Concorso scuola PNRR3 e graduatorie 2016: una questione di diritto costituzionale

Lo studio legale Esposito-Santonicola analizza la problematica dei 1400 docenti campani in attesa da nove anni

20 ottobre 2025 20:54
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Sulla questione, i docenti del concorso 2016 avrebbero maturato, in virtù del superamento di una procedura concorsuale pubblica e del conseguente inserimento in graduatoria di merito, un’aspettativa qualificata all’assunzione che non potrebbe essere disattesa dall’amministrazione senza adeguata motivazione e senza che siano rispettati i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L’art. 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Il mancato rispetto dell’ordine cronologico delle graduatorie e la gestione “a contagocce” dello scorrimento determinerebbero una situazione di irragionevolezza amministrativa in contrasto con questi principi costituzionali.

In particolare, sarebbe difficilmente giustificabile, sotto il profilo del buon andamento, una scelta che privilegia l’indizione di nuovi concorsi rispetto all’utilizzo di graduatorie già esistenti, formate da candidati che hanno già dimostrato la propria idoneità attraverso procedure selettive pubbliche. Tale scelta, oltre a determinare un aggravio di costi e di tempi per l’amministrazione, appare irrazionale rispetto all’obiettivo di garantire la continuità didattica e la stabilizzazione del personale docente.

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