Incarichi nel Collegio Docenti: libertà di scelta e limiti al potere della dirigenza
L’attribuzione degli incarichi all’interno del collegio docenti rappresenta un tema ricorrente nella vita scolastica e spesso genera dubbi e tensioni


Scheda tecnica – Incarichi nel Collegio Docenti
Quadro normativo di riferimento
D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
Art. 7: definisce il ruolo e le competenze del collegio dei docenti, organo collegiale che elabora la programmazione didattica e approva il Piano dell’offerta formativa.
Non prevede obblighi per i docenti in merito ad incarichi aggiuntivi, che rientrano nella sfera organizzativa e non contrattuale.
D.P.R. 275/1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica)
Art. 3 e 4: attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa e didattica.
Gli incarichi funzionali al PTOF possono essere proposti, ma la loro accettazione resta legata alla disponibilità dei docenti.
CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (ancora vigente per molte parti, integrato dai rinnovi successivi)
Art. 28: distingue chiaramente tra attività obbligatorie di insegnamento e attività aggiuntive.
Art. 88: prevede che le funzioni strumentali e altri incarichi vengano retribuiti con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).
Specifica che l’attribuzione avviene su base volontaria e con delibera del collegio.
Principi fondamentali
Volontarietà: nessun docente può essere obbligato ad assumere incarichi aggiuntivi (es. funzione strumentale, referente di progetto, membro di commissioni).
Compenso o riconoscimento: gli incarichi aggiuntivi sono normalmente retribuiti tramite MOF o riconosciuti come ore eccedenti.
Nessuna conseguenza disciplinare: il rifiuto non comporta ripercussioni sulla carriera o sul rapporto di lavoro.
“Resto unico”: se rimangono incarichi non coperti, non possono essere imposti ai docenti. La scuola deve eventualmente ridimensionare o riorganizzare le attività.
Ruolo della dirigenza: la dirigente scolastica propone, coordina e incentiva, ma non può imporre l’assunzione di incarichi contro la volontà dei docenti.
Sintesi operativa
Il collegio docenti delibera su incarichi e progetti.
I docenti si candidano volontariamente.
Se non vi sono candidature sufficienti, gli incarichi restano vacanti (“resto unico”) e la scuola deve adeguare la progettazione.
La dirigente scolastica non può obbligare i docenti a coprire gli incarichi vacanti.
Tutte le attività aggiuntive devono essere riconosciute contrattualmente (compenso economico o riduzione di altre attività)