Delega di funzioni nella scuola autonoma: responsabilità diffuse, tutele mancanti

Gentile Direttore, ha ben ragione quando scrive “figure centrali per il funzionamento della scuola

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2025 16:18
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Gentile Direttore,

ho letto l’odierno articolo Deleghe a scuola: quando l’organizzazione diventa un rischio personale e ritengo interessante la sua riflessione che sottolinea – tra l’altro - la necessità di formalizzare la delega per l’esercizio di funzioni delegate dal Ds.

E’ noto a chi conosce e riconosce la complessità della scuola autonoma – sistema molto complesso e certamente di non semplice gestione – che si lavora in un quadro normativo che prevede azioni realizzabili in un’ottica di squadra che non esito a chiamare la “squadra dell’autonomia”; non è, infatti, possibile considerare il dirigente scolastico e il DSGA unici attori protagonisti nella complessità!

Ecco allora perché si rende necessario utilizzare la delega per le funzioni delegabili quale strumento giuridico finalizzato, come recita l’art. 97 della Costituzione, al “buon andamento dell’amministrazione”, a rendere più efficiente l’organizzazione dell’attività lavorativa, a ripartire responsabilità ed obblighi, per il raggiungimento degli obiettivi che il DS elabora nel suo annuale atto di indirizzo.

La Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo che affinché una delega sia valida devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. il delegato deve essere tecnicamente e professionalmente adeguato e idoneo alle incombenze delegate: dell’adeguatezza garantisce il dirigente scolastico che è tenuto a compiti di informazione/formazione;

2. il dirigente scolastico deve controllare l’operato del delegato;

3. i poteri delegati devono essere effettivi e definiti nel tempo.

Ecco, dunque, la possibilità di “trasferire” delle funzioni in specifiche aree di pertinenza previste dalla legge attraverso lo strumento della delega – con specifico atto scritto e delimitato nel tempo - che significa anche trasferire poteri effettivi a soggetti qualificati per professionalità ed esperienza.

Il delegato, quindi, nei limiti della delega assume poteri di iniziativa e di organizzazione autonomi unitamente alla responsabilità per il suo operato.

Nell’ambito scolastico, quando si parla di DELEGA di FUNZIONI si fa riferimento all’atto organizzativo interno con il quale il DS trasferisce ad un suo collaboratore alcune funzioni connesse alle conseguenti responsabilità.

A tal proposito, non posso non ricordare il caso certamente emblematico e per fortuna non più attuale del referente Covid che in territorio scolastico aveva delegata una rilevante responsabilità di controllo, monitoraggio e prevenzione svolgendo “l’onorevole ed onerosa (in termini di tempo dedicato!) funzione” a tutela della comunità scolastica senza ricevere neanche un formale ringraziamento da parte delle Istituzioni e delle OO.SS.!

Il dirigente scolastico - ritenuta l’opportunità di semplificare l’attività amministrativa e valutata l’esigenza di migliorare l’efficienza del funzionamento organizzativo e didattico - delega un suo collaboratore individuato ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs n. 165/2001 per le seguenti materie in ambito amministrativo:

- predisposizione delle circolari e delle disposizioni di servizio relative al funzionamento organizzativo e didattico;

- gestione della sostituzione dei docenti assenti, in raccordo con l’ufficio segreteria e con i responsabili di sede;

- gestione dei rapporti e comunicazioni con le famiglie;

- modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico;

- vigilanza sullo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro e segnalazione di eventuali carenze;

- concessione e gestione dei permessi brevi e relativo recupero ordinario;

- sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento (ore eccedenti);

- valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto;

- presiedere consigli di intersezione, interclasse, classe o gruppi di lavoro o riunioni operative.

Può, inoltre, prevedere - nel rispetto della normativa vigente, delle direttive e delle disposizioni - la firma dei seguenti atti amministrativi:

- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale;

- comunicazioni al personale docente e ATA;

- corrispondenza con gli EE.LL., con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza e di natura non riservata;

- corrispondenza con l’Amministrazione centrale e periferica, avente carattere di urgenza e di natura non riservata;

- documenti di valutazione degli alunni;

- richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi o assistenza sanitaria;

- le richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni;

- per ogni altro atto che rientra nelle funzioni delegabili.

Gentile Direttore, ha ben ragione quando scrive “figure centrali per il funzionamento della scuola, ma spesso collocate in una zona grigia di responsabilità”: sta proprio qui il vulnus giuridico e contrattuale che non TUTELA questi lavoratori e non ne riconosce in alcun modo il peso non indifferente della responsabilità assunta.

Allora è il tempo di fare chiarezza, di dare la meritata attenzione a chi si rende disponibile nell’accettare la delega di funzione (a cominciare dal vicario non riconosciuto) senza ricevere nulla o quasi in cambio, di riconoscere che nella scuola autonoma esiste un anello intermedio che al fianco del DS ed in connessione con gli uffici amministrativi – tra le tante azioni quotidiane sul campo – si occupa e preoccupa di garantire le migliori condizioni possibili per la tutela del diritto allo studio e per i servizi alla comunità.

Se tutto questo si vuole continuare ad ignorare, certamente ad Ancodis toccherà dirlo senza indugi e con convinta e rinnovata determinazione.

Rosolino Cicero

Presidente ANCoDiS

L’ANCoDiS sostiene il riconoscimento giuridico e contrattuale dei Collaboratori dei DS e figure di sistema che lavorano nelle autonome Istituzioni scolastiche: i collaboratori del dsindividuati ai sensi del comma 5 art. 25 del D. Lgs 165/2001, i responsabili di plesso che consentono alle sedi distaccate di funzionare, le funzioni strumentali individuate ai sensi dell’art.33 del CCNL scuola 2006/2009, i coordinatori didattici, i coordinatori di dipartimento, gli animatori digitali, i docenti tutor per i neoimmessi, i tutor per l’orientamento ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023, i docenti orientatori ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023, docenti tutor PCTO ai sensi del D. Lgs. 77/2005 e dell’art. 1, commi 33-43 della Legge 107/2015, i referenti di sistema (Inclusione, PON, ERASMUS, PCTO, Privacy, Intercultura, Bullismo e cyberbullismo, INVALSI, ecc…).

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