La Carta docente da 500 euro va pure a chi ha svolto “servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche”: la Corte d’appello di Venezia assegna 1.500 euro ulteriori a un’insegnante difesa dai legali Anief
La Carta docente da 500 euro va pure a chi ha svolto “servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche”: la Corte d’appello di Venezia assegna 1.500 euro ulteriori a un’insegnante difesa dai legali Anief


Tutte le supplenze di lungo termine svolte nell’anno scolastico vanno considerate utili per l’assegnazione della Carta del docente: anche quelle che riguardano eventuali “servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche” su orari settimanali ridotti: lo ha ribadito la Corte di appello di Venezia, sezione Lavoro, nell’accogliere il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una docente di scuola del primo ciclo da cui il tribunale del Lavoro del Tribunale di Belluno, con sentenza pubblicata il 30 gennaio 2024, aveva accolto il risarcimento solo per due dei cinque anni di lavoro svolti come precaria tra il 2017 e il 2022 escludendo le tre annualità svolte a seguito di contratto di tipo temporaneo, fino al termine delle attività didattiche, anziché di tipo annuale, di cui una parte solo per 6 o 9 ore di insegnamento settimanale.
Il giudice del capoluogo veneto ha dapprima ripercorso la normativa e l’ampia casistica di sentenze che hanno contrassegnato la questione della Carta docente fino ad creare una vera e propria giurisprudenza: in particolare, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione dell’autunno 2023, nella quale è stato scritto che “per i docenti di ruolo” si “giustifica l’estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno”, mentre “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l’effetto estintivo non all’ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”. Dunque, ha scritto ancora il giudice nella sentenza “alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce, non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene anzi dimostrando le parti di condividerli, il beneficio per cui è causa spetta alla XXXXX anche con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022”.
“La sentenza di Venezia sui contratti temporanei – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – si basa sulla posizione della Corte di Cassazione che estende la possibilità di fare avere la Carta del docente anche a chi ha svolto supplenze non annuali sulla carta, ma di fatto comunque tali. Come Anief, lo abbiamo sempre detto: la Carta del docente va assegnata anche nei casi in cui le supplenze siano temporanee. Questo significa – conclude il presidente del giovane sindacato – che si allarga ulteriormente la platea di chi può accedere ai 500 euro annui con gli interessi maturati presentando ricorso gratuito con Anief, con la possibilità di ricevere fino a 3.500 euro, facendo però attenzione a non superare cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
– in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata (limitatamente ai capi 1 e 3 del dispositivo), accerta, alle condizioni e limiti di cui al capo 1 del dispositivo della sentenza appellata, il diritto della parte appellante alla Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022;
– condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali di primo grado in favore della parte appellante che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
– condanna la parte appellata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellante nel presente grado di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 962,00 per compensi e di € 73,50 per spese oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa) con distrazione in favore dei difensori.
Venezia, 24 aprile 2025.
Il Presidente dott. XXXXX XXXX
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