DSA e valutazione scolastica

Il TAR Piemonte richiama il rapporto tra applicazione del PDP e responsabilità dello studente

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2026 10:35
DSA e valutazione scolastica -
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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene in merito alla sentenza n. 1777/2026 del TAR Piemonte, pubblicata il 21 agosto 2026, relativa alla non ammissione alla classe successiva di uno studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ritenendo che la pronuncia solleciti una riflessione sul rapporto tra personalizzazione didattica, valutazione e responsabilità dello studente.

La decisione assume particolare rilievo perché affronta il nesso tra l’eventuale mancata o incompleta applicazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato e l’esito negativo dello scrutinio. Secondo l’impostazione accolta dal giudice amministrativo, la contestazione dell’inosservanza delle misure previste non è, da sola, sufficiente: occorre dimostrare che la loro corretta applicazione avrebbe potuto incidere concretamente sui risultati scolastici e, conseguentemente, sulla decisione di non ammissione.

Il quadro normativo, tuttavia, assegna alla scuola obblighi altrettanto precisi. La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 prevedono interventi didattici individualizzati e personalizzati, strumenti compensativi, misure dispensative e forme di verifica e valutazione coerenti con il percorso predisposto. A ciò si aggiunge il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, che, per il secondo ciclo di istruzione, ha rafforzato la relazione tra valutazione e PDP, stabilendo che le modalità adottate dalla scuola debbano consentire allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito.

È proprio alla luce di questo quadro che il CNDDU ritiene necessario evitare una lettura meramente formale della vicenda. Se allo studente e alla famiglia viene richiesto di dimostrare la concreta incidenza dell’eventuale mancata applicazione delle misure personalizzate, deve corrispondere una puntuale capacità della scuola di documentare come il PDP sia stato effettivamente attuato nel corso dell’anno scolastico.

La questione, pertanto, non riguarda soltanto l’esistenza del Piano, ma la sua concreta traduzione nell’attività didattica e valutativa. Un PDP correttamente predisposto ma applicato in modo discontinuo rischia di perdere la propria funzione; al contrario, un percorso documentato consente di ricostruire con maggiore chiarezza le misure adottate, le difficoltà riscontrate e le ragioni che hanno condotto alla valutazione finale.

La sentenza richiama anche la responsabilità personale dello studente, attribuendo rilievo a elementi quali la frequenza, la partecipazione e l’impegno quando essi risultino autonomamente incidenti sul percorso scolastico. Si tratta di un principio che non appare incompatibile con la disciplina dei DSA: la personalizzazione non determina alcun automatismo rispetto alla promozione né sottrae lo studente alla necessità di raggiungere gli apprendimenti richiesti.

Occorre tuttavia valutare tali elementi con particolare attenzione. La demotivazione e la progressiva riduzione della partecipazione possono talvolta maturare anche in seguito a ripetute esperienze di insuccesso. La scuola è quindi chiamata non soltanto a registrare tali comportamenti in sede di scrutinio, ma anche a individuarne tempestivamente le cause e a verificare l’efficacia delle strategie didattiche adottate.

Il CNDDU ritiene pertanto opportuno che il Ministero dell’Istruzione e del Merito valuti il rafforzamento delle indicazioni operative relative al monitoraggio dei PDP, senza introdurre nuovi adempimenti burocratici, ma favorendo una documentazione più chiara della corrispondenza tra misure programmate, loro effettiva applicazione e risultati conseguiti.

La pronuncia del TAR Piemonte pone, in definitiva, una questione che supera il singolo contenzioso. La non ammissione di uno studente con DSA può risultare pienamente coerente con la normativa quando il mancato raggiungimento degli apprendimenti necessari intervenga nell’ambito di un percorso nel quale le misure previste siano state concretamente assicurate. Proprio per questo, responsabilità dello studente ed effettività della personalizzazione devono essere valutate congiuntamente.

Una valutazione rigorosa non richiede facilitazioni improprie, ma condizioni didattiche adeguate e verificabili. È su questo equilibrio che può fondarsi una decisione finale trasparente, motivata e coerente con la disciplina vigente.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

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