L'Avvocato Risponde: Idonei 2020 "Congelati" dal Bando PNRR3?
Analisi e Strategie di Tutela Legale
                                                    A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Una docente idonea del concorso ordinario 2020 ci scrive per esporre i suoi timori e quelli di numerosi colleghi. Il recente bando PNRR3, con le sue particolari previsioni, rischia di "ibernare" le loro graduatorie ad esaurimento per un tempo indefinito.
Analizziamo la questione con i legali, Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola, per comprendere la situazione e le possibili vie di tutela.
La Domanda della Docente
Gentili avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, 
sono un'idonea del concorso scuola ordinario 2020. Le scrivo per chiedere un parere a nome mio e di altri colleghi nella mia stessa situazione.
L'articolo 9 comma 5 del recente bando PNRR3, pubblicato questo ottobre 2025, stabilisce la validità triennale delle graduatorie e il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori anche ben OLTRE i 3 anni, in caso di mancata copertura dei posti disponibili. Questo dato manifesta un problema potenzialmente enorme per molti di noi idonei 2020, nel senso che i posti messi a bando sono stati determinati sulla base delle previsioni di cessazioni e pensionamenti del personale.
Con tutti questi numeri banditi, la nostra graduatoria rimarrebbe bloccata per molti anni, poiché il diritto dei vincitori PNRR3 all'assunzione sarebbe garantito, a discapito di noi idonei 2020, che non si sa bene per quanti anni resteremmo ibernati in graduatoria, in attesa dello sfoltimento di tutti questi posti banditi dal PNRR3.
Noi siamo tendenzialmente GM ad esaurimento, ma al momento non disponiamo di nessuna percentuale annua (quota minima di assunzioni) che ci possa garantire un minimo di scorrimento. La nostra graduatoria scorre solo sui posti residui o rinunce dei vincitori PNRR3, nel limite dei posti residui rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vorrei, a questo proposito, sapere se avete promosso o intendete promuovere eventuali ricorsi a tutela degli idonei 2020, in relazione alle previsioni del bando PNRR3.
Cordiali saluti
La Risposta degli Avvocati Esposito Santonicola
Gentile Professoressa,
Per comprendere appieno la Vostra attuale posizione, è necessario ricostruire l'evoluzione legislativa che ha interessato le graduatorie del concorso 2020. Inizialmente, tali graduatorie includevano solo i vincitori. Successivamente, il Vostro status è stato oggetto di importanti, ma ambivalenti, modifiche.
Riferimento Normativo  | Disposizione Chiave  | Effetto Pratico per gli Idonei 2020  | 
Legge n. 112/2023 ha convertito il dl n. 75/2023  | Trasformazione delle graduatorie del concorso 2020 in Graduatorie di Merito ad Esaurimento (GME), integrandole con tutti gli idonei (quelli che hanno superato il punteggio minimo).  | Creazione di un'aspettativa qualificata all'assunzione, seppur con una clausola critica: l'utilizzo solo per i posti residuali rispetto alle necessità del PNRR.  | 
Legge n. 79/2025(conversione del DL Scuola n. 45/2025)  | Stabilisce la priorità assoluta delle assunzioni da concorsi PNRRrispetto allo scorrimento delle GME 2020.  | La Vostra graduatoria viene di fatto subordinata in attesa che vengano soddisfatte le esigenze dei nuovi concorsi.  | 
Questo percorso legislativo ha creato una situazione considerata paradossale: da un lato, Vi è stato riconosciuto un diritto all'assunzione tramite l'inserimento in una graduatoria "ad esaurimento"; dall'altro, l'esercizio di tale diritto sarebbeindefinitamente posticipato in favore dei nuovi concorsi PNRR, “congelando, in qualche modo, questa garanzia”. Si creerebbe dunque una situazione “di diritto sospeso,” che potrebbe essere oggetto di contenzioso per la sua natura ambivalente: diritto formalizzato ma non attuabile in tempi certi.
Il bando del terzo concorso PNRR (ottobre 2025) ha introdotto l'elemento che, più di ogni altro, rischierebbe di paralizzare le Vostre laspettative. Ci riferiamo, come da Lei evidenziato, all'articolo 9, comma 5:
"Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".
Questa disposizione, apparentemente tecnica, assumerebbe un impatto potenzialmente devastante nei seguenti termini: poiché il diritto dei vincitori PNRR3 è prioritario e “non scade” finché non sono assunti tutti i vincitori, le graduatorie 2020 risulterebbero "paralizzate" di fatto.
Solo i posti effettivamente residui dopo le assunzioni PNRR potrebbero andare agli idonei/vincitori 2020, e questa situazione potrebbe protrarsi senza certezza o chiara tempistica di scorrimento. Ergo, fino a quando ci sarebbe un vincitore PNRR da assumere, le GME 2020 resterebberobloccate.
La criticità della situazione è acuita da una lamentata sproporzione numerica. Gli obiettivi europei del PNRR, aggiornati con la Decisione del Consiglio UE del 17 giugno 2025, prevedono un target complessivo di 70.000 docenti da reclutare con il nuovo sistema entro il 2026. Tuttavia, i posti messi a bando dal Ministero supererebbero di gran lunga tale soglia.
L'Amministrazione avrebbe bandito quasi il doppio dei posti necessari a raggiungere il target europeo. Questa situazione potrebbe configurare un eccesso di potere per sviamento alla luce della sproporzione numerica: la priorità “straordinaria” alle procedure PNRR sembrerebbetrasformarsi in “ordinaria” e punitiva a danno delle altre graduatorie, superato il target europeo.
Le Strategie di Tutela Legale
Di fronte a questo quadro, la nostra esperienza in contenziosi seriali nel diritto scolastico ci porta a delineare una duplice strategia.
1 Valutare Azione Immediata: Impugnazione del Bando PNRR3. I motivi di ricorso risiederebbero nell’irragionevolezza e nell'eccesso di potere, data la sproporzione tra i posti banditi e il reale fabbisogno legato al PNRR. Si contesterebbe la legittimità di una procedura che, celandosi dietro un obiettivo europeo già matematicamente raggiunto/superato, finirebbe di fatto per bloccare sine die lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, violando il legittimo affidamento ad ottenere un'assunzione in tempi ragionevoli.
2 Azione Successiva: Impugnazione degli Atti di Assunzione. Consiste nel monitorare attentamente il numero di assunzioni effettuate tramite i canali PNRR e, non appena verrebbe superata la soglia fatidica dei 70.000 posti, impugnare i singoli decreti di assunzione. In quel momento, ogni ulteriore incarico oltre le 70.000 unità da canali PNRR potrebbe essere ricondotto ad una violazione delle regole di parità e proporzionalità.
In conclusione, la Vostra situazione non sarebbe priva di tutele.
Per approfondire la presente tematica e valutare una strategia personalizzata, Vi invitiamo a inviare messaggi, sia scritti che audio, agli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicolatramite WhatsApp al numero 3661828489.