Anno di prova 2026/27 e abilitazione entro il 31 dicembre

La deroga dello scorso anno non si ripete da sola

21 settembre 2026 15:34
Anno di prova 2026/27 e abilitazione entro il 31 dicembre -
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A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Circola, in queste settimane, una domanda precisa. Chi ha firmato il primo settembre un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, e sta chiudendo il percorso abilitante entro il 31 dicembre 2026, può considerare già questo anno scolastico come periodo di formazione e prova? La domanda nasce dal ricordo di quanto accaduto lo scorso anno e dall’attesa di un trattamento analogo. Secondo la lettura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la risposta non si ricava da una consuetudine amministrativa, ma dal confronto tra la regola ordinaria e la deroga che, per il solo anno scolastico 2025/2026, il legislatore ha scritto nero su bianco.

La regola ordinaria del decreto legislativo n. 59 del 2017

L’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sottopone al periodo annuale di prova in servizio i vincitori già in possesso dell’abilitazione. Il superamento di quel periodo è subordinato ad almeno centottanta giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno centoventi destinati alle attività didattiche, al test finale e alla valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione. L’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto disciplina invece i vincitori ancora privi di abilitazione. Costoro sottoscrivono un contratto annuale, acquisiscono i crediti formativi previsti e, solo una volta conseguita l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova.

La sequenza è così descritta: prima il titolo abilitante, poi il contratto a tempo indeterminato, poi l’anno di prova. Non è prevista, in quella sede, una conversione in corso d’anno che faccia decorrere la prova dalla data dell’abilitazione.

La deroga del 2025 era una norma, non un uso

Per l’anno scolastico 2025/2026 il legislatore ha introdotto una disciplina diversa e temporanea.

Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025, ha aggiunto all’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, il comma 2-ter.

In quella sede, dopo aver regolato le assunzioni tardive dell’anno 2025/2026, il testo dispone che i vincitori ivi contemplati i quali conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento di quel titolo, e che quella data rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova cui gli stessi sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/2026, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

La disposizione è ancorata a un anno scolastico determinato e a una finestra assunzionale determinata. Non è una clausola permanente del sistema di reclutamento.

Su quel fondamento normativo l’Amministrazione ha poi costruito le istruzioni operative e la nota annuale sul periodo di formazione e prova. La nota del Ministero dell’istruzione e del merito n. 95371 dell’11 dicembre 2025 ha incluso, tra i destinatari del percorso 2025/2026, i vincitori dei concorsi PNRR1 e PNRR2 che, privi di abilitazione all’atto della nomina, l’avessero conseguita entro il 31 dicembre 2025, con decorrenza della prova dalla trasformazione del contratto. Quella nota ha dato attuazione a una scelta del legislatore. Non l’ha sostituita e non l’ha resa perpetua.

Cosa risulta, allo stato, per il 2026/2027

Per l’anno scolastico 2026/2027 non risulta, allo stato degli atti pubblicati, una disposizione di rango primario che ripeta la formula del 31 dicembre, spostandola al 2026 e agganciandola all’anno di prova in corso. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 10 luglio 2026, n. 136, con il relativo Allegato A sulle istruzioni operative per le immissioni in ruolo, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-136-del-10-luglio-2026. Ebbene, in quella sede i candidati non abilitati provenienti dai concorsi PNRR sottoscrivono un contratto a tempo determinato; chi risulta già in possesso dell’abilitazione, all’atto della sottoscrizione, stipula il contratto a tempo indeterminato e svolge l’anno di prova. Manca, nel quadro normativo primario consultato, l’equivalente della clausola che lo scorso anno ha fatto decorrere il tempo indeterminato e l’anno di prova dalla data del titolo conseguito entro il 31 dicembre.

Ne consegue un effetto concreto: chi ha preso servizio il primo settembre 2026 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e conseguirà l’abilitazione entro il 31 dicembre 2026 non trova, oggi, una norma che gli assicuri la trasformazione in corso d’anno e l’avvio contestuale del periodo di prova. Resta ferma la regola dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017: conseguita l’abilitazione, l’interessato è assunto a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova. Quella prova, in assenza di una nuova deroga, si colloca nell’anno scolastico in cui il rapporto a tempo indeterminato è costituito, non automaticamente in quello in cui il titolo viene conseguito (a dicembre).

I docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo nell’anno scolastico 2026/2027, e in attesa di abilitazione entro il 31 dicembre 2026, che debbano verificare se l’anno in corso possa costituire periodo di formazione e prova, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9, messaggio scritto o vocale.

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