Evoluzione ATA: Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Evoluzione ATA: Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

A cura di Redazione
27 gennaio 2025 12:52
Evoluzione ATA: Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche -
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“Sono particolarmente soddisfatto dei lavori conclusi in commissione bilancio alla Camera dei deputati e lo sono ancora di più perché non poteva, all’interno di questa manovra, mancare un pezzo di Calabria. Un pezzo fondamentale della nostra regione che sono i lavoratori tirocinanti ad inclusione sociale. Per loro, una norma ad hoc per dare la possibilità di continuare ad operare all’interno delle amministrazioni di appartenenza, dando il tempo alla politica e alle istituzioni di pensare a loro ad una soluzione definitiva”

Queste le dichiarazioni apparse sui canali social del deputato Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, nonché coordinatore regionale della Calabria, all’indomani dell’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio finalizzato alle assunzioni presso le istituzioni scolastiche della Calabria di soggetti sovrannumerari privi dei requisiti di accesso previsti dalle procedure di reclutamento del personale ATA, tra l’altro in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Tali soggetti vengono classificati come TIS e/o tirocinanti ministeriali.

Riportiamo di seguito un estratto dell’emendamento:

I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione e del merito, di cui all’articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall’attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 e 15 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, per l’anno 2025, nell’ambito della spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, nell’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.

19.02. Cannizzaro.

Tale emendamento costituisce una corsia preferenziale fuori da ogni logica di diritto e di giustizia sociale per l’ingresso e la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle istituzioni scolastiche della regione Calabria, in spregio alle ordinarie procedure di reclutamento ministeriali del personale ATA e, si legge, in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Come noto, le predette procedure, prevedono un lungo e tortuoso percorso fatto di precarietà nelle graduatorie di terza e prima fascia e solo dopo diversi anni è possibile, salvo tagli di personale, ambire alla stabilizzazione.

Invece, con l’emendamento approvato, si intende favorire un numero ristretto di soggetti ai quali, e non se ne comprendono i motivi, vengono aperte le porte della stabilizzazione alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, scavalcando i lavoratori regolarmente inseriti nelle graduatorie ministeriali che, dopo aver investito denaro per acquisire competenze e certificazioni previste dai bandi ministeriali e, magari, dopo aver svolto anni di precariato fuori dalla propria regione di residenza al fine di acquisire punteggio si vedrebbero superati da soggetti spuntati fuori dal nulla grazie ad una normativa regionale che sovrasta quella nazionale.

Oltretutto, è molto probabile che le Istituzioni Scolastiche calabresi sopperiscano alle assenze del personale di ruolo utilizzando tali soggetti omettendo il ricorso al regolare personale supplente inserito nelle graduatorie d’istituto.

Non ci risulta che la Calabria sia una regione a statuto speciale e, francamente, non avvertiamo la necessità di creare canali assunzionali “privilegiati” a favore di soggetti non inseriti nelle graduatorie nazionali se non per scopi che, al momento, ci risultano ignoti.

Tra l’altro, proprio il comparto del personale ATA è stato da sempre oggetto di tagli anche recenti, di mortificazioni e dequalificazione professionale soprattutto da parte dei governi di centro destra e, guarda caso, sia il firmatario dell’emendamento di cui innanzi che il presidente della regione Calabria fanno parte della compagine di maggioranza del centro destra.

A chiudere il cerchio c’è il presidente della commissione bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori, anch’egli calabrese del centro destra.

Pare, ma saremmo lieti di essere smentiti, che tale iniziativa abbia avuto l’appoggio del sindacato USB.

In una nota del sindacato autonomo, datata 31 luglio 2024 ed emessa in concomitanza di una sparuta manifestazione presso l’aeroporto di Lamezia Terme, si legge che questi tirocinanti, già assunti in passato, “svolgono un ruolo decisivo per mantenere operativi i servizi della pubblica amministrazione”.

E proprio tale affermazione del sindacato autonomo appare in netto contrasto con l’istituto giuridico del Tirocinio, prefigurandone una evidente illegittimità.

Allo scopo, giova evidenziare quanto segue:

Lo stage, altrimenti detto tirocinio formativo è una forma di inserimento temporaneo all’interno dei luoghi di lavoro con l’obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro (cfr. Min. Lav., risposta ad interpello 3 ottobre 2008, n. 44, doc. 5), un istituto di cui non abusare, da non confondere assolutamente con un ordinario rapporto di lavoro.

I tirocini formativi sono stati introdotti dall’art. 18 della l. 196/1997, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, e disciplinati dal D.M. di attuazione n. 142/1998.

In merito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, ove è specificato che l’elemento essenziale del tirocinio è dato dall’obbligo del datore di lavoro (ossia il soggetto ospitante) di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.

L’elemento necessario affinché il tirocinio sia qualificato come tale è lo svolgimento di attività formativa in favore del tirocinante.

Quindi, se il rapporto di lavoro ha avuto le caratteristiche della subordinazione, il tirocinante potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro per accertare il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con le conseguenze del caso.

Determinante, in tal senso, è la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 aprile 2018, secondo cui l’attività del tirocinante, affinché si possa parlare effettivamente di tirocinio, “deve essere effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa”.

Quindi, ove si riscontri la violazione delle disposizioni che regolano l’istituto, il rapporto potrà essere ricondotto “alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Inoltre, secondo la circolare, “anche in assenza di violazioni specifiche della normativa, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali”.

Sul punto, si registra una giurisprudenza pressoché costante.

Ad esempio, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 472/2012, ha spiegato che il contratto di tirocinio formativo “non configura un rapporto di lavoro subordinato ma ha finalità prevalentemente formative; la sua finalità specifica e preminente è nell’addestramento professionale e nell’immediata e diretta strumentalità dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento il tirocinio sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione: il tirocinante non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare del soggetto che lo ospita, e questi deve accogliere lo stagista nella propria organizzazione produttiva, con la sola finalità di fargli conosce un contesto aziendale. Può avvalersi del lavoro del tirocinante, ma solo dentro uno schema caratterizzato dalla volontarietà e dall’assenza di un vincolo di subordinazione”.

Dunque, quando risulti che lo stesso abbia svolto una attività sostanzialmente impiegatizia, con frequenza quotidiana, orari tendenzialmente fissi e retribuzione mensile stabile, correlata anche in parte all’orario svolto”, il rapporto dev’essere più correttamente riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nello stesso senso, la sentenza n. 1380/2006 della Corte di Cassazione, stabilisce che qualora “vi sia stato l’inserimento dell’allievo nell’organizzazione dell’impresa, se l’allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l’allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall’imprenditore”, allora il tirocinio risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”.

Quanto sostenuto dal sindacato USB, in merito al fatto che questi tirocinanti “svolgono un ruolo decisivo per mantenere operativi i servizi della pubblica amministrazione”, costituisce un elemento che pare nascondere l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze del caso sia in danno dello Stato che dei lavoratori del personale ATA regolarmente inseriti nelle graduatorie nazionali.

Oltretutto, non va sottaciuta la questione del deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea per abuso dei contratti a termine.

Ed i progetti Tis Calabria non fanno altro che creare ed alimentare nuovo precariato, oltre che andare contro precise direttive UE sui contratti di lavoro a termine.

La questione dei fondi destinati alla regione Calabria pare aver suscitato malumori anche all’interno della stessa compagine di Forza Italia.

Sul Corriere della Calabria del 23 dicembre 2024 è apparso un articolo dal titolo:

“Manovra, lo scontro dentro Forza Italia: «Favori inaccettabili alla Calabria»

Il partito litiga sulla spartizione delle risorse. In 4 finiscono sul banco degli imputati”

di cui riportiamo degli estratti:

ROMA: Sul banco degli imputati finiscono in quattro. Fanno tutti parte della commissione Bilancio della Camera, lì dove si sono decisi i giochi della manovra. E soprattutto la spartizione delle risorse, è l’accusa rivolta ai deputati di Forza Italia in questione da alcuni colleghi di partito. Il rimprovero: troppa autonomia a danno del gruppo. Scelte solitarie, sbagliate. A scriverlo in un articolo dal titolo: “Manovra, Forza Italia litiga sulle mance. “Calabria e ciclismo, favori inaccettabili”, è Repubblica (la firma è di Giuseppe Colombo).

Ma chi sono i quattro di cui parla il quotidiano. Si tratta del presidente della quinta commissione di Montecitorio, Giuseppe Mangialavori, insieme a Roberto Pella, Francesco Cannizzaro e Mauro D’Attis, quest’ultimo anche relatore alla Finanziaria. Nelle ultime ore – evidenzia Repubblica – sono finiti al centro di critiche che corrono sulle chat WhatsApp dei “dissidenti”. “Solo Peppe si è preso cinque milioni per la Calabria”, è uno dei messaggi che tirano in ballo Mangialavori. Calabrese, come Cannizzaro, anche lui bersaglio dei rimbrotti per aver destinato dieci milioni alla sua regione. Soldi per assumere fino a 70 lavoratori socialmente utili “anche in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali”. Non solo. Altri quattro milioni, in tre anni, andranno all’università di Reggio Calabria per acquistare e ristrutturare immobili da destinare alla realizzazione del progetto “Campus universitario del Mediterraneo”. Nella lista ci sono anche 3,8 milioni per la riqualificazione di immobili e il rifacimento di strade nei comuni della Vallata del Gallico (nel Reggino). A Pella, invece – continua Repubblica – viene rimproverato di aver destinato 7 milioni alla Lega del ciclismo professionistico, di cui tra l’altro è presidente.

“Facciamo ogni giorno sforzi per parlare con le categorie e dare risposte strutturali e poi per un paio di mancette rischiamo di apparire come il partito che pensa al campanile della chiesa”, annota una fonte azzurra lontana dai microfoni. Nessuno esce allo scoperto, ma dentro il partito il gruppetto di 3-4 deputati “contestatori” sono capeggiati da Maurizio Casasco, l’ex presidente di Confapi. In ogni caso, ragionano i quattro deputati, si è sempre fatto così. Insomma – è il ragionamento – chi siede in commissione Bilancio – conclude Colombo su Repubblica – ha una sua “quota” da spendere, che per questa manovra sarebbe stata pari a 40 milioni, dieci a testa quindi. Ma evidentemente lo schema non regge più. Prima i 7 deputati che hanno votato l’ordine del giorno del Pd sulle multe ai no vax in dissenso rispetto al gruppo. Adesso il ciclismo e i fondi alla Calabria. La manovra scuote Forza Italia.

Non comprendiamo l’adozione di due pesi e due misure con riferimento da un lato al mancato rinnovo dell’organico aggiuntivo del personale ATA fino al 31 dicembre 2026, come ampiamente promesso dagli esponenti di centro destra Sasso, Bucalo, Cangiano, Messina e Marti e l’adozione di una corsia preferenziale assunzionale come i Tirocinanti TIS Calabria dall’altro; due scelte nettamente in contrasto tra loro e che generano una profonda e grave discriminazione.

Per questi motivi chiediamo alle Istituzioni nazionali ed alla Regione Calabria di ritirare il provvedimento in discussione ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di attuare ogni iniziativa per tutelare il personale ATA regolarmente inserito nelle graduatorie del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nelle more invitiamo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad effettuare le opportune verifiche del caso affinché l’attuazione del progetto TIS Calabria non sia in contrasto con la normativa del lavoro collegata al tirocinio.

Italia, 26 gennaio 2025

EVOLUZIONE ATA

Comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA

del Ministero dell’Istruzione e del Merito

 

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