FAQ – Passaggio di ruolo nello stesso ordine di scuola e anno di prova: cosa prevede la normativa

l riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2025 19:03
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Chi è il docente interessato?
Sono Patti Rosario, docente di ruolo nella classe di concorso B011 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie. Nell’anno scolastico in corso ho ottenuto il passaggio di ruolo alla classe di concorso A031 – Scienze degli Alimenti, appartenente sempre alla scuola secondaria di secondo grado, in quanto abilitato anche per tale classe.

È necessario svolgere nuovamente l’anno di prova dopo il passaggio di ruolo nello stesso grado di istruzione?

No, non è necessario ripetere l’anno di prova se il docente ha già superato positivamente l’anno di formazione e prova in un ruolo appartenente allo stesso ordine e grado di istruzione.
Questo principio è chiaramente sancito dalla normativa vigente.

Qual è il riferimento normativo principale?

Il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e di quelli che effettuano il passaggio di ruolo.

In particolare:

  • Art. 2, comma 1: il decreto si applica ai docenti che si trovano al primo anno di servizio in ruolo o che abbiano ottenuto un passaggio di ruolo.

  • Art. 2, comma 3: specifica che “il periodo di formazione e di prova è obbligatorio per i docenti che effettuano il passaggio di ruolo tra diversi ordini e gradi di scuola”.

  • Interpretazione a contrario: ciò significa che il periodo di prova non è richiesto se il passaggio avviene all’interno dello stesso grado di istruzione (ad esempio da ITP – insegnante tecnico pratico – a docente della stessa secondaria di secondo grado).

Quali sono i chiarimenti ministeriali che confermano questa interpretazione?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito chiarimenti in più occasioni:

  1. Nota MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015, paragrafo 1.2:
    precisa che l’anno di prova deve essere svolto solo in caso di passaggio tra gradi diversi di istruzione (es. dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado).

  2. Nota MIUR n. 33989 del 2 agosto 2021, sulle disposizioni relative al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti per l’a.s. 2021/2022:
    ribadisce che “il periodo di formazione e prova non deve essere ripetuto qualora il docente abbia già svolto positivamente tale percorso nello stesso grado di scuola”.

L’ITP e la classe A031 appartengono allo stesso grado di istruzione?

Sì.
Entrambe le classi di concorso, B011 (ITP) e A031 (Scienze degli Alimenti), rientrano nel secondo grado di istruzione, cioè nella scuola secondaria di secondo grado.
Pertanto, in base al DM 850/2015, art. 2, comma 3, non è previsto un nuovo anno di prova.

Cosa deve fare il docente in caso di errata interpretazione da parte del dirigente scolastico?

È consigliabile:

  • Presentare una istanza scritta alla Dirigente Scolastica citando i riferimenti normativi sopra indicati.

  • Allegare copia del DM 850/2015, delle note MIUR n. 36167/2015 e n. 33989/2021.

  • Se necessario, chiedere un parere all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente, che potrà confermare ufficialmente che non sussiste obbligo di ripetere l’anno di prova.

Quali casi richiedono invece il nuovo anno di prova?

Il periodo di formazione e prova deve essere ripetuto solo nei seguenti casi:

  • Passaggio da un grado scolastico all’altro (es. dalla secondaria di I grado alla II grado).

  • Passaggio da docente di scuola secondaria a docente di scuola primaria o viceversa.

  • Rientro in ruolo dopo una decadenza o risoluzione del precedente rapporto.

Conclusione

In sintesi, nel caso del prof. Patti Rosario, il passaggio da ITP (B011) a A031 (Scienze degli Alimenti) non comporta l’obbligo di svolgere nuovamente l’anno di prova, poiché si tratta di ruoli appartenenti allo stesso grado di istruzione.
La normativa di riferimento — DM 850/2015, art. 2, comma 3 — e le note ministeriali del 2015 e del 2021 confermano pienamente questa interpretazione.

Riferimenti normativi:

  • D.M. 27 ottobre 2015, n. 850, art. 2, commi 1 e 3

  • Nota MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015

  • Nota MIUR n. 33989 del 2 agosto 2021

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