Elenchi regionali per il ruolo: ammessi gli idonei del 2020, restano esclusi i docenti dello straordinario-bis
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge PNRR (decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19), l'emendamento 18.9 che modifica l'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, estendendo la platea di accesso ai nuovi elenchi regionali per le immissioni in ruolo anche agli idonei del concorso straordinario indetto con DD n. 510 del 23 aprile 2020 ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La novità legislativa, di indubbio rilievo per migliaia di docenti precari, pone tuttavia in evidenza la perdurante esclusione dei partecipanti al Concorso Straordinario-bis (DD n. 1081 del 6 maggio 2022), i quali hanno sostenuto una prova orale disciplinare e, ciononostante, non figurano tra i destinatari del nuovo canale di reclutamento.
Il quadro normativo dal quale muovere è quello delineato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 297 del 1994 il nuovo comma 3-ter dell'articolo 399. Tale disposizione prevede la costituzione di elenchi regionali, aggiornabili con cadenza annuale, dai quali attingere — a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 — per le immissioni in ruolo del personale docente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti. Il criterio di accesso fissato dalla norma primaria è formulato in termini generali e oggettivi: possono iscriversi i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.
L'emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio interviene su tale disposizione inserendo, accanto al riferimento alla prova orale, un espresso richiamo alla prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge n. 159 del 2019, ossia il concorso straordinario indetto con DD n. 510/2020. Il legislatore ha dunque riconosciuto che l'esclusione di tali candidati — i quali avevano sostenuto la sola prova scritta, conseguendo un punteggio pari o superiore a 70/100 — risultava incoerente con la ratio della novella, orientata a valorizzare le professionalità già selezionate dall'Amministrazione mediante procedure concorsuali pubbliche.
L'emendamento introduce altresì un'articolazione degli elenchi regionali in due sezioni, dalla prima delle quali — costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella medesima regione di iscrizione — si attinge con precedenza rispetto alla seconda, riservata a coloro che chiedono l'iscrizione in una regione diversa da quella del concorso sostenuto. Il criterio ordinatorio resta quello cronologico dei concorsi, facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.
Orbene, è proprio la portata dell'emendamento approvato a rendere giuridicamente censurabile, secondo il parere dello studio legale Esposito Santonicola, l'esclusione dei partecipanti al Concorso Straordinario-bis indetto con DD n. 1081 del 6 maggio 2022 ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tali docenti hanno sostenuto una prova orale disciplinare della durata di trenta minuti, valutata in centesimi da una commissione esaminatrice, e molti di essi hanno conseguito punteggi ampiamente superiori alla sufficienza senza tuttavia rientrare nel contingente dei posti messi a bando.
La circostanza che il legislatore abbia ritenuto meritevole di tutela la posizione dei candidati del DD 510/2020, i quali avevano sostenuto la sola prova scritta, e che al contempo la bozza del decreto ministeriale attuativo continui a escludere i candidati del DD 1081/2022, i quali hanno sostenuto una prova orale, configura — secondo la tesi dello Studio Legale Esposito-Santonicola — un'irragionevolezza manifesta. Si assisterebbe, infatti, a un paradosso normativo: verrebbe ammesso chi ha sostenuto la sola prova scritta a risposta chiusa del 2020 e risulterebbe escluso chi ha sostenuto la prova orale disciplinare del 2022, in aperta contraddizione con il criterio oggettivo fissato dalla norma primaria, la quale fa riferimento proprio al superamento della prova orale.
Sotto il profilo del diritto amministrativo, la bozza ministeriale — nella parte in cui elenca tassativamente le procedure concorsuali ammesse, omettendo il DD 1081/2022 — si esporrebbe al rischio di un vizio di eccesso di potere per violazione della fonte primaria, atteso che un atto di rango secondario non può restringere la portata applicativa di una disposizione legislativa formulata in termini generali. La norma primaria, segnatamente, non contiene alcun elenco chiuso di procedure ammesse, ma stabilisce un criterio oggettivo e temporale — il superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020 — che il DD 1081/2022 soddisfa pienamente, essendo stato bandito il 6 maggio 2022 e avendo previsto lo svolgimento di una prova orale disciplinare.
L'argomento ministeriale secondo cui la procedura straordinaria-bis non avrebbe generato «idonei» in senso tecnico, per l'assenza di una soglia di sbarramento predeterminata a 70/100, appare — alla luce dell'emendamento approvato — ancor più fragile. Il legislatore stesso ha derogato al requisito della prova orale per i candidati del DD 510/2020, ammettendo il superamento della sola prova scritta come titolo sufficiente. Se dunque il legislatore ha ritenuto di poter estendere il perimetro di accesso ben al di là della prova orale, a fortiori non può il Ministero escludere chi ha effettivamente sostenuto e superato una prova orale, sia pure senza soglia numerica predeterminata.
A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, l'approvazione dell'emendamento 18.9 rafforza i presupposti per un'azione di tutela giurisdizionale in favore dei docenti partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022. Il fumus boni iuris (apparenza di buon diritto) dell'eventuale ricorso risulterebbe corroborato dalla circostanza che lo stesso Parlamento ha riconosciuto l'iniquità dell'esclusione di categorie concorsuali omogenee, intervenendo legislativamente per i candidati del 2020.
L'iter ipotizzabile consisterebbe nella proposizione di un ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo — ovvero di motivi aggiunti, ove connesso a contenziosi già pendenti — avverso il decreto ministeriale definitivo, gli avvisi ministeriali e gli atti applicativi degli Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui escludono i candidati del DD 1081/2022. Il petitum (oggetto della domanda) mirerebbe all'annullamento della clausola escludente e all'accertamento del diritto all'inserimento — anche con riserva — nella procedura degli elenchi regionali. In via subordinata, qualora il Giudice adito ritenesse che sia la stessa fonte primaria a impedire l'inclusione, potrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per presunta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Si rappresenta che l'iter parlamentare è in fase avanzata — il decreto-legge PNRR approda in Aula alla Camera per la discussione generale e il voto definitivo, per poi passare all'esame del Senato — e la conversione in legge potrebbe cristallizzare definitivamente tale disparità di trattamento, rendendo matura l'iniziativa giudiziaria.
A questo punto, i docenti che hanno partecipato al Concorso Straordinario-bis (DD 1081/2022) senza rientrare nel contingente dei posti banditi, e che intendano approfondire la propria posizione giuridica in relazione ai nuovi elenchi regionali per il ruolo, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).