Diritti e doveri

Educatori precari dei convitti: il Tribunale di Imperia condanna il Ministero a risarcire due educatrici per l’abuso dei contratti a termine

Per gli educatori è il secondo riconoscimento importante del 2026: con l’ordinanza n. 25597/2026 la Corte di Cassazione

26 ottobre 2026 12:11
Educatori precari dei convitti: il Tribunale di Imperia condanna il Ministero a risarcire due educatrici per l’abuso dei contratti a termine - Tribunale di Imperia condanna il Ministero
Tribunale di Imperia condanna il Ministero
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Riceviamo e pubblichiamo

Studio Legale Stoppa – Sansepolcro (AR), 14 ottobre 2026Riconosciute 8 e 6 mensilità a due educatrici con sei e cinque incarichi annuali consecutivi. Anche il personale educativo, come i docenti, ha diritto al risarcimento quando le supplenze su posti vacanti superano i 36 mesi. Con due sentenze del 14 ottobre 2026, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire due educatrici del convitto annesso a un istituto superiore della provincia di Imperia, assunte per anni con incarichi annuali fino al 31 agosto su posti vacanti. Le cause sono state seguite dall’Avv. Amedeo Stoppa dello Studio Legale Stoppa di Sansepolcro (Arezzo). Il Ministero non si è costituito in giudizio ed è stato condannato anche alle spese. • R.G. 364/2026 – 8 mensilità. Sei incarichi annuali consecutivi, dall’a.s. 2020/2021 al 2025/2026, su posti vacanti dell’organico di diritto; l’educatrice ha già firmato un nuovo contratto a termine per il 2026/2027. • R.G. 361/2026 – 6 mensilità. Cinque incarichi annuali, dall’a.s. 2021/2022 al 2025/2026, nello stesso convitto e sempre su posti vacanti. Il giudice ha richiamato la sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea (26 novembre 2014): la normativa italiana non può consentire il rinnovo senza limiti di contratti a termine su posti vacanti senza un rimedio per il lavoratore. Il risarcimento è stato liquidato secondo l’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 131/2024, che prevede da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto del numero dei contratti e della durata del precariato. «Il personale educativo dei convitti e degli educandati è spesso dimenticato, ma vive lo stesso precariato dei docenti. Queste sentenze confermano che anche per gli educatori le supplenze annuali su posto vacante, ripetute oltre i 36 mesi, danno diritto al risarcimento, anche se si è ancora in servizio. Ogni posizione va comunque valutata sui contratti della singola persona» – Avv. Amedeo Stoppa. Per gli educatori è il secondo riconoscimento importante del 2026: con l’ordinanza n. 25597/2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che la Carta del docente spetta anche al personale educativo, in una causa del Convitto Nazionale di Arezzo seguita dallo Studio insieme all’Avv. Alessia Baglioni. Con Imperia salgono a dodici i Tribunali in cui lo Studio ha ottenuto sentenze sull’abuso dei contratti a termine nella scuola. Le schede delle sentenze, senza dati personali, sono pubblicate su studiolegalestoppa.it/sentenze-abuso-contratti-termine-scuola/ e la guida per gli educatori su studiolegalestoppa.it/educatori-precari-risarcimento-abuso-contratti/

Contatti per la stampa Avv. Amedeo Stoppa – Studio Legale Stoppa Via XXV Aprile 62, 52037 Sansepolcro (AR) Tel. 389 960 7564 – [email protected] – studiolegalestoppa.it In allegato le due sentenze, con i dati personali oscurati.

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