“Contrattazione integrativa riservata ai firmatari del CCNL: la sentenza di merito sul ricorso UIL Scuola”
“Contrattazione integrativa riservata ai firmatari del CCNL: la sentenza di merito sul ricorso UIL Scuola”

La sentenza di merito del giudice del lavoro, datata 22 gennaio 2025, conclude il procedimento avviato quasi un anno fa dalla UIL Scuola contro il Ministero. Al centro del ricorso c’era la rivendicazione del diritto di prendere parte, a tutti i livelli, alla contrattazione integrativa e agli altri istituti delle relazioni sindacali (confronto e informativa).
Questo esito arriva dopo due precedenti pronunce:
- 19 aprile 2024: in via cautelare, il giudice ha ammesso la UIL Scuola a partecipare unicamente agli istituti dell’informativa e del confronto, escludendola però dalla contrattazione integrativa.
- 20 giugno 2024: è stato annullato il provvedimento cautelare, ritenendo che l’esclusione dalla contrattazione non costituisse un grave pregiudizio tale da giustificarne la sospensiva.
L’ultima sentenza conferma l’esclusione della UIL Scuola da tutti i livelli di contrattazione integrativa, ma ne riconosce invece l’accesso sia all’informativa sia al confronto.
Al momento si conosce soltanto il dispositivo della sentenza e non le motivazioni, che consentirebbero un commento più dettagliato. Ciò non toglie che desta perplessità la distinzione tra i vari istituti delle relazioni sindacali, in base alla quale chi non sottoscrive il CCNL non può accedere alla contrattazione, ma può comunque partecipare a confronto e informativa. Appare infatti poco logico ammettere a istituti (soprattutto il confronto) che spesso sono propedeutici alla fase di contrattazione, negando poi l’accesso al tavolo vero e proprio.
È evidente – e lo era dall’inizio – che la UIL Scuola ha perso la parte fondamentale del contenzioso, ossia l’accesso ai tavoli di contrattazione integrativa. Una sconfitta ancora più netta, se si considera che la UIL Scuola aveva espressamente rinunciato, durante il procedimento, a tale rivendicazione. È anche per questo che la sentenza del 22 gennaio 2025 affronta soltanto il tema di informativa e confronto, senza più menzionare la partecipazione ai tavoli contrattuali.
Va infine ricordato che, nelle prime fasi del negoziato per il CCNL 2029/21, quando si discutevano le parti riguardanti le relazioni sindacali, non risultano obiezioni formali mosse dalla UIL Scuola né dalle altre sigle al tavolo, almeno per quanto riguarda i testi poi siglati.
Resta significativa, sul piano della coerenza, la situazione verificatasi nel 2018: allora, davanti alla richiesta di una sigla non firmataria del CCNL 2016/18 di partecipare alle relazioni sindacali – di fatto analoga a quella odierna – la UIL Scuola si oppose in sede giudiziaria.
