Dal Corpo Armato al Pubblico Impiego: inquadramento normativo e procedure per il passaggio alla scuola o ad altri enti
Il passaggio da un corpo armato dello Stato, come l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica o l’Arma dei Carabinieri, verso un impiego civile nella Pubblica Amministrazione
Il passaggio da un corpo armato dello Stato, come l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica o l’Arma dei Carabinieri, verso un impiego civile nella Pubblica Amministrazione – ad esempio nel comparto Istruzione e Ricerca o in altri settori pubblici – è disciplinato da un insieme di norme che regolano la mobilità tra amministrazioni e il riconoscimento dei servizi prestati. Tale transizione, pur possibile, richiede una valutazione accurata dei presupposti giuridici e amministrativi.
Riferimenti normativi fondamentali
Le disposizioni di riferimento per la mobilità tra amministrazioni pubbliche sono contenute principalmente nel:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 e seguenti, che regola il passaggio diretto di personale tra amministrazioni (“mobilità volontaria”).
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), che disciplina le modalità di cessazione dal servizio nei corpi armati.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), per quanto ancora compatibile.
A ciò si aggiungono norme specifiche relative ai concorsi pubblici e al riconoscimento dei servizi pregresse, come il D.Lgs. 297/1994 (per il comparto scuola) e il D.P.R. 1092/1973 (Testo unico delle pensioni civili e militari).
La mobilità tra amministrazioni pubbliche
L’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 consente il passaggio diretto di personale da un’amministrazione all’altra, a parità di categoria e profilo professionale, con il consenso dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
Tuttavia, nel caso di personale militare, tale norma è applicabile solo previa cessazione del rapporto di servizio militare. Ciò significa che non è possibile il “trasferimento diretto” dal ruolo militare a quello civile: occorre prima la messa in congedo, poi l’eventuale assunzione mediante concorso o mobilità pubblica.
Uscita dal servizio militare e titoli di preferenza
Il militare che intende transitare in un’amministrazione civile deve cessare il servizio attivo.
In base agli articoli 904 e seguenti del D.Lgs. 66/2010, la cessazione può avvenire per:
Congedo volontario;
Riforma per inidoneità fisica;
Collocamento in congedo assoluto al termine del servizio permanente.
Il personale che ha prestato servizio militare gode, in caso di partecipazione a concorsi pubblici, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994, tra cui:
Preferenza a parità di punteggio per chi ha prestato servizio militare senza demerito;
Riconoscimento dell’anzianità ai fini del punteggio nei concorsi pubblici.
Il transito nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione
Per il personale militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, è previsto il transito nei ruoli civili dello Stato.
Questa possibilità è disciplinata dall’art. 930 del D.Lgs. 66/2010, che consente il passaggio – su domanda – in altri ruoli della pubblica amministrazione, senza soluzione di continuità e senza necessità di concorso.
Il collocamento avviene, di norma, nei ruoli del Ministero della Difesa o di altre amministrazioni dello Stato, in base alla disponibilità di posti e alla compatibilità delle mansioni.
Il transito nei ruoli del Ministero dell’Istruzione è tuttavia più complesso, poiché il personale scolastico (docente o ATA) rientra in una specifica area contrattuale e richiede titoli di studio abilitanti o professionali regolati dal D.Lgs. 297/1994 e dai decreti ministeriali sulle classi di concorso.
Passaggio alla scuola: abilitazione e riconoscimento del servizio
Un ex militare può accedere all’insegnamento o ai ruoli ATA solo tramite concorso pubblico, secondo i requisiti richiesti:
Per i docenti, serve il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso (D.M. 259/2017 e successive modifiche);
Per il personale ATA, si partecipa ai concorsi per titoli o per esami secondo i profili di appartenenza (assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico, ecc.).
Il servizio militare svolto può essere valutato come servizio prestato alle dipendenze dello Stato ai fini dell’anzianità e dei punteggi concorsuali, in base all’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e all’art. 20 del D.P.R. 1092/1973.
Il trattamento previdenziale e la ricongiunzione
I periodi di servizio militare vengono considerati utili ai fini previdenziali.
Chi transita da un corpo armato a un’amministrazione civile può ricongiungere i contributi mediante:
Ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge 29/1979;
Totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006;
Cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 228/2012 (art. 1, comma 239).
Considerazioni finali
Il passaggio da un corpo armato al pubblico impiego civile, incluso il settore scolastico, non avviene automaticamente ma attraverso procedure regolamentate e concorsuali.
Il servizio militare, tuttavia, non va perduto: può essere valorizzato ai fini dell’anzianità, della pensione e come titolo di preferenza.
Chi intende intraprendere questo percorso deve:
Verificare i requisiti di cessazione dal servizio militare;
Partecipare ai bandi di concorso o alle procedure di mobilità;
Richiedere la valutazione del servizio e dei contributi previdenziali;
Eventualmente, far valere i titoli preferenziali derivanti dal servizio nelle Forze Armate.
Riferimenti normativi principali:
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30-34
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 904-930
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Legge 7 febbraio 1979, n. 29
D.Lgs. 42/2006 e Legge 228/2012, art. 1, comma 23