Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES

FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES

A cura di Diego Palma Diego Palma
26 settembre 2025 15:44
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Segnalazione alla redazione

Tema: Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES
A cura della Redazione esperto normativa scolastica
(Seguiranno le considerazioni del nostro esperto legale)


❓FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES

I docenti di sostegno possono accedere ai laboratori di enogastronomia durante le esercitazioni pratiche?

✅ Sì. Il docente di sostegno ha pieno diritto di accesso ai laboratori didattici quando il proprio alunno con disabilità è coinvolto nell’attività. È parte integrante del gruppo classe, come ribadito dalla Legge 104/1992, dal D. Lgs. 66/2017, e dalle Linee guida MIM sull’inclusione scolastica.

Sono previsti obblighi di vestiario e scarpe antinfortunistiche per il docente di sostegno nei laboratori enogastronomici?

👨‍🍳 Sì, ma con possibili eccezioni (vedi punto 6). In linea generale, il D. Lgs. 81/2008, art. 75 stabilisce che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere utilizzati da chi è esposto a rischi durante lo svolgimento della propria attività.

Per i laboratori di enogastronomia, i DPI comunemente previsti sono:

  • Grembiule e abbigliamento da cucina

  • Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale rinforzato

Chi fornisce i DPI al docente di sostegno? È a carico dell’amministrazione scolastica?

💼 Sì, è obbligo dell’amministrazione scolastica.
Il datore di lavoro (cioè il dirigente scolastico) è tenuto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/2008, a fornire gratuitamente i DPI e a verificarne l’utilizzo corretto.

📌 Non può quindi essere richiesto al docente di acquistare personalmente le scarpe antinfortunistiche.

Uno studente BES può essere escluso dal laboratorio se privo di scarpe antinfortunistiche?

🚫 No, l'esclusione indiscriminata è in contrasto con il diritto all'inclusione scolastica.
La sicurezza deve essere garantita, ma con soluzioni ragionevoli e alternative che non penalizzino studenti BES o con disabilità.

La scuola ha l’obbligo di prevedere misure compensative o organizzative, quali:

  • fornire direttamente i DPI;

  • individuare attività alternative in contesti sicuri ma equivalenti;

  • adottare misure di “accomodamento ragionevole” (D. Lgs. 66/2017, art. 3 e art. 8).

Un docente tecnico-pratico può escludere il docente di sostegno e lo studente BES dalla lezione pratica per mancanza di scarpe antinfortunistiche?

⚠️ Non autonomamente.
Il docente tecnico ha la responsabilità della conduzione del laboratorio, ma non può disporre esclusioni disciplinari o didattiche, soprattutto se coinvolgono alunni con BES o il personale docente.

📌 In caso di assenza dei DPI:

  • va informato il Dirigente Scolastico;

  • si coinvolge il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);

  • si attiva il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).

È possibile evitare l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche? Chi decide?

✅ Sì, in alcuni casi è possibile derogare all’uso delle scarpe antinfortunistiche, ma solo se sussistono le condizioni.

Chi decide?

L’obbligo dei DPI è stabilito da una valutazione dei rischi a cura del:

  • Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con

  • RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

  • Medico Competente, se previsto

  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

La valutazione dei rischi è formalizzata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Se per una determinata attività laboratoriale:

  • non è previsto un rischio meccanico o da schiacciamento;

  • l’attività ha carattere osservativo o di supporto (es. docente di sostegno che non manipola utensili né alimenti);

  • l’intervento è saltuario e supervisionato;

allora è possibile escludere le scarpe antinfortunistiche, ma solo se tale esclusione è riportata esplicitamente nel DVR.

Attenzione:

❌ Non è il singolo docente tecnico-pratico a stabilire l’obbligo o la deroga ai DPI.
✅ Solo la scuola, attraverso gli organi preposti alla sicurezza, può normare l’uso dei DPI caso per caso.

Varianti che possono escludere l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche:

Situazione

Deroga possibile?

Note

Osservazione passiva senza manipolazione

✅ Sì

Se indicato nel DVR

Breve permanenza per supporto didattico

✅ Sì

Solo se non vi è rischio

Attività dimostrativa ma senza esposizione a rischi meccanici

✅ Sì

Serve nota scritta nel DVR

Partecipazione attiva a lavorazioni (es. cucinare, usare utensili)

❌ No

DPI obbligatori

Presenza di disabilità motorie che impediscono l’uso di calzature specifiche

🔶 Sì con adattamento

Serve valutazione medico competente

Conclusione e raccomandazioni

🔹 I laboratori scolastici sono ambienti a rischio controllato: la sicurezza non può escludere l’inclusione.
🔹 È compito della scuola valutare il rischio e fornire i DPI.
🔹 Il docente di sostegno ha diritto di accesso e va tutelato anche nella sua funzione professionale e dignità.

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