Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES
FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES


Segnalazione alla redazione
Tema: Accesso ai laboratori di enogastronomia da parte dei docenti di sostegno: obblighi, DPI e inclusione degli studenti BES
A cura della Redazione esperto normativa scolastica
(Seguiranno le considerazioni del nostro esperto legale)
❓FAQ: Accesso ai laboratori enogastronomici da parte dei docenti di sostegno e studenti BES
I docenti di sostegno possono accedere ai laboratori di enogastronomia durante le esercitazioni pratiche?
✅ Sì. Il docente di sostegno ha pieno diritto di accesso ai laboratori didattici quando il proprio alunno con disabilità è coinvolto nell’attività. È parte integrante del gruppo classe, come ribadito dalla Legge 104/1992, dal D. Lgs. 66/2017, e dalle Linee guida MIM sull’inclusione scolastica.
Sono previsti obblighi di vestiario e scarpe antinfortunistiche per il docente di sostegno nei laboratori enogastronomici?
👨🍳 Sì, ma con possibili eccezioni (vedi punto 6). In linea generale, il D. Lgs. 81/2008, art. 75 stabilisce che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere utilizzati da chi è esposto a rischi durante lo svolgimento della propria attività.
Per i laboratori di enogastronomia, i DPI comunemente previsti sono:
Grembiule e abbigliamento da cucina
Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale rinforzato
Chi fornisce i DPI al docente di sostegno? È a carico dell’amministrazione scolastica?
💼 Sì, è obbligo dell’amministrazione scolastica.
Il datore di lavoro (cioè il dirigente scolastico) è tenuto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/2008, a fornire gratuitamente i DPI e a verificarne l’utilizzo corretto.
📌 Non può quindi essere richiesto al docente di acquistare personalmente le scarpe antinfortunistiche.
Uno studente BES può essere escluso dal laboratorio se privo di scarpe antinfortunistiche?
🚫 No, l'esclusione indiscriminata è in contrasto con il diritto all'inclusione scolastica.
La sicurezza deve essere garantita, ma con soluzioni ragionevoli e alternative che non penalizzino studenti BES o con disabilità.
La scuola ha l’obbligo di prevedere misure compensative o organizzative, quali:
fornire direttamente i DPI;
individuare attività alternative in contesti sicuri ma equivalenti;
adottare misure di “accomodamento ragionevole” (D. Lgs. 66/2017, art. 3 e art. 8).
Un docente tecnico-pratico può escludere il docente di sostegno e lo studente BES dalla lezione pratica per mancanza di scarpe antinfortunistiche?
⚠️ Non autonomamente.
Il docente tecnico ha la responsabilità della conduzione del laboratorio, ma non può disporre esclusioni disciplinari o didattiche, soprattutto se coinvolgono alunni con BES o il personale docente.
📌 In caso di assenza dei DPI:
va informato il Dirigente Scolastico;
si coinvolge il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
si attiva il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
È possibile evitare l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche? Chi decide?
✅ Sì, in alcuni casi è possibile derogare all’uso delle scarpe antinfortunistiche, ma solo se sussistono le condizioni.
Chi decide?
L’obbligo dei DPI è stabilito da una valutazione dei rischi a cura del:
Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
Medico Competente, se previsto
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
La valutazione dei rischi è formalizzata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Se per una determinata attività laboratoriale:
non è previsto un rischio meccanico o da schiacciamento;
l’attività ha carattere osservativo o di supporto (es. docente di sostegno che non manipola utensili né alimenti);
l’intervento è saltuario e supervisionato;
allora è possibile escludere le scarpe antinfortunistiche, ma solo se tale esclusione è riportata esplicitamente nel DVR.
Attenzione:
❌ Non è il singolo docente tecnico-pratico a stabilire l’obbligo o la deroga ai DPI.
✅ Solo la scuola, attraverso gli organi preposti alla sicurezza, può normare l’uso dei DPI caso per caso.
Varianti che possono escludere l’obbligo delle scarpe antinfortunistiche:
Situazione | Deroga possibile? | Note |
---|---|---|
Osservazione passiva senza manipolazione | ✅ Sì | Se indicato nel DVR |
Breve permanenza per supporto didattico | ✅ Sì | Solo se non vi è rischio |
Attività dimostrativa ma senza esposizione a rischi meccanici | ✅ Sì | Serve nota scritta nel DVR |
Partecipazione attiva a lavorazioni (es. cucinare, usare utensili) | ❌ No | DPI obbligatori |
Presenza di disabilità motorie che impediscono l’uso di calzature specifiche | 🔶 Sì con adattamento | Serve valutazione medico competente |
Conclusione e raccomandazioni
🔹 I laboratori scolastici sono ambienti a rischio controllato: la sicurezza non può escludere l’inclusione.
🔹 È compito della scuola valutare il rischio e fornire i DPI.
🔹 Il docente di sostegno ha diritto di accesso e va tutelato anche nella sua funzione professionale e dignità.