Dal Corpo Armato al Pubblico Impiego: inquadramento normativo e procedure per il passaggio alla scuola o ad altri enti

Il passaggio da un corpo armato dello Stato, come l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica o l’Arma dei Carabinieri, verso un impiego civile nella Pubblica Amministrazione

A cura di Redazione Redazione
01 novembre 2025 19:40
Dal Corpo Armato al Pubblico Impiego: inquadramento normativo e procedure per il passaggio alla scuola o ad altri enti -
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Il passaggio da un corpo armato dello Stato, come l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica o l’Arma dei Carabinieri, verso un impiego civile nella Pubblica Amministrazione – ad esempio nel comparto Istruzione e Ricerca o in altri settori pubblici – è disciplinato da un insieme di norme che regolano la mobilità tra amministrazioni e il riconoscimento dei servizi prestati. Tale transizione, pur possibile, richiede una valutazione accurata dei presupposti giuridici e amministrativi.

Riferimenti normativi fondamentali

Le disposizioni di riferimento per la mobilità tra amministrazioni pubbliche sono contenute principalmente nel:

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 e seguenti, che regola il passaggio diretto di personale tra amministrazioni (“mobilità volontaria”).

  • Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), che disciplina le modalità di cessazione dal servizio nei corpi armati.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), per quanto ancora compatibile.

A ciò si aggiungono norme specifiche relative ai concorsi pubblici e al riconoscimento dei servizi pregresse, come il D.Lgs. 297/1994 (per il comparto scuola) e il D.P.R. 1092/1973 (Testo unico delle pensioni civili e militari).

La mobilità tra amministrazioni pubbliche

L’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 consente il passaggio diretto di personale da un’amministrazione all’altra, a parità di categoria e profilo professionale, con il consenso dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
Tuttavia, nel caso di personale militare, tale norma è applicabile solo previa cessazione del rapporto di servizio militare. Ciò significa che non è possibile il “trasferimento diretto” dal ruolo militare a quello civile: occorre prima la messa in congedo, poi l’eventuale assunzione mediante concorso o mobilità pubblica.

Uscita dal servizio militare e titoli di preferenza

Il militare che intende transitare in un’amministrazione civile deve cessare il servizio attivo.
In base agli articoli 904 e seguenti del D.Lgs. 66/2010, la cessazione può avvenire per:

  • Congedo volontario;

  • Riforma per inidoneità fisica;

  • Collocamento in congedo assoluto al termine del servizio permanente.

Il personale che ha prestato servizio militare gode, in caso di partecipazione a concorsi pubblici, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994, tra cui:

  • Preferenza a parità di punteggio per chi ha prestato servizio militare senza demerito;

  • Riconoscimento dell’anzianità ai fini del punteggio nei concorsi pubblici.

Il transito nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione

Per il personale militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, è previsto il transito nei ruoli civili dello Stato.
Questa possibilità è disciplinata dall’art. 930 del D.Lgs. 66/2010, che consente il passaggio – su domanda – in altri ruoli della pubblica amministrazione, senza soluzione di continuità e senza necessità di concorso.
Il collocamento avviene, di norma, nei ruoli del Ministero della Difesa o di altre amministrazioni dello Stato, in base alla disponibilità di posti e alla compatibilità delle mansioni.

Il transito nei ruoli del Ministero dell’Istruzione è tuttavia più complesso, poiché il personale scolastico (docente o ATA) rientra in una specifica area contrattuale e richiede titoli di studio abilitanti o professionali regolati dal D.Lgs. 297/1994 e dai decreti ministeriali sulle classi di concorso.

Passaggio alla scuola: abilitazione e riconoscimento del servizio

Un ex militare può accedere all’insegnamento o ai ruoli ATA solo tramite concorso pubblico, secondo i requisiti richiesti:

  • Per i docenti, serve il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso (D.M. 259/2017 e successive modifiche);

  • Per il personale ATA, si partecipa ai concorsi per titoli o per esami secondo i profili di appartenenza (assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico, ecc.).

Il servizio militare svolto può essere valutato come servizio prestato alle dipendenze dello Stato ai fini dell’anzianità e dei punteggi concorsuali, in base all’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e all’art. 20 del D.P.R. 1092/1973.

Il trattamento previdenziale e la ricongiunzione

I periodi di servizio militare vengono considerati utili ai fini previdenziali.
Chi transita da un corpo armato a un’amministrazione civile può ricongiungere i contributi mediante:

  • Ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge 29/1979;

  • Totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006;

  • Cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 228/2012 (art. 1, comma 239).

Considerazioni finali

Il passaggio da un corpo armato al pubblico impiego civile, incluso il settore scolastico, non avviene automaticamente ma attraverso procedure regolamentate e concorsuali.
Il servizio militare, tuttavia, non va perduto: può essere valorizzato ai fini dell’anzianità, della pensione e come titolo di preferenza.
Chi intende intraprendere questo percorso deve:

  • Verificare i requisiti di cessazione dal servizio militare;

  • Partecipare ai bandi di concorso o alle procedure di mobilità;

  • Richiedere la valutazione del servizio e dei contributi previdenziali;

  • Eventualmente, far valere i titoli preferenziali derivanti dal servizio nelle Forze Armate.

    Riferimenti normativi principali:

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30-34

  • D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 904-930

  • D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

  • D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

  • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29

  • D.Lgs. 42/2006 e Legge 228/2012, art. 1, comma 23

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