Concorso scuola PNRR3 e graduatorie 2016: una questione di diritto costituzionale

Lo studio legale Esposito-Santonicola analizza la problematica dei 1400 docenti campani in attesa da nove anni

20 ottobre 2025 20:54
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Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dal contesto europeo. Come noto, la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione per violazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Esso assume particolare rilievo, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che il diritto europeo costituisce un parametro interposto di costituzionalità e che le norme nazionali in contrasto con il diritto europeo possono essere censurate per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.

Impugnazione del bando PNRR3 dinanzi al Giudice Amministrativo

Una possibile soluzione consiste nell’impugnare i bandi del concorso PNRR3 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, deducendo l’illegittimità degli stessi nella parte in cui non prevedono meccanismi di priorità o salvaguardia per i vincitori/idonei delle graduatorie concorsuali precedenti. L’impugnazione potrebbe essere accompagnata da una richiesta di adozione di misure cautelari volte a sospendere l’efficacia dei bandi fino alla definizione del giudizio nel merito.

Una valutazione di opportunità suggerirebbe di richiedere, al Giudice Amministrativo, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che hanno consentito l’indizione del concorso PNRR3 senza prevedere meccanismi di tutela prioritaria per i vincitori delle graduatorie precedenti.

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