La rimozione in autotutela dei 12,50 punti per il concorso su classe accorpata di grado diverso nel Concorso PNRR 3: l’interpretazione dello «specifico posto».
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
L'AVVOCATO RISPONDE
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
La rimozione in autotutela dei 12,50 punti per il concorso su classe accorpata di grado diverso nel Concorso PNRR 3: l’interpretazione dello «specifico posto».
Un avviso pubblicato il 27 maggio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte — segnatamente dall’Ufficio IX, Ambito territoriale di Verbano-Cusio-Ossola — ha disposto la rideterminazione, in sede di riesame, del punteggio attribuito ad alcuni candidati del Concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, in attuazione del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e successive modificazioni.
Il fulcro dell’operazione amministrativa risiede nella valutazione del titolo contemplato dal punto B.4.1 della Tabella di cui all’Allegato B del medesimo decreto ministeriale. Tale disposizione riconosce 12,50 punti a chi possa vantare l’«inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto». La Commissione esaminatrice, riesaminando la posizione dei candidati che avevano superato la prova orale per la classe di concorso AS12 — Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di secondo grado —, ha ritenuto valutabile «esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre», con conseguente decurtazione del punteggio in capo a quanti avevano dichiarato un precedente concorso superato su una classe accorpata, ma riferita a un grado di istruzione diverso.
L’iniziativa rappresenta l’epilogo amministrativo di un dibattito che attraversa la platea dei partecipanti al Concorso PNRR 3 e che trae origine dall’accorpamento delle classi di concorso disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255. Tale provvedimento ha unificato, fra le altre, la ex A-12 e la ex A-22 nella nuova classe A-12, dedicata alle discipline letterarie tanto nella scuola secondaria di primo grado quanto in quella di secondo grado, generando un’equivalenza che però — come si dirà — non è totale né incondizionata.
La questione si presta a una trattazione meditata non già per la sua originalità — il tema dell’accorpamento e dei suoi limiti è ormai noto — bensì per il delicato intreccio fra il dato letterale della tabella, la clausola di salvezza dei ruoli, l’esercizio del potere di autotutela e lo stato della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto. È proprio su quest’ultimo profilo che la rubrica intende offrire un chiarimento.
IL QUESITO
Sono un docente abilitato e ho partecipato al Concorso PNRR 3. Avendo superato in passato un precedente concorso ordinario nella classe corrispondente del primo grado, oggi accorpata alla mia, avevo dichiarato tale titolo al fine di ottenere i 12,50 punti previsti per il superamento di un precedente concorso. Secondo la tesi di un Ufficio Scolastico Regionale, il concorso precedente non riguardava lo «specifico posto» per cui oggi concorro, ragion per cui quel punteggio non deve essere riconosciuto.
Vorrei sapere se questa tesi sia legittima e quali rimedi io possa esperire per tutelare, eventualmente, la mia posizione.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore,
la decurtazione subita si fonda su una lettura della disciplina sostenuta da una recente pronuncia di primo grado, ma la materia resta aperta al vaglio del Consiglio di Stato, come verificabile sul portale pubblico della giustizia amministrativa.
Conviene muovere dal dato testuale. Il punto B.4.1 della Tabella allegata al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, riconosce 12,50 punti a chi abbia conseguito l’inserimento in graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami «per lo specifico posto».
L’Amministrazione piemontese ha inteso tale espressione in senso rigorosamente letterale e restrittivo, riferendola alla esatta corrispondenza non soltanto della classe di concorso, ma altresì del grado di istruzione: di talché il punteggio spetterebbe unicamente a chi abbia superato un concorso per la medesima classe e per il medesimo grado oggi oggetto di selezione.
Tale lettura trova un appiglio testuale nella disciplina dell’accorpamento. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, che ha unificato le classi di concorso, ha infatti espressamente stabilito, all’articolo 2, che «resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado» e che «nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza». La medesima clausola di salvezza è richiamata nelle premesse del bando. Su questo fondamento, l’orientamento restrittivo sostiene che l’accorpamento produce i suoi effetti sul piano dell’abilitazione e della valutazione del servizio, ma non si estende alla fungibilità delle procedure concorsuali, le quali rimangono autonome e distinte per ciascun grado.
Non può tuttavia sottacersi che a tale impostazione si contrappone una lettura di segno opposto, ritenuta di pari dignità argomentativa, che valorizza la logica complessiva del sistema dell’accorpamento. È un fatto ritenuto evidente che le fonti ministeriali abbiano riconosciuto, in materia di valutazione del servizio, che a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una delle classi accorpate venga valutato come specifico anche sull’altra. Orbene, se il legislatore secondario considera fungibile, ai fini del punteggio, il servizio di insegnamento prestato sull’una o sull’altra delle classi accorpate, si pone il problema di comprendere per quale ragione dovrebbe negarsi analoga fungibilità al titolo, ben più qualificato, costituito dal superamento di un intero concorso ordinario. Su tale logica si innesta altresì la dedotta lesione della par condicio competitorum.
Veniamo, dunque, al profilo che suggerisce la maggiore cautela. È talvolta diffusa la convinzione che la questione sia stata risolta, in senso restrittivo, dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del marzo 2026. Tale pronuncia, relativa alla classe AS2B — Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di secondo grado, Inglese — per la Regione Calabria, ha accolto il ricorso di alcuni docenti i quali contestavano l’attribuzione del punteggio B.4.1 a candidati che avevano superato un precedente concorso nella ex classe AB25, riferita al primo grado, e ha ritenuto che lo «specifico posto» dovesse intendersi ascrivibile ai soli partecipanti che avessero superato una selezione per quella precisa categoria, disponendo l’annullamento parziale della graduatoria. La decisione milita, pertanto, a favore della medesima interpretazione restrittiva oggi adottata dall’Ufficio piemontese.
Tuttavia, la sentenza del TAR Calabria risulta impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, come verificabile sul portale pubblico della giustizia amministrativa, e la relativa trattazione è allo stato pendente. La materia è dunque ancora aperta al vaglio della sede di legittimità.
A fronte di questo quadro, la decurtazione del punteggio, intervenuta in sede di riesame della valutazione dei titoli prima dell’approvazione definitiva della graduatoria di merito, si colloca nell’alveo del potere di autotutela contemplato dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che del generale potere della Commissione di correggere i propri errori valutativi.
L’esercizio di tale potere esige una motivazione adeguata, il rispetto delle garanzie partecipative e una ponderazione dell’affidamento ingenerato nel destinatario. Sotto questo profilo, ferma restando la verifica da condursi caso per caso, potrebbero assumere rilievo eventuali vizi del procedimento, quali il difetto di una comunicazione di avvio idonea a instaurare il contraddittorio sulla specifica posizione individuale, la carenza di una motivazione che dia conto delle ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’affidamento del candidato, ovvero l’erroneità stessa del presupposto interpretativo.
In ordine ai rimedi esperibili, Le rappresentiamo che, a mente dell’articolo specifico del Bando, avverso i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Trattandosi, nella specie, di avviso pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti, il termine decadenziale decorre dalla data di pubblicazione, sicché ogni determinazione difensiva dovrà essere assunta con la massima sollecitudine.
Sul piano strategico, l’impugnazione dovrebbe muovere dalla contestazione dell’interpretazione restrittiva dello «specifico posto», valorizzando l’argomento a fortiori desumibile dalla disciplina sulla valutazione del servizio e la lesione della parità di trattamento.
Ad ogni modo, la decisione se agire e con quali argomenti dovrà fondarsi su un esame puntuale della Sua specifica posizione: in particolare, sull’esatta corrispondenza fra il concorso da Lei in precedenza superato e la classe oggi messa a bando, sul tenore della motivazione del provvedimento di riesame e sull’eventuale sussistenza di vizi procedimentali nell’esercizio dell’autotutela.
In conclusione, la decurtazione operata dall’Ufficio Scolastico Regionale si fonda su un’interpretazione sostenuta da una pronuncia di primo grado, ma la questione resta aperta al vaglio del Consiglio di Stato.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola assiste docenti, personale ATA e aspiranti insegnanti coinvolti nelle procedure concorsuali del personale scolastico, e segue, con particolare attenzione, il contenzioso relativo alla valutazione dei titoli nelle classi di concorso accorpate e all'esercizio del potere di autotutela da parte degli Uffici Scolastici Regionali. I docenti che, partecipando al Concorso PNRR 3, si siano visti decurtare il punteggio previsto dal punto B.4.1 per un precedente concorso superato su una classe accorpata di grado diverso possono richiedere un esame della propria posizione contattando lo Studio al canale WhatsApp dedicato 366 18 28 489, mediante messaggio scritto o vocale.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell'informazione professionale.
Le considerazioni svolte nella presente rubrica assumono carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.