Mobilità DS: nuovo "caso Campania". Primo stop all'accantonamento dei posti

Il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha disposto l'accantonamento di un posto DS in Campania per la mobilità, censurando il metodo dell'USR Campania

22 luglio 2026 15:32
Mobilità DS: nuovo "caso Campania". Primo stop all'accantonamento dei posti -
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Al contenzioso amministrativo che da settimane oppone un gruppo di idonei del concorso ordinario DS all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania si affianca ora un fronte giudiziario diverso. Con un decreto cautelare reso noto oggi dallo Studio Legale Giannuzzi Cardone, il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, si è pronunciato in via sommaria, inaudita altera parte, a favore di una dirigente scolastica esclusa da uno dei posti vacanti in Campania destinati alla reggenza, ordinandone la riserva in suo favore e inibendone l'assegnazione ad altri candidati.

Il precedente amministrativo

Per capire la portata del provvedimento occorre ricostruire cosa era successo davanti al giudice naturale della materia, il TAR Campania. Il 6 luglio 2026 la Quarta Sezione del Tribunale amministrativo, decidendo sul ricorso di sette idonei del concorso ordinario DDG 2788/2022 (collocati tra il 34° e il 41° posto in graduatoria), aveva accolto solo in parte le loro richieste: non l'accantonamento diretto di sette posti chiesto in subordine, ma l'ordine all'USR di riesaminare il proprio decreto del 25 giugno alla luce dell'art. 1, comma 528, della legge di bilancio 2026, che secondo i ricorrenti impone di integrare le graduatorie con gli idonei e di destinare loro prioritariamente i posti vacanti rispetto alla mobilità interregionale.

L'USR ha risposto il 15 luglio non con un riesame nel merito, ma con un provvedimento che si è limitato a "congelare" sette posti sottraendoli alla mobilità interregionale, in attesa della camera di consiglio collegiale fissata per il 10 settembre. I ricorrenti, con motivi aggiunti depositati il 17 luglio, hanno contestato che si trattasse di una vera esecuzione dell'ordine di riesame, chiedendo un termine perentorio di sette giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il 18 luglio il Presidente della Sezione ha respinto la richiesta di un nuovo decreto monocratico urgente, ritenendo che il congelamento già disposto escludesse un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione collegiale di settembre, ma ha comunque confermato che quei sette posti restano bloccati fino ad allora.

Cosa aggiunge Reggio Emilia

È in questo quadro che si inserisce la pronuncia del giudice del lavoro, riferita a una dirigente rimasta esclusa da una delle sedi vacanti in Campania destinate alla reggenza per effetto, secondo la ricostruzione dello studio legale che l'assiste, proprio delle scelte organizzative conseguenti alla vicenda TAR. Il giudice ordinario ravvisa un fumus di illegittimità nell'operato dell'amministrazione per travisamento del decreto TAR. Quest'ultimo, si legge nella nota dello studio, aveva disposto un mero riesame della procedura, non un accantonamento di posti. La sottrazione di sette sedi alla mobilità sarebbe quindi avvenuta, secondo questa lettura, senza un obbligo giuridico immediato che la imponesse e in difetto di trasparenza, impedendo alla dirigente interessata di controdedurre e di concorrere in regioni alternative. Riconosciuto anche il periculum in mora, legato sia alla condizione personale e di dislocazione geografica della ricorrente sia all'imminente consolidarsi degli assetti organizzativi per il nuovo anno scolastico.

Un provvedimento provvisorio, ma un precedente da seguire

Va detto con chiarezza che si tratta comunque di un decreto cautelare monocratico, reso senza contraddittorio e per sua natura soggetto a conferma, modifica o revoca una volta che l'amministrazione potrà controdedurre. Non equivale a una decisione di merito, né vincola il TAR Campania, che resta la sede propria del giudizio principale.

Resta però significativo che un giudice ordinario, chiamato a valutare gli effetti di un provvedimento amministrativo su un rapporto di lavoro, sia arrivato a una lettura in parte opposta a quella su cui l'USR ha finora costruito la propria linea difensiva. Se per il TAR della Campania il congelamento dei sette posti è stato sufficiente a escludere l'urgenza di un intervento immediato, per il giudice del lavoro di Reggio Emilia lo stesso congelamento, nella sua ricaduta su chi ne è rimasto escluso, presenta profili di illegittimità autonomi, per eccesso rispetto a quanto effettivamente ordinato in sede amministrativa e per carenza di motivazione e trasparenza nella sua applicazione.

Si apre così, accanto al fronte amministrativo che attende la camera di consiglio del 10 settembre, un secondo terreno di contenzioso, questa volta lavoristico, che promette di aggiungere un ulteriore livello di incertezza a una partita, quella della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici 2026/27, che si trascina da mesi tra decreti, rettifiche e ricorsi incrociati.

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