GPS sostegno: ricorso contro equiparazione del punteggio tra TFA universitario e percorsi INDIRE
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Aggiornamento G.P.S. 2026/2028 (O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026) – Tabella A/7, prima fascia sostegno: l’equiparazione del punteggio tra specializzazione TFA universitario e percorsi Indire.
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato le procedure di aggiornamento e rinnovo biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, aprendo la finestra temporale per la presentazione delle istanze telematiche dalle ore 12:00 del 23 febbraio alle ore 23:59 del 16 marzo 2026, attraverso la piattaforma Istanze OnLine, accessibile dal Portale Unico del Reclutamento. L’Ordinanza conferma, in linea generale, l’impianto della precedente O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, ma introduce novità di grande rilievo su diversi fronti, tra i quali spiccano il meccanismo di ripescaggio nell’algoritmo di assegnazione, l’equiparazione del punteggio per l’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici e l’inasprimento delle sanzioni per l’abbandono del servizio.
Tra le previsioni che hanno destato maggiore attenzione nel mondo della scuola – e che hanno generato un vivace dibattito tra docenti, sindacati e operatori del diritto – vi è, tuttavia, una scelta che investe direttamente la prima fascia dei posti di sostegno e che si cristallizza nella Tabella A/7 allegata all’Ordinanza: l’equiparazione integrale del punteggio attribuito al titolo di specializzazione conseguito tramite il Tirocinio Formativo Attivo universitario (TFA) e quello conseguito tramite i percorsi formativi erogati dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), con un punteggio compreso tra 8 e 24 punti in base al voto di specializzazione, cui si sommano ulteriori 12 punti fissi, per un massimo complessivo di 36 punti per entrambi i percorsi.
Nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione dell’Ordinanza, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ricevuto numerose segnalazioni e richieste di assistenza da parte di docenti specializzati sul sostegno tramite TFA universitario, i quali hanno manifestato preoccupazione per le conseguenze che l’equiparazione del punteggio potrà produrre sulle rispettive posizioni in graduatoria. Le segnalazioni sono pervenute da docenti di ogni grado di istruzione, accomunati dall’aver sostenuto un percorso selettivo e impegnativo – prova preselettiva, prova scritta, colloquio orale, frequenza obbligatoria in presenza per almeno otto mesi, acquisizione di 60 CFU con 300 ore di tirocinio strutturato – e dall’aver constatato che la Tabella A/7 dell’O.M. n. 27/2026 attribuisce al loro titolo il medesimo punteggio riconosciuto ai percorsi Indire, strutturalmente diversi per durata, carico formativo, modalità didattica e natura giuridica del titolo finale.
A seguito della disamina della questione sollecitata dalle richieste pervenute, lo Studio ha avviato un rigoroso approfondimento giuridico e ha pubblicato una nota informativa sui profili della vicenda, segnalando l’intenzione – ove ne ricorrano i presupposti all’esito della valutazione delle singole posizioni – di procedere alla notifica di una diffida formale al Ministero dell’Istruzione e del Merito e, in caso di mancato accoglimento, alla proposizione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, per l’annullamento parziale dell’Ordinanza Ministeriale nella parte relativa all’equiparazione contestata, con eventuale richiesta di sospensiva cautelare.
IL QUESITO
Gentili Avvocati, sono una docente specializzata sul sostegno tramite TFA universitario, conseguito dopo aver superato le tre prove selettive di accesso e aver completato un percorso di otto mesi con 60 CFU e 300 ore di tirocinio. Apprendo ora che l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha stabilito, nella Tabella A/7, che il mio titolo di specializzazione vale esattamente quanto quello dei colleghi che hanno conseguito la specializzazione attraverso il percorso Indire, il quale prevede 40 CFU, didattica prevalentemente telematica, nessuna prova selettiva in ingresso e una durata minima di quattro mesi. Il CSPI, da quanto ho letto, aveva chiesto unanimemente al Ministero di differenziare il punteggio. Peraltro, i colleghi provenienti dal percorso Indire possiedono per definizione almeno tre anni di servizio sul sostegno, il che comporta un punteggio già consolidato nella componente “servizio” delle GPS, sicché l’equiparazione del titolo finisce per penalizzarmi doppiamente. Vorrei comprendere se vi siano profili di illegittimità nella scelta del Ministero e se esista la possibilità concreta di ottenere tutela attraverso un ricorso giurisdizionale.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa,
È anzitutto necessario premettere – e lo facciamo con la massima nettezza – che la presente analisi non intende in alcun modo mettere in discussione la professionalità dei docenti che hanno conseguito o stanno conseguendo la specializzazione attraverso i percorsi Indire. Si tratta, nella generalità dei casi, di colleghi che hanno maturato anni di esperienza diretta sul campo, prestando servizio concreto e continuativo a fianco degli alunni con disabilità, e il legislatore ha inteso valorizzare tale patrimonio professionale istituendo il percorso Indire quale canale di specializzazione riservato.
La questione che si pone, pertanto, non riguarda il valore dei docenti, ma esclusivamente la scelta amministrativa del Ministero di attribuire identico punteggio a percorsi formativi che la stessa normativa ha costruito come strutturalmente diversi.
L’origine della vicenda risiede nella cronica carenza di docenti specializzati sul sostegno nel sistema scolastico italiano. Il TFA universitario, unico canale ordinario di specializzazione previsto dall’ordinamento sin dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 – attuativo degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – non è riuscito, in ragione del numero chiuso, a soddisfare il fabbisogno nazionale. È su questo presupposto che il legislatore ha costruito un secondo canale formativo, intervenendo con il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106. L’articolo 6 di tale decreto introduce, «in via straordinaria e transitoria», la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno attraverso percorsi di formazione attivati dall’Indire o dalle Università in convenzione con l’Indire, destinati a docenti che abbiano prestato almeno tre annualità di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni scolastici, con un minimo di trenta crediti formativi. La norma primaria qualifica espressamente la misura come emergenziale e temporanea, senza definire il percorso Indire quale equivalente al TFA.
Il quadro si precisa con il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75, che dà attuazione all’articolo 6 del D.L. 71/2024 e disciplina nel dettaglio il percorso Indire. Il D.M. 75/2025 stabilisce che il percorso prevede l’acquisizione di 40 CFU (a fronte dei 60 CFU del TFA), con una durata minima di quattro mesi, didattica erogata in modalità telematica sincrona, nessuna prova selettiva in ingresso e tirocinio assolto automaticamente mediante il servizio pregresso. Lo stesso D.M. 75/2025 qualifica espressamente il titolo rilasciato dall’Indire come «specializzazione non universitaria», utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale, distinguendolo dal titolo universitario rilasciato al termine del TFA. Il TFA sostegno, per converso, è un percorso universitario a numero chiuso che prevede l’acquisizione di 60 CFU, comprensivi di 300 ore complessive di tirocinio (150 ore di tirocinio diretto e 150 ore di tirocinio indiretto, per un totale di 12 CFU), con frequenza obbligatoria in presenza per almeno otto mesi e accesso subordinato al superamento di una triplice selezione: prova preselettiva, prova scritta e colloquio orale.
Quanto alla fondatezza delle Sue perplessità, esse trovano autorevole riscontro nella posizione assunta dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), massimo organo consultivo tecnico del sistema scolastico nazionale, il quale – nella seduta dell’11 dicembre 2025 – ha votato all’unanimità un parere nel quale si evidenziava «l’opportunità di una maggiore articolazione dei rispettivi punteggi assegnati al corso di specializzazione ordinario su sostegno da 60 CFU ed ai percorsi organizzati da INDIRE, nella misura in cui sono diversi il peso formativo, la selettività in accesso, l’organizzazione delle attività, l’obbligo di frequenza e la durata dei due percorsi». Il Ministero ha consapevolmente disatteso tale parere, limitandosi a richiamare genericamente il precedente della Tabella A/3 dell’O.M. n. 88/2024, nella quale i percorsi di abilitazione abbreviati da 30 CFU previsti dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 erano stati equiparati ai percorsi completi da 60 CFU.
A nostro avviso, l’analogia invocata dal Ministero non appare pienamente pertinente, e le ragioni sono di natura sistematica. I percorsi abbreviati da 30 CFU del DPCM 4 agosto 2023 erano destinati a docenti già abilitati su altra classe di concorso o grado di istruzione, ovvero già specializzati sul sostegno: soggetti, cioè, che avevano già superato un percorso formativo completo e selettivo in precedenza. Il percorso Indire, invece, costituisce il primo e unico percorso di specializzazione per i propri destinatari, i quali – pur vantando una significativa esperienza di servizio – non hanno affrontato in precedenza alcuna selezione concorsuale né alcun TFA. Le due fattispecie, dunque, non appaiono sovrapponibili.
Venendo ai profili di possibile censura, lo Studio ravvisa nell’equiparazione operata dalla Tabella A/7 talune criticità che, con le doverose riserve che ogni valutazione giuridica richiede, possono essere così sintetizzate.
In primo luogo, potrebbe configurarsi una tensione con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, radicato negli articoli 3 e 97 della Costituzione e nel diritto dell’Unione Europea. L’ordinamento universitario italiano assume il credito formativo quale parametro oggettivo di misurazione del carico didattico, attribuendo a ciascun CFU un valore corrispondente a 25 ore di impegno complessivo dello studente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Se il Ministero adotta i CFU quale criterio nell’intero impianto delle tabelle GPS, appare problematico neutralizzare tale parametro proprio nel momento in cui la sua applicazione coerente condurrebbe a una differenziazione di punteggio tra percorsi che differiscono di 20 crediti formativi.
In secondo luogo, potrebbe ipotizzarsi un eccesso di potere per contraddittorietà interna all’atto. La stessa normativa ministeriale costruisce i due percorsi come strutturalmente diversi – diversi per CFU, per durata, per modalità didattica, per selettività, persino per qualificazione del titolo finale (universitario il primo, non universitario il secondo) – e poi ne equipara il valore in sede di graduatoria. L’atto amministrativo che si pone in contraddizione con i presupposti normativi sui quali è fondato può risultare affetto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, da eccesso di potere nella forma della contraddittorietà.
In terzo luogo, si prospetta un possibile eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il CSPI, nell’esercizio della funzione consultiva attribuitagli dalla legge, ha espressamente e all’unanimità richiesto la differenziazione del punteggio, esponendo motivazioni tecniche puntuali relative al peso formativo, alla selettività in accesso, all’organizzazione delle attività, all’obbligo di frequenza e alla durata dei due percorsi. Il Ministero ha disatteso tale parere limitandosi a richiamare genericamente il precedente della Tabella A/3, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del CSPI né spiegare per quale ragione la diversità strutturale tra i percorsi di specializzazione non giustifichi una differenziazione. Tale carenza motivazionale potrebbe integrare un autonomo vizio dell’atto.
Vi è, infine, una dimensione della questione che merita di essere evidenziata poiché ne rivelerebbe il paradosso sostanziale. L’equiparazione formale tra i due titoli, lungi dal realizzare una parità di trattamento, rischia di produrre una disparità sostanziale ai danni dei docenti specializzati TFA, con possibile frizione rispetto all’art. 3 della Costituzione. Come Ella stessa ha correttamente intuito, i docenti che accedono al percorso Indire possiedono per definizione almeno tre annualità di servizio sul sostegno – requisito di accesso previsto dall’art. 6, comma 2, del D.L. 71/2024 – e dunque un punteggio già consolidato nella componente “servizio” delle GPS. L’equiparazione del punteggio del titolo di specializzazione aggiunge un vantaggio a una posizione già favorevole sotto il profilo del servizio, determinando un effetto cumulativo che può penalizzare i docenti TFA privi di analogo servizio pregresso. È doveroso ribadire che ciò non implica alcun demerito in capo ai docenti Indire, i quali hanno legittimamente beneficiato di un percorso che il legislatore ha introdotto: la responsabilità della distorsione ricadrebbe interamente sulla scelta del Ministero di non differenziare il punteggio in sede di graduatoria.
Alla luce di quanto esposto, riteniamo che sussistano profili giuridicamente apprezzabili per contestare la previsione della Tabella A/7, punto A.2, dell’O.M. n. 27/2026 nella parte in cui equipara il punteggio dei due percorsi di specializzazione. Lo Studio ha già avviato il rigoroso approfondimento della questione e intende procedere, ove ne ricorrano i presupposti all’esito della valutazione delle singole posizioni, alla notifica di una diffida formale al Ministero e, in caso di mancato accoglimento, alla proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio. Raccomandiamo vivamente a tutti i docenti specializzati TFA che ritengano di subire un pregiudizio dall’equiparazione di rivolgersi tempestivamente allo Studio per un esame della propria posizione individuale, tenendo presente che ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
I lettori che si trovino in una situazione analoga a quella descritta e desiderino approfondire la propria posizione possono contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489, per ricevere un confronto informativo sulla questione e sulle possibili iniziative a tutela dei propri diritti.