Il Tribunale del Lavoro di Siena accerta il diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato: la sentenza dichiara l'efficacia 'ex tunc' del titolo abilitativo spagnolo e condanna il Ministero alla stipula del contratto finalizzato al ruolo dalla

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – Con una sentenza la cui architettura motivazionale riflette e consacra l'impianto argomentativo del ricorso, il Tribunale di Siena

15 novembre 2025 13:19
Il Tribunale del Lavoro di Siena accerta il diritto al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato: la sentenza dichiara l'efficacia 'ex tunc' del titolo abilitativo spagnolo e condanna il Ministero alla stipula del contratto finalizzato al ruolo dalla -
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Dagli elenchi aggiuntivi al ruolo...

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – Con una sentenza la cui architettura motivazionale riflette e consacra l'impianto argomentativo del ricorso, il Tribunale di Siena, per mano del Giudice Dott. Delio Cammarosano, ha reso giustizia sostanziale alla Prof.ssa, abilitata all'insegnamento in Spagna e patrocinata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. La pronuncia non si è limitata ad accogliere la domanda, ma ha meticolosamente validato, punto per punto, la costruzione giuridica della difesa, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) l'immediata immissione in ruolo della docente ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021, art. 59, commi 4 e ss.

Il petitum giudiziario è rappresentato dal diritto soggettivo al lavoro stabile, scaturito da una qualifica professionale europea che consentiva all’insegnante l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. I fascia riservata agli abilitati) del personale docente, ai sensi del D.M. 51 del 03/03/2021.

La difesa aveva lamentato la lesione di tale diritto in ragione del mancato riconoscimento tempestivo di un'abilitazione conseguita in Spagna, che aveva precluso l'assunzione nonostante l'inserimento con riserva in prima fascia G.P.S. per posto comune e la disponibilità di posti.

Il Giudice procedente, in piena aderenza con le tesi del ricorso esposte in udienza dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha scolpito il principio fondamentale della questione sollevata: il riconoscimento di un titolo professionale europeo, intervenuto a seguito della presentazione della domanda di omologa del titolo abilitativo estero, non crea un nuovo status, ma accerta una qualità preesistente. Nelle parole della sentenza, tale atto assume "efficacia dichiarativa e non già costitutiva", con valore retroattivo "ex tunc". Ciò significa che il diritto della docente esisteva, pieno e legittimo, fin dal momento del conseguimento del titolo (anno scolastico 2021/2022), e l'inerzia del Ministero ha costituito un'illegittima barriera al suo esercizio.

La decisione, nel recepire integralmente la doglianza relativa alla violazione delle norme procedurali e dei principi del diritto europeo, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, il quale aveva denunciato l'omessa applicazione della procedura di cui all'articolo 59 del decreto-legge 73 del 2021. Tale procedura avrebbe dovuto consentire, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, l'immissione in ruolo dei docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in possesso di abilitazione conseguita all'estero e di almeno tre anni di servizio su posto comune. Il giudice ha pertanto statuito che l'Amministrazione ha violato il preciso obbligo di esprimere un "giudizio comparativo", dovere imposto dal diritto dell'Unione europea e non suscettibile di deroghe.

L'esito della vertenza manifesta una perfetta coerenza tra la domanda di giustizia e la risposta del Tribunale, confluendo in un dispositivo (P.Q.M.) che accerta il diritto della ricorrente al recupero dell'assunzione a tempo indeterminato - ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021, art. 59 commi 4 e ss. - per la classe di concorso del posto comune di interesse e "condanna il Ministero a stipulare il contratto" con decorrenza giuridica retroattiva dal 1° settembre 2021.

Possono ritenersi direttamente interessati e potenzialmente tutelabili tutti i docenti che:

• abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in uno Stato estero membro dell'Unione Europea (come la Spagna);

• siano stati inseriti con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS);

• abbiano subito il mancato riconoscimento tempestivo del titolo estero, vedendosi così negare l'assunzione a tempo indeterminato, nonostante la disponibilità di posti e la domanda/diffida presentata;

• si trovino, più in generale, nella condizione di non aver visto pienamente valorizzato, ai fini dell'immissione in ruolo, il proprio percorso di abilitazione e servizio, secondo quanto previsto dalla normativa italiana e dai principi del diritto dell'Unione Europea sanciti dalla sentenza di Siena.

Se ti riconosci in questa situazione, puoi richiedere un'analisi concreta e personalizzata della tua posizione: è sufficiente inviare, tramite messaggio WhatsApp (scritto o vocale) al numero 3661828489, l'esposizione del caso per ricevere un parere basato proprio sui principi affermati dal Tribunale di Siena. Lo Studio Legale Esposito Santonicola valuterà l'opportunità di un'azione di tutela sulla scorta della recentissima e favorevole giurisprudenza.

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