Cosa assegna davvero lo Stato: non il “docente”, ma le risorse di sostegno

La normativa non entra nel dettaglio su quanti docenti debbano o possano coprire questo monte ore. Questo è un primo punto fondamentale

A cura di Diego Palma Diego Palma
25 novembre 2025 19:08
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Il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, stabilisce che l’amministrazione assegna alle scuole le risorse di sostegno (posti in organico), sulla base delle proposte formulate dai dirigenti scolastici e dai GLO, in coerenza con i PEI degli alunni con disabilità.
fonte:Gazzetta Ufficiale

La logica, quindi, è questa:

  • allo studente (anzi: alla classe in cui lo studente è inserito) viene riconosciuto un monte ore di sostegno;

  • l’orario massimo, per la secondaria di II grado, è pari all’orario di cattedra del docente: 18 ore settimanali.

    fonte: (EdiSES Blog)

La normativa non entra nel dettaglio su quanti docenti debbano o possano coprire questo monte ore. Questo è un primo punto fondamentale.

Esiste un divieto di più docenti per lo stesso alunno?

Qui la risposta è netta: no, non esiste nessuna disposizione che vieti l’assegnazione di più docenti di sostegno allo stesso studente.

Una lettura tecnica molto chiara lo esplicita: non c’è alcuna norma che proibisca che le ore di sostegno relative a un alunno siano coperte da più insegnanti; si tratta di una scelta organizzativa interna alla scuola, nel quadro dell’autonomia e dell’organico dell’autonomia.

Anzi, alcune prassi e documenti operativi danno per scontato che possa accadere che più docenti seguano lo stesso alunno: lo si vede, ad esempio, nelle indicazioni relative agli scrutini, dove si prevede espressamente il caso di “più docenti di sostegno per lo stesso allievo”, specificando che, in sede di valutazione, il loro voto deve confluire in un’unica posizione. Questo, di fatto, conferma che l’ordinamento riconosce la possibilità che lo stesso alunno sia seguito da più insegnanti di sostegno.

Continuità didattica e DM 182/2020 – DM 153/2023 – DM 32/2025

Negli ultimi anni, il legislatore e il Ministero hanno insistito molto sul tema della continuità didattica, soprattutto sul sostegno.

  • Il D.I. 182/2020 (nuovi PEI) e le relative Linee guida, oggi integrate e aggiornate dal D.I. 153/2023, definiscono il PEI come documento di progetto unitario, centrato sui bisogni dello studente e sul ruolo del GLO.
    fonti: (Erickson; istruzione.it)

  • Il più recente D.M. 32 del 26 febbraio 2025, con le note applicative del 2025, introduce specifiche misure per favorire la conferma del docente di sostegno a tempo determinato su richiesta delle famiglie, proprio per garantire continuità. Ma attenzione: tutte queste norme e atti amministrativi:

  • incentivano il mantenimento dello stesso docente nel tempo;

  • non vietano in alcun modo che le 18 ore siano coperte da più docenti, se l’organizzazione dell’istituto lo rende necessario.

Quindi, da un lato si spinge a ridurre la frammentazione (meno docenti, più continuità), dall’altro non si introduce nessun limite rigido.

FAQ caso concreto: studente di II grado, 18 ore di sostegno e riduzione oraria

Prendiamo uno scenario tipo:

  • studente di scuola secondaria di II grado;

  • 18 ore di sostegno assegnate dal PEI (quindi copertura massima);

  • riduzione oraria deliberata nel PEI (es. esonero da alcune discipline, riduzione del quadro orario per motivi di salute o funzionali all’inclusione).

Qui il nodo è: con 18 ore di sostegno e un orario ridotto, può essere seguito da più di un docente?

Dal punto di vista normativo:

  1. le 18 ore sono una quantificazione del fabbisogno (articolata dal GLO in funzione dei bisogni di apprendimento, autonomia, comunicazione, ecc.);

  2. la riduzione oraria non incide automaticamente sul principio che lo studente abbia diritto a quelle ore di sostegno, se motivate e connesse al suo progetto educativo;

  3. la scelta se far coprire le 18 ore da un solo docente o da più docenti è rimessa all’autonomia del dirigente scolastico, nel rispetto:

    • dell’organico disponibile,

    • dei vincoli contrattuali (cattedre intere, spezzoni, part-time),

    • del principio di continuità didattica.

Quindi, sì: anche con 18 ore e riduzione oraria, lo studente può legittimamente essere seguito da più di un docente di sostegno. Non c’è nessuna norma che lo escluda.

Diritto dello studente e buone prassi della scuola

Da un punto di vista giuridico e pedagogico, l’obiettivo resta sempre uno:

  • garantire allo studente con disabilità un progetto educativo coerente, unitario e continuativo;

  • evitare una eccessiva frammentazione delle figure adulte di riferimento.

Per questo, anche se è lecito avere più docenti di sostegno sullo stesso alunno:

  • è buona prassi che il GLO espliciti nel PEI come vengono organizzate le ore, chi coordina il lavoro e come si assicura la coerenza degli interventi;

  • il dirigente dovrebbe motivare scelte particolarmente frammentate (es. 3–4 docenti per lo stesso alunno), soprattutto in presenza di bisogni complessi.

    Continua a leggere…

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