GLO e firme sul PEI: cosa accade quando approvazione e firma non coincidono?
La risposta va ricercata innanzitutto nel quadro normativo costituito dal D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, e dal DM 182/2020, che definiscono la composizione, il funzionamento e il valore deliberativo del GLO
Nella prassi quotidiana delle scuole capita spesso che il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) si riunisca entro il 30 ottobre, approvi il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e concluda tutte le attività previste dalla normativa, mentre la firma materiale del documento avvenga nei giorni o nelle settimane successive, per ragioni logistiche o per il semplice susseguirsi delle attività scolastiche. Questa situazione, non rara, genera però un interrogativo ricorrente: chi deve essere formalmente considerato membro del GLO e chi deve firmare il PEI finale? La questione è tutt’altro che marginale, perché il PEI è un atto collegiale e la sua validità dipende anche dalla corretta identificazione dei soggetti che lo approvano.
La risposta va ricercata innanzitutto nel quadro normativo costituito dal D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, e dal DM 182/2020, che definiscono la composizione, il funzionamento e il valore deliberativo del GLO. Secondo queste fonti, il GLO è composto dai docenti contitolari o del consiglio di classe, dal docente di sostegno, dai genitori, dalle eventuali figure professionali che seguono l’alunno e, quando opportuno, dallo stesso studente. È quindi un organismo collegiale progettato per discutere, elaborare e approvare il PEI, basandosi sulle osservazioni iniziali e sugli elementi emersi nelle prime settimane di scuola.
Il punto centrale è che i componenti del GLO devono essere individuati in relazione alla data della riunione di approvazione del PEI, non al momento in cui il documento viene firmato tecnicamente in segreteria o attraverso il registro elettronico. I membri del GLO sono quindi i docenti effettivamente titolari della classe alla data della riunione, indipendentemente da eventuali variazioni di personale che possono sopraggiungere successivamente. Questo perché la funzione del GLO è deliberativa: prendere parte alla riunione significa contribuire attivamente alla costruzione del PEI e assumersi la responsabilità delle decisioni prese collegialmente.
Ne consegue che solo i docenti presenti alla riunione del GLO sono tenuti a firmare il PEI, anche se la firma avviene in un secondo momento. Il DM 182/2020 non prescrive affatto che la firma debba essere contestuale alla riunione: ciò che conta è che le persone chiamate ad apporre la firma siano le stesse che hanno partecipato alla discussione e all’approvazione del documento. La firma, infatti, non è un atto puramente amministrativo, ma certifica la partecipazione alla deliberazione e l’assunzione di responsabilità collegiale.
Al contrario, i docenti che subentrano in classe dopo la riunione del GLO non sono tenuti a firmare il PEI, anche se al momento della firma risultano formalmente titolari. Non avendo partecipato alla discussione, alle osservazioni iniziali e al processo di decisione, non possono essere considerati parte del GLO che ha approvato il documento. Essi entreranno certamente in gioco nelle successive verifiche intermedie, negli eventuali aggiornamenti del PEI e nella revisione di metà anno, ma non possono sottoscrivere un atto deliberato in loro assenza.
Per comprendere chi deve apporre la firma, basta esaminare l’unico documento ufficiale che certifica la composizione del GLO: il verbale della riunione. Il verbale, con l’elenco dei docenti presenti, costituisce l’atto che stabilisce chi ha partecipato e chi è quindi tenuto alla firma. Anche in caso di supplenze brevi, avvicendamenti o cambiamenti dell’organico, è il verbale a definire chiaramente chi era presente alla seduta deliberativa e chi ha concorso a formulare e approvare il PEI.
In definitiva, la regola è semplice e perfettamente coerente con la normativa vigente: firma il PEI chi ha partecipato all’approvazione; non firma chi è arrivato dopo, anche se al momento della firma risulta docente titolare della classe. La eventuale distanza temporale tra approvazione e apposizione delle firme non incide sulla validità del documento, purché le firme raccolte corrispondano ai membri effettivi del GLO indicati nel verbale.
Questa gestione, oltre ad essere corretta dal punto di vista normativo, tutela anche la trasparenza del processo educativo e il ruolo professionale dei docenti coinvolti, garantendo che la responsabilità collegiale rispecchi fedelmente il lavoro svolto all’interno della riunione.