Concorso scuola PNRR3 e graduatorie 2016: una questione di diritto costituzionale
Lo studio legale Esposito-Santonicola analizza la problematica dei 1400 docenti campani in attesa da nove anni
L’analisi condotta dallo Studio Legale Esposito Santonicola ha individuato le seguenti disposizioni normative che potrebbero essere censurate per illegittimità costituzionale:
a) Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 59, comma 10, nella parte in cui prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente, senza subordinare tale indizione all’esaurimento delle graduatorie dei concorsi precedenti ancora vigenti e non esaurite e senza prevedere meccanismi di priorità o salvaguardia per i vincitori di tali graduatorie.
Il testo dell’art. 59, comma 10, del D.L. 73/2021 stabilisce: “Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 […]”. La norma, tuttavia, non prevede alcun obbligo di esaurire le graduatorie precedenti prima di bandire nuovi concorsi.
b) Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, art. 12, comma 4, nella parte in cui stabilisce che “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo”, senza garantire che tutti i vincitori delle graduatorie precedenti siano stati assunti prima dell’indizione del nuovo concorso.
c) Decreti Direttoriali Generali n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025 (Bandi del concorso PNRR3), nella parte in cui prevedono l’assunzione di 58.135 docenti (27.376 per infanzia e primaria, 30.759 per la secondaria) senza contemplare alcuna forma di priorità, riserva o salvaguardia per i vincitori delle graduatorie concorsuali precedenti.