno le considerazioni del nostro esperto legale)


FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES

I docenti di sostegno possono accedere ai laboratori di enogastronomia durante le esercitazioni pratiche?

Sì. Il docente di sostegno ha pieno diritto di accesso ai laboratori didattici quando il proprio alunno con disabilità è coinvolto nell’attività. È parte integrante del gruppo classe, come ribadito dalla Legge 104/1992, dal D. Lgs. 66/2017, e dalle Linee guida MIM sull’inclusione scolastica.

Sono previsti obblighi di vestiario e scarpe antinfortunistiche per il docente di sostegno nei laboratori enogastronomici?

👨‍🍳 , ma con possibili eccezioni (vedi punto 6). In linea generale, il D. Lgs. 81/2008, art. 75 stabilisce che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere utilizzati da chi è esposto a rischi durante lo svolgimento della propria attività.

Per i laboratori di enogastronomia, i DPI comunemente previsti sono:

  • Grembiule e abbigliamento da cucina

  • Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale rinforzato

Chi fornisce i DPI al docente di sostegno? È a carico dell’amministrazione scolastica?

💼 Sì, è obbligo dell’amministrazione scolastica.
Il datore di lavoro (cioè il dirigente scolastico) è tenuto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/2008, a fornire gratuitamente i DPI e a verificarne l’utilizzo corretto.

📌 Non può quindi essere richiesto al docente di acquistare personalmente le scarpe antinfortunistiche.

Uno studente BES può essere escluso dal laboratorio se privo di scarpe antinfortunistiche?

🚫 No, l'esclusione indiscriminata è in contrasto con il diritto all'inclusione scolastica.
La sicurezza deve essere garantita, ma con soluzioni ragionevoli e alternative che non penalizzino studenti BES o con disabilità.

La scuola ha l’obbligo di prevedere misure compensative o organizzative, quali:

  • fornire direttamente i DPI;

  • individuare attività alternative in contesti sicuri ma equivalenti;

  • adottare misure di “accomodamento ragionevole” (D. Lgs. 66/2017, art. 3 e art. 8).

Un docente tecnico-pratico può escludere il docente di sostegno e lo studente BES dalla lezione pratica per mancanza di scarpe antinfortunistiche?

⚠️ Non autonomamente.
Il docente tecnico ha la responsabilità della conduzione del laboratorio, ma non può disporre esclusioni disciplinari o didattiche, soprattutto se coinvolgono alunni con BES o il personale docente.

📌 In caso di assenza dei DPI:

  • va informato il Dirigente Scolastico;

  • si coinvolge il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);

  • si attiva il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).

È possibile evitare l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche? Chi decide?

Sì, in alcuni casi è possibile derogare all’uso delle scarpe antinfortunistiche, ma solo se sussistono le condizioni.

Chi decide?

L’obbligo dei DPI è stabilito da una valutazione dei rischi a cura del:

  • Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con

  • RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

  • Medico Competente, se previsto

  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

La valutazione dei rischi è formalizzata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Se per una determinata attività laboratoriale:

  • non è previsto un rischio meccanico o da schiacciamento;

  • l’attività ha carattere osservativo o di supporto (es. docente di sostegno che non manipola utensili né alimenti);

  • l’intervento è saltuario e supervisionato;

allora è possibile escludere le scarpe antinfortunistiche, ma solo se tale esclusione è riportata esplicitamente nel DVR.

Attenzione:

Non è il singolo docente tecnico-pratico a stabilire l’obbligo o la deroga ai DPI.
✅ Solo la scuola, attraverso gli organi preposti alla sicurezza, può normare l’uso dei DPI caso per caso.

Varianti che possono escludere l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche:

Situazione

Deroga possibile?

Note

Osservazione passiva senza manipolazione

✅ Sì

Se indicato nel DVR

Breve permanenza per supporto didattico

✅ Sì

Solo se non vi è rischio

Attività dimostrativa ma senza esposizione a rischi meccanici

✅ Sì

Serve nota scritta nel DVR

Partecipazione attiva a lavorazioni (es. cucinare, usare utensili)

❌ No

DPI obbligatori

Presenza di disabilità motorie che impediscono l’uso di calzature specifiche

🔶 Sì con adattamento

Serve valutazione medico competente

Conclusione e raccomandazioni

🔹 I laboratori scolastici sono ambienti a rischio controllato: la sicurezza non può escludere l’inclusione.
🔹 È compito della scuola valutare il rischio e fornire i DPI.
🔹 Il docente di sostegno ha diritto di accesso e va tutelato anche nella sua funzione professionale e dignità.

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