I permessi brevi del personale ATA

Come chiedere i permessi orari a cui ha diritto il personale ATA

02 ottobre 2025 16:31
I permessi brevi del personale ATA - la voce della scuola
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L’articolo 16 del CCNL 2006-2009 riconosce ai dipendenti, compresi i lavoratori a tempo determinato, la possibilità di usufruire di permessi orari per esigenze personali, sia esse siano di carattere familiare e/o personale o altro ancora.

Tali permessi consentono un’assenza di breve durata dal servizio, per soddisfare bisogni individuali senza interrompere l’intera giornata lavorativa e non sono in alcun modo da documentare per il lavoratore.

Tali permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e possono arrivare fino ad un massimo di 36 ore per anno scolastico.

Le esigenze personali non devono essere mai giustificate da condizioni particolari, a tal riguardo La Corte dei Conti ha chiarito che esse possono riguardare qualunque aspetto connesso al benessere del lavoratore, purché rispettino i limiti normativi.

E’ bene precisare che il permesso orario non costituisce un diritto soggettivo pieno, nel sendo che il dirigente valuta la richiesta in funzione delle esigenze organizzative.

Non prende in considerazione la natura delle motivazioni, ma esamina la compatibilità dell’assenza con il regolare svolgimento del servizio acquisendo anche il parere del DSGA.

In caso di diniego, è tenuto a motivare per iscritto la decisione, specificando le esigenze di servizio.

Il recupero deve avvenire entro due mesi lavorativi dalla fruizione del permesso e può essere concordato  con il DSGA e deve avvenire nei giorni ordinari di lavoro.

Se il recupero non viene effettuato, si applica una decurtazione proporzionale della retribuzione, riferita all’orario non lavorato e si calcola sull’orario lordo e non si applica se la mancata prestazione è dovuta a cause oggettive ad esempio malattia o ricovero ospedaliero.

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