Bucalo (Fdi): Approvato l'Emendamento 5.20, 5.21 (concorso DS 2017)
Nessuno si azzardi a chiamarla “sanatoria” è un atto di giustizia e di merito! Sono estremamente felice di questo risultato, il dipartimento scuola di Fratelli d’Italia si è sempre battuto sin dai ban...

Nessuno si azzardi a chiamarla “sanatoria” è un atto di giustizia e di merito! Sono estremamente felice di questo risultato, il dipartimento scuola di Fratelli d’Italia si è sempre battuto sin dai banchi dell’opposizione. L’emendamento è stato armonizzato e successivamente approvato per tutti gli interessi in gioco in questa complessa vicenda, che vede coinvolti anche dirigenti che sono ritornati a fare i docenti dopo essere stati ammessi con riserva a fare il concorso e dopo averlo superato che pone fine ad un concorso. Così, al telefono la Sen. Ella Bucalo, componete della commissione Cultura e Istruzione del Senato, ha raccontato in esclusiva e in anteprima la notizia dell’approvazione dell’emendamento per il concorso DS 2017.
Emendamento approvato Emendamento 5.21 Marti (Riformulazione 7 febbraio 2023 con RT aggiornata)
All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti: “11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-quater. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso. 11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10. 11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva. 11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva. 11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.