Esami di Stato e BES, la sentenza del TAR Puglia apre una questione sulla responsabilità delle commissioni

La discrezionalità non può prescindere dalla coerenza delle decisioni

A cura di Redazione Redazione
18 ottobre 2026 20:47
Esami di Stato e BES, la sentenza del TAR Puglia apre una questione sulla responsabilità delle commissioni - prof. Romano Pesavento CNDDU
prof. Romano Pesavento CNDDU
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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla vicenda dello studente con Bisogni Educativi Speciali il cui ricorso contro l'esito negativo dell'Esame di Stato, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, è stato respinto dal TAR Puglia con la sentenza n. 1014/2026. Il caso solleva interrogativi che vanno oltre la legittimità della singola valutazione e investono il rapporto tra personalizzazione didattica, discrezionalità delle commissioni e responsabilità dell'amministrazione scolastica nel garantire procedure d'esame coerenti con il percorso formativo documentato.

Il problema non consiste nello stabilire se gli strumenti compensativi debbano essere automaticamente concessi a ogni candidato con BES, ma nel comprendere attraverso quali criteri la commissione possa valutarne l'effettiva funzionalità. L'articolo 25, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale n. 67/2025, applicabile agli esami dell'anno scolastico 2024/2025, esclude le misure dispensative per gli studenti con altri BES, ma contempla l'impiego degli strumenti compensativi previsti nelle verifiche durante l'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, purché non ne venga compromessa la validità. La distinzione normativa rispetto ai candidati con DSA non autorizza pertanto a considerare irrilevante la documentazione didattica precedentemente elaborata.

La discrezionalità della commissione assume significato proprio nella capacità di esaminare le esigenze del candidato in relazione alle caratteristiche delle prove. Una scelta non può essere considerata adeguatamente fondata soltanto perché rientra nelle competenze dell'organo che l'ha adottata. Occorre che sia riconoscibile il collegamento tra la decisione, gli elementi conoscitivi disponibili e le finalità dell'accertamento. Diversamente, il rischio è che situazioni didattiche comparabili ricevano trattamenti differenti non per effettive ragioni valutative, ma per la diversa interpretazione delle disposizioni da parte delle singole commissioni.

La vicenda presenta un ulteriore elemento di interesse nel comportamento attribuito al candidato, che non avrebbe richiesto l'utilizzo dei supporti disponibili durante le prove scritte. Tale circostanza assume rilievo nella ricostruzione del caso concreto, ma invita a distinguere la mancata utilizzazione di uno strumento dalla sua effettiva necessità. Una scelta compiuta durante l'esame può essere valutata correttamente soltanto considerando anche la chiarezza delle informazioni ricevute e le condizioni nelle quali il candidato poteva avvalersi degli ausili. Questo non comporta alcun obbligo di imporne l'utilizzo, ma richiama l'opportunità di definire preventivamente modalità operative inequivocabili.

Il CNDDU propone pertanto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito introduca, attraverso indicazioni applicative, una procedura essenziale di raccordo tra consiglio di classe e commissione, utilizzando la documentazione già prevista. Per ciascuno strumento compensativo potrebbe essere esplicitata la difficoltà che esso contribuisce a compensare, la sua effettiva utilizzazione nelle verifiche e la compatibilità con le competenze oggetto delle prove finali. Non si tratterebbe di estendere automaticamente le misure contenute nel Piano Didattico Personalizzato, ma di fornire alla commissione elementi concreti per deliberare con maggiore precisione.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che le modalità di utilizzo degli ausili ammessi siano comunicate al candidato prima dell'inizio delle prove e che eventuali decisioni di esclusione trovino adeguato riscontro nei verbali, con riferimento alle ragioni della loro incompatibilità o non funzionalità. Una simile impostazione non introdurrebbe una nuova categoria di benefici né modificherebbe le griglie ministeriali, ma renderebbe più controllabile il procedimento attraverso il quale vengono determinate le condizioni di svolgimento dell'esame.

La pronuncia del TAR, per quanto riferita a circostanze specifiche, pone dunque una questione di carattere generale che merita attenzione. Il controllo giurisdizionale interviene successivamente, quando il percorso valutativo si è già concluso, e non può sostituire la qualità delle decisioni che l'istituzione scolastica avrebbe dovuto assumere nella fase preparatoria. Concentrare ogni riflessione sulla possibilità di impugnare o confermare una bocciatura significa affrontare il problema soltanto quando le sue conseguenze sono ormai maturate.

È invece nella fase precedente alle prove che dovrebbe essere rafforzata la capacità dell'amministrazione di prevenire le controversie. Se la commissione dispone di informazioni insufficienti, se la funzione degli ausili non è stata chiarita o se il candidato non conosce con precisione le modalità previste per il loro impiego, la successiva legittimità del giudizio non elimina necessariamente le criticità organizzative che hanno accompagnato il procedimento. La regolarità amministrativa e la qualità della valutazione devono essere considerate dimensioni complementari, senza presumere che l'accertamento giudiziario della prima esaurisca ogni considerazione sulla seconda.

Il CNDDU ritiene che la questione più rilevante consista quindi nel superare una concezione della personalizzazione limitata alla predisposizione del PDP. Il documento acquista effettiva utilità quando le indicazioni che contiene vengono verificate nel corso dell'anno, aggiornate ove necessario e rese concretamente utilizzabili dagli organi chiamati alla valutazione conclusiva. In assenza di questo raccordo, il rischio è che le misure adottate durante il percorso scolastico rimangano formalmente documentate senza offrire informazioni sufficienti per le decisioni d'esame.

Non si propone, pertanto, di ridurre la discrezionalità delle commissioni attraverso prescrizioni automatiche, ma di qualificarne l'esercizio mediante criteri riconoscibili e una motivazione proporzionata alla rilevanza delle scelte. L'autonomia valutativa non risulta indebolita quando le decisioni possono essere ricostruite e comprese; al contrario, acquista maggiore solidità proprio perché diventa possibile distinguere una valutazione professionale fondata da una determinazione insufficientemente istruita.

La conseguenza più significativa della vicenda riguarda il modo in cui il sistema scolastico interpreta la certezza delle regole. Non è sufficiente che una commissione possa dimostrare, a conclusione del procedimento, di non aver violato le disposizioni applicabili. È altrettanto importante che le condizioni dell'esame siano definite prima del suo svolgimento sulla base di elementi conoscitivi adeguati, così da evitare che aspetti essenziali della personalizzazione vengano chiariti soltanto in sede di contenzioso.

Un intervento ministeriale orientato in questa direzione consentirebbe di affrontare una criticità concreta senza modificare l'impianto normativo vigente: ridurre la distanza tra le informazioni prodotte durante l'attività didattica e le decisioni assunte nella valutazione finale. È in questo passaggio, più che nell'introduzione di ulteriori adempimenti o nell'ampliamento generalizzato delle misure compensative, che può essere individuato un miglioramento effettivo delle procedure.

Il CNDDU sottolinea, in conclusione, che il valore della sentenza non dovrebbe essere ricercato in una presunta contrapposizione tra personalizzazione e rigore degli esami, ma nella necessità di definire con maggiore precisione le condizioni attraverso le quali entrambi possono trovare corretta applicazione. La commissione deve conservare la responsabilità di accertare le competenze, ma tale responsabilità comprende anche il dovere di valutare in modo consapevole gli strumenti consentiti dalla normativa. La solidità dell'esito finale dipende, infatti, non soltanto dalla correttezza del giudizio espresso, ma dalla qualità dell'istruttoria che ha preceduto le prove e dalla coerenza delle decisioni che ne hanno regolato lo svolgimento. Rendere questo processo più chiaro e verificabile significa intervenire sulle cause delle controversie, anziché limitarsi a discuterne gli esiti giudiziari.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

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