Incarichi nel Collegio Docenti: libertà di scelta e limiti al potere della dirigenza

L’attribuzione degli incarichi all’interno del collegio docenti rappresenta un tema ricorrente nella vita scolastica e spesso genera dubbi e tensioni

A cura di Diego Palma Diego Palma
09 settembre 2025 17:02
Incarichi nel Collegio Docenti: libertà di scelta e limiti al potere della dirigenza -
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Scheda tecnica – Incarichi nel Collegio Docenti

Quadro normativo di riferimento

  • D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

    • Art. 7: definisce il ruolo e le competenze del collegio dei docenti, organo collegiale che elabora la programmazione didattica e approva il Piano dell’offerta formativa.

    • Non prevede obblighi per i docenti in merito ad incarichi aggiuntivi, che rientrano nella sfera organizzativa e non contrattuale.

  • D.P.R. 275/1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica)

    • Art. 3 e 4: attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa e didattica.

    • Gli incarichi funzionali al PTOF possono essere proposti, ma la loro accettazione resta legata alla disponibilità dei docenti.

  • CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (ancora vigente per molte parti, integrato dai rinnovi successivi)

    • Art. 28: distingue chiaramente tra attività obbligatorie di insegnamento e attività aggiuntive.

    • Art. 88: prevede che le funzioni strumentali e altri incarichi vengano retribuiti con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).

    • Specifica che l’attribuzione avviene su base volontaria e con delibera del collegio.

Principi fondamentali

  1. Volontarietà: nessun docente può essere obbligato ad assumere incarichi aggiuntivi (es. funzione strumentale, referente di progetto, membro di commissioni).

  2. Compenso o riconoscimento: gli incarichi aggiuntivi sono normalmente retribuiti tramite MOF o riconosciuti come ore eccedenti.

  3. Nessuna conseguenza disciplinare: il rifiuto non comporta ripercussioni sulla carriera o sul rapporto di lavoro.

  4. “Resto unico”: se rimangono incarichi non coperti, non possono essere imposti ai docenti. La scuola deve eventualmente ridimensionare o riorganizzare le attività.

  5. Ruolo della dirigenza: la dirigente scolastica propone, coordina e incentiva, ma non può imporre l’assunzione di incarichi contro la volontà dei docenti.

Sintesi operativa

  • Il collegio docenti delibera su incarichi e progetti.

  • I docenti si candidano volontariamente.

  • Se non vi sono candidature sufficienti, gli incarichi restano vacanti (“resto unico”) e la scuola deve adeguare la progettazione.

  • La dirigente scolastica non può obbligare i docenti a coprire gli incarichi vacanti.

  • Tutte le attività aggiuntive devono essere riconosciute contrattualmente (compenso economico o riduzione di altre attività)

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