Concorso PNRR3: esclusi gli specializzandi
Esclusi gli specializzandi TFA sostegno e abilitandi. Ricorso al TAR Lazio per ammissione con riserva
La scelta di ammettere con riserva esclusivamente gli iscritti ai percorsi “abbreviati di specializzazione sul sostegno” – previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 (che hanno durata ridotta di quattro mesi e sono riservati a docenti con specifici requisiti di servizio) – e di escludere, invece, gli specializzandi dei percorsi ordinari non configurerebbe una disparità di trattamento priva di qualsiasi ragionevole giustificazione?
Esiste una ragione logica o giuridica per cui due candidati che conseguiranno lo stesso titolo di specializzazione – uno attraverso un percorso straordinario breve, l’altro attraverso il percorso ordinario completo – debbano essere trattati in modo radicalmente diverso?