Incarichi nel Collegio Docenti: libertà di scelta e limiti al potere della dirigenza

L’attribuzione degli incarichi all’interno del collegio docenti rappresenta un tema ricorrente nella vita scolastica e spesso genera dubbi e tensioni

A cura di Diego Palma Diego Palma
09 settembre 2025 17:02
Incarichi nel Collegio Docenti: libertà di scelta e limiti al potere della dirigenza -
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L’attribuzione degli incarichi all’interno del collegio docenti rappresenta un tema ricorrente nella vita scolastica e spesso genera dubbi e tensioni. Non di rado, infatti, gli insegnanti si trovano a dover scegliere se accettare compiti aggiuntivi come funzioni strumentali, referenti di progetto o responsabili di commissioni. La normativa vigente chiarisce però un punto fondamentale: tali incarichi non sono obbligatori e non esiste alcuna conseguenza disciplinare in caso di rifiuto.

Il riferimento normativo

Il collegio dei docenti, istituito dal D.Lgs. 297/1994 e disciplinato anche dal D.P.R. 275/1999 sull’autonomia scolastica, è l’organo collegiale che pianifica e organizza l’attività educativa e formativa della scuola. All’interno delle sue competenze rientra anche la distribuzione degli incarichi legati al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

Tuttavia, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, tali incarichi possono essere attribuiti solo sulla base della disponibilità dei docenti. Ciò significa che non fanno parte in modo automatico delle obbligazioni contrattuali dell’insegnante, ma costituiscono attività accessorie e volontarie, eventualmente retribuite con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).

Il concetto di “resto unico”

Spesso, nei collegi docenti, accade che non tutte le attività trovino subito insegnanti disponibili. In questi casi si parla di “resto unico”, ossia quell’insieme di incarichi non assegnati per mancanza di candidature. È importante sottolineare che la dirigente scolastica non può imporne l’assunzione a uno o più docenti contro la loro volontà. L’eventuale mancanza di figure disponibili costringe la scuola a rimodulare o ridimensionare i progetti, senza scaricare sugli insegnanti l’onere di dover coprire forzatamente i ruoli rimasti vacanti.

Libertà di accettare o rifiutare

Uno dei principi cardine tutelati dalla normativa e ribadito più volte dalle organizzazioni sindacali è la piena libertà contrattuale del docente. Accettare un incarico rappresenta una scelta personale, che può essere motivata da interesse professionale, disponibilità di tempo o riconoscimento economico. Viceversa, rifiutare non comporta alcuna ripercussione né sul piano disciplinare né su quello della valutazione professionale.

La dirigente scolastica, pur potendo sollecitare e incentivare la partecipazione, non ha il potere di imporre incarichi aggiuntivi. Qualora ciò accadesse, si configurerebbe una violazione delle norme contrattuali e un abuso di potere.

Il ruolo del collegio docenti

Il collegio ha il compito di approvare linee progettuali e piani di lavoro, ma la loro concreta realizzazione è strettamente legata alle disponibilità effettive degli insegnanti. Questo meccanismo può talvolta comportare una riduzione delle attività programmate, ma garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei docenti, evitando che vengano gravati di mansioni non retribuite o non concordate.

In definitiva, l’attribuzione degli incarichi nel collegio docenti si fonda su un principio di volontarietà: i docenti sono liberi di scegliere se accettare o meno incarichi aggiuntivi, senza timore di conseguenze. La dirigente scolastica ha un ruolo di coordinamento e proposta, non di imposizione. In questo equilibrio tra esigenze organizzative della scuola e diritti individuali degli insegnanti si gioca gran parte della qualità della vita professionale all’interno delle istituzioni scolastiche.

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