Passaggio di cattedra da ITP a docente: deve ripetere l'anno di prova?
Anno di prova bis per ex ITP? La sentenza di Salerno lo boccia: nello stesso grado basta una volta. Eppure molte scuole lo richiedono ancora.
Il passaggio di ruolo da Insegnante Tecnico Pratico (ITP) a docente laureato nella scuola secondaria di secondo grado solleva da anni interrogativi complessi sull'obbligo di ripetere l'anno di formazione e prova. La questione, apparentemente tecnica, nasconde un contrasto normativo che ha generato disparità di trattamento tra docenti e pronunciamenti giurisprudenziali significativi.
Il quadro normativo: un conflitto da risolvere
Il nodo centrale risiede nella contraddizione tra due fonti normative di diverso rango. Il Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022, all'articolo 2, comma 1, lettera c, stabilisce che sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova "i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo". La formulazione generica non distingue tra passaggi che avvengono nello stesso grado di istruzione o in gradi diversi.
Le note ministeriali annuali successive (prot. n. 39533/2019, n. 28730/2020, n. 30345/2021, n. 39972/2022 e n. 202382/2024) introducono invece una precisazione fondamentale. Queste circolari operative stabiliscono che non devono svolgere l'anno di prova i docenti "che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo". L'interpretazione ministeriale distingue quindi tra grado di istruzione e classe di concorso, privilegiando il primo criterio.