Diritti e doveri

Graduatorie ATA di terza fascia: due pronunce sul ristoro delle supplenze perdute

A cura dello Studio Legale Esposito-Santonicola, Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

24 ottobre 2026 12:27
Graduatorie ATA di terza fascia: due pronunce sul ristoro delle supplenze perdute - sentenza
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Tra settembre e ottobre 2026 il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, e la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, hanno accolto, il primo in parte e la seconda in riforma della decisione di primo grado, le domande di due aspiranti iscritti nelle graduatorie di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), assistiti dallo Studio, riconoscendo a entrambi il ristoro economico per le supplenze perdute.

La vicenda: due supplenze perdute nelle graduatorie di terza fascia

La vicenda cremonese riguarda una lavoratrice che nel giugno 2024 aveva presentato domanda per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di Cremona, valevoli per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, indicando quale titolo di accesso ai profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo un nuovo diploma di maturità, conseguito dopo quello utilizzato per l'inserimento nel triennio precedente. Con il punteggio attribuito dal sistema, pari a 10,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico, nel gennaio 2026 la lavoratrice ha stipulato con un istituto comprensivo della provincia un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza fissata al giugno 2026.

Nello stesso giorno della presa di servizio, all'esito dei controlli effettuati, come riferisce la sentenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, il dirigente scolastico ha ridotto il punteggio da 10,30 a 7,50 punti per il profilo di collaboratore scolastico e da 13,10 a 10,30 punti per quello di assistente amministrativo; pochi giorni dopo, in ragione di quella rideterminazione, ha disposto la risoluzione anticipata del contratto. La decurtazione era motivata, si legge ancora nella sentenza, con il rilievo che del nuovo diploma non si era tenuto conto, avendo la lavoratrice presentato una domanda di «conferma/​aggiornamento» e non una domanda di inserimento. Con ricorso depositato nel marzo 2026 la lavoratrice, assistita dallo Studio legale Esposito Santonicola, ha impugnato entrambi i provvedimenti dinanzi al giudice del lavoro.

La vicenda milanese riguarda un aspirante assistente amministrativo iscritto nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, il quale, con il patrocinio degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano. La Corte d'Appello ha deciso la causa all'udienza di discussione, dando lettura del dispositivo: il presente comunicato ne riferisce l'esito in attesa di conoscere la motivazione, che consentirà di illustrare compiutamente le ragioni della decisione.

Le ragioni della domanda: la tesi giuridica dello Studio legale Esposito Santonicola

Come riporta la sentenza, nel giudizio cremonese la difesa ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare, previa disapplicazione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e di quello di risoluzione anticipata del contratto; di accertare il diritto della lavoratrice all'inserimento nelle graduatorie con il punteggio di 10,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico e di 13,10 punti per quello di assistente amministrativo; di disporne la riammissione in servizio per la durata residua del contratto; di condannare l'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla riammissione o, in subordine, fino alla scadenza naturale del contratto, con la relativa contribuzione, e, in via subordinata, per il caso di ritenuta impossibilità della reintegrazione, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito fino a quella scadenza.

A fondamento delle domande, la difesa ha sostenuto che la decisione del Ministero non trovasse avallo in alcuna disposizione normativa né in alcuna delle disposizioni che disciplinano la procedura di cui al decreto ministeriale n. 89 del 2024. La tutela è stata chiesta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, al quale l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 devolve le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, e attribuisce il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti che, rilevanti ai fini della decisione, risultino illegittimi; il comma 2 della medesima disposizione gli consente di adottare nei confronti dell'amministrazione tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Le decisioni: le valutazioni del Tribunale di Cremona e della Corte d'Appello di Milano

Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Annalisa Petrosino, ha dato atto che nel corso del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, riesaminata la fattispecie «alla luce di una diversa interpretazione delle disposizioni del D.M. 21 maggio 2024 n. 89», ha ritenuto che il nuovo titolo di accesso possa essere valutato anche se dichiarato in una domanda di aggiornamento e ha rideterminato, in autotutela, il punteggio della lavoratrice in 10,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico e in 13,10 punti per quello di assistente amministrativo, come richiesto nel ricorso. Avendo la lavoratrice ottenuto su questo punto «il bene della vita preteso», il giudice ha ritenuto che nulla dovesse più essere statuito in proposito e ha dichiarato il diritto della ricorrente a essere reinserita nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2024/2027, nella posizione spettante sulla base della domanda presentata e del punteggio rideterminato.

Quanto alla risoluzione del contratto, il Tribunale ha osservato che l'illegittimità della cessazione anticipata, acclarata dal successivo decreto con il quale il Ministero ha riconosciuto l'indebita originaria decurtazione del punteggio, consente di riconoscere alla lavoratrice «le utilità che ella avrebbe conseguito sino alla naturale scadenza del rapporto», ma non di ricostituire un rapporto a termine ormai esaurito.

Orbene, il giudice ha dichiarato l'illegittimità e l'inefficacia, nei confronti della lavoratrice, del decreto di cessazione degli effetti del contratto e ha condannato il Ministero al pagamento della retribuzione dovuta fino alla scadenza naturale del contratto, a decorrere dal giorno successivo alla presa di servizio, oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale; la motivazione precisa che va detratto quanto eventualmente percepito, nel medesimo periodo, per altra attività lavorativa incompatibile o per altra prestazione.

Il servizio effettivamente prestato è stato riconosciuto agli effetti giuridici ed economici; per il servizio non prestato, invece, il giudice ha escluso l'attribuzione di punteggio, osservando che per esso la lavoratrice potrebbe, al più, domandare il risarcimento del danno per equivalente.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta dalla dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni, Presidente, dalla dott.ssa Serena Sommariva, Consigliere, e dalla dott.ssa Laura Bove, Giudice ausiliario relatore, ha riformato la sentenza di primo grado e ha accertato e dichiarato il diritto dell'appellante all'incarico di supplenza come assistente amministrativo dalle graduatorie ATA di terza fascia, con il punteggio di 16,05 punti, e al riconoscimento del correlato punteggio giuridico, per tre periodi puntualmente individuati negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il collegio ha quindi condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno subito in quei periodi, liquidato nella misura della retribuzione tabellare lorda mensile del profilo di assistente amministrativo prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca vigente per ciascun anno scolastico, moltiplicata per i mesi di contratto perduto e maggiorata degli accessori, anche contributivi per equivalente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, la vicenda cremonese offre un'indicazione utile a quanti, già inclusi nelle graduatorie di terza fascia, abbiano dichiarato nella domanda per il triennio 2024/2027 un titolo di accesso diverso da quello posto a base dell'inserimento nel triennio precedente: è stato lo stesso Ministero, nel corso del giudizio, a ritenere, sulla base di una diversa interpretazione del decreto ministeriale n. 89 del 2024, che il nuovo titolo possa essere valutato anche se dichiarato in una domanda di aggiornamento. Si tratta di una determinazione assunta nel singolo procedimento e non di un atto di portata generale; secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, essa avvalora tuttavia la tesi per cui la qualificazione formale della domanda, di inserimento o di aggiornamento, non possa tradursi da sola nella perdita del punteggio collegato a un titolo di accesso effettivamente conseguito.

Dalla pronuncia si ricava, inoltre, che la risoluzione anticipata di un contratto di supplenza, fondata su una rettifica del punteggio poi riconosciuta indebita, non resta priva di conseguenze: alla lavoratrice spettano le utilità che avrebbe conseguito fino alla scadenza naturale del contratto, retribuzione e contribuzione comprese, anche quando la riammissione in servizio non è più possibile perché il termine finale è ormai decorso. Poiché la durata di un giudizio può superare quella residua di una supplenza, in casi simili la tutela si sposta necessariamente sul piano economico e contributivo.

Della decisione milanese rilevano il criterio di liquidazione, che commisura il danno da mancato guadagno alla retribuzione tabellare del profilo per i mesi di contratto perduto, con gli accessori, anche contributivi per equivalente, e il riconoscimento del punteggio giuridico correlato ai periodi di supplenza. Su quest'ultimo profilo le due pronunce, rese in fattispecie non sovrapponibili, giungono a esiti differenti, poiché il Tribunale di Cremona ha escluso l'attribuzione di punteggio per il servizio non prestato; la motivazione della Corte milanese consentirà di apprezzare il fondamento e la portata della soluzione accolta.

Per chi si trovi in situazioni analoghe resta decisivo conservare la domanda presentata per le graduatorie, con la relativa ricevuta, i provvedimenti di rettifica del punteggio, gli atti di individuazione, i contratti stipulati e ogni comunicazione dell'istituzione scolastica: soltanto su questa base è possibile verificare se il punteggio sia stato correttamente attribuito e se la perdita dell'incarico sia imputabile all'Amministrazione.

Il personale ATA iscritto nelle graduatorie di terza fascia che si trovi in una situazione analoga può richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola, inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 48 9. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un'azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell'informazione professionale.

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