Gps e diritto al lavoro: il crollo della legalità

Il decreto 71/2024 scardina il valore giuridico delle graduatorie e viola la Costituzione

11 gennaio 2026 18:50
Gps e diritto al lavoro: il crollo della legalità -
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A breve si riapriranno le procedure per l'aggiornamento delle GPS e migliaia di docenti si pongono una domanda: a cosa serve aggiornare titoli e punteggi se le graduatorie vengono sistematicamente ignorate a favore delle riconferme dirette? Se il merito viene scavalcato da una scelta fiduciaria, l'aggiornamento diventa un mero esercizio burocratico privo di efficacia giuridica.

Non è una questione di "storie personali", ma di gerarchia delle fonti e di certezza del diritto. L'introduzione della riconferma dei docenti di sostegno tramite il DL 71/2024 ha aperto una ferita istituzionale senza precedenti: per la prima volta nella storia della scuola pubblica italiana, un atto di natura privatistica — la richiesta di una famiglia — ha il potere di annullare l’efficacia di una graduatoria pubblica.

Il punto non è quanto il docente abbia studiato, ma quale valore legale abbia il suo punteggio. Se la graduatoria non determina più l'assegnazione del posto, essa smette di essere lo strumento di selezione della Pubblica Amministrazione e diventa un mero elenco consultivo, privando il lavoratore del suo diritto soggettivo al posizionamento meritocratico.

La violazione dell'Articolo 97: l’imparzialità sacrificata

La Costituzione Italiana stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso e che l'azione amministrativa deve essere improntata all'imparzialità. Delegare alla famiglia (soggetto privato) o al Dirigente Scolastico (tramite una scelta discrezionale) la conferma di un docente, scavalca i criteri oggettivi delle GPS. Si passa da un sistema oggettivo-meritocratico a un sistema soggettivo-fiduciario, tipico del settore privato ma incompatibile con la gestione del bene pubblico.

Lo scardinamento del Diritto di Graduatoria

Il punteggio nelle GPS non è un'astrazione: è il titolo legale che conferisce al docente la "pretesa legittima" di scegliere una sede prima di chi ha un punteggio inferiore. Quando lo Stato permette a un docente con 12 punti di occupare un posto "blindato" dalla famiglia, impedendo a chi ne ha 150 di accedervi, sta compiendo una violazione del diritto al lavoro e del principio di uguaglianza (Art. 3 della Costituzione). Si crea una discriminazione irragionevole tra docenti che, pur essendo in possesso dei medesimi titoli, ricevono un trattamento opposto basato su fattori estranei alla norma giuridica.

Il danno giuridico è massimo per chi, operando in province diverse dalla propria (come il classico caso del docente che da Milano rientra a Napoli), ha accumulato titoli e servizio per garantirsi una posizione di vantaggio. Il DL 71/2024 agisce come un "muro normativo": sottrae i posti disponibili dal contingente totale prima delle operazioni di nomina. Il risultato è la cancellazione del diritto del docente di veder riconosciuta la propria posizione, rendendo di fatto inutile la titolarità del proprio punteggio.

Verso il ricorso: un sistema privo di base legale solida

Molti giuristi sottolineano che la "continuità didattica" non può essere invocata come un diritto assoluto capace di travolgere altri diritti di pari rango costituzionale, come il diritto all'accesso paritario al lavoro pubblico. La norma attuale crea un precedente pericoloso: se il principio della "conferma" dovesse estendersi, l'intero sistema dei concorsi e delle graduatorie pubbliche rischierebbe di collassare, lasciando spazio a forme di reclutamento arbitrarie.

Il Ministero dell'Istruzione si trova oggi di fronte a un bivio: difendere una norma che rischia di essere dichiarata incostituzionale o ripristinare la legalità delle graduatorie. Il punteggio non è un premio alla carriera, ma il garante della trasparenza. Se cade la graduatoria, cade la garanzia che lo Stato stia offrendo ai cittadini il miglior servizio possibile attraverso i docenti più qualificati secondo la legge.

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