Docenti di educazione motoria nella scuola primaria e accesso al TFA Sostegno: l'esclusione dei titolari della classe EEEM dai percorsi di specializzazione per il grado in cui insegnano
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
L'AVVOCATO RISPONDE
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Docenti di educazione motoria nella scuola primaria e accesso al TFA Sostegno: l'esclusione dei titolari della classe EEEM dai percorsi di specializzazione per il grado in cui insegnano
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 — meglio nota come Legge di Bilancio 2022 — ha introdotto nell'ordinamento scolastico italiano una figura professionale inedita: il docente specialista di educazione motoria nella scuola primaria, incardinato nell'apposita classe di concorso denominata EEEM. L'art. 1, commi 329 e seguenti, della citata legge ha disposto l'inserimento progressivo di tale insegnamento nelle classi quinte a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e nelle classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, affidandolo a laureati magistrali nelle classi LM-67, LM-68, LM-47 o titoli equiparati. Il successivo comma 332, con una statuizione di portata tutt'altro che simbolica, ha sancito che «il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione».
La circolare del Ministero dell'Istruzione n. 2116 del 9 settembre 2022, applicativa della nuova disciplina, ha tradotto questa equiparazione in termini operativi: il docente specialista di educazione motoria fa parte a pieno titolo del team docente della classe a cui è assegnato, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune» e «partecipa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui è contitolare. Non si tratta, dunque, di un collaboratore esterno o di un esperto a margine dell'attività didattica: il legislatore e l'Amministrazione hanno configurato il docente EEEM come un membro effettivo della comunità educante della scuola primaria, con pienezza di funzioni, di responsabilità e di status.
Eppure, quando il medesimo professionista intende acquisire la specializzazione per le attività di sostegno didattico nel grado scolastico in cui già opera — cioè la scuola primaria — si scontra con una barriera normativa che ne impedisce l'accesso. L'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, che disciplina i requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno (comunemente denominati TFA Sostegno), riserva l'accesso ai percorsi per la scuola dell'infanzia e primaria ai soli candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis) ovvero del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nessuno spazio è previsto per i titolari della classe di concorso EEEM.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ricevuto, nelle ultime settimane, segnalazioni da parte di docenti abilitati o abilitandi nella classe EEEM che rilevano la contraddittorietà di un sistema nel quale il Ministero riconosce loro lo status di docenti della scuola primaria a tutti gli effetti, ma nega la possibilità di specializzarsi sul sostegno per quel medesimo grado. La questione merita un approfondimento, tanto sul piano dell'analisi giuridica quanto su quello dei rimedi concretamente esperibili.
IL QUESITO
Sono un docente di educazione motoria nella scuola primaria, titolare della classe di concorso EEEM, in servizio su posto a tempo determinato. Desidererei conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola primaria, grado nel quale già insegno e nel quale sono contitolare delle classi a me assegnate. Tuttavia, consultando i bandi degli Atenei per il TFA Sostegno, ho constatato che il mio titolo di studio non rientra tra quelli ammessi per il grado primaria, essendo richiesta in via esclusiva la laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma magistrale ante 2002. Vorrei sapere se tale esclusione sia legittima e se esistano strumenti di tutela per far valere il mio diritto a partecipare ai percorsi di specializzazione nel grado scolastico in cui opero.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
Sul piano del diritto positivo, la preclusione che Lei ha riscontrato è reale. Il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 (art. 3, comma 1, lett. a), individua in modo tassativo i titoli di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria, limitandoli alla laurea in Scienze della Formazione Primaria e al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Ad oggi, il Ministero non ha previsto alcuna clausola di aggiornamento per la neo-istituita classe di concorso EEEM. Di conseguenza, i bandi universitari, in stretta applicazione del Decreto, non consentono l'ammissione.
Tuttavia, sul piano della legittimità di tale esclusione, il quadro normativo si presta a possibili censure. La contraddizione tra la Legge n. 234/2021 (che ha istituito la Sua figura) e il D.M. n. 92/2019 è strutturale. La Legge ha sancito la piena equiparazione giuridica ed economica del docente di educazione motoria ai colleghi di posto comune, facendone un contitolare della classe con piene responsabilità valutative, anche nei confronti degli alunni con disabilità.
Ebbene, un ordinamento che attribuisce al docente EEEM la responsabilità educativa su un alunno con disabilità, ma gli vieta di specializzarsi sul sostegno per quel medesimo grado scolastico, genera, probabilmente, un vulnus logico e giuridico che appare in contrasto con il principio di ragionevolezza (Art. 3 della Costituzione).
Tale asimmetria risulta ancor più evidente se paragonata al regime della scuola secondaria: il medesimo laureato in Scienze Motorie può accedere senza ostacoli al TFA Sostegno per le scuole medie e superiori (classi A-48 e A-49). La disparità di trattamento rispetto alla primaria appare, ad un'attenta analisi giuridica, priva di una giustificazione obiettiva.
A fronte di tale inerzia amministrativa (mancato aggiornamento del D.M. 92/2019), l'ordinamento offre lo strumento del ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo. L'azione mira a impugnare i bandi universitari e, in via derivata, il D.M. 92/2019, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva alle prove selettive. Data la tempistica stringente dei bandi, il rito amministrativo prevede la possibilità di richiedere misure cautelari d'urgenza (decreto monocratico ex art. 56 del Codice del Processo Amministrativo). In subordine, il TAR potrebbe rimettere la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.
Sotto il profilo processuale, stante l'identità delle posizioni giuridiche lese, l'ordinamento ammette la proposizione di tali gravami anche in forma collettiva.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria, titolari o aspiranti della classe di concorso EEEM, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell'informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.