La tutela dei minori e l’insegnante. La segnalazione per i casi meno gravi. Le conseguenze di un’omessa comunicazione
Il suo profilo contempla anche la segnalazione per fatti meno gravi
La tutela dei minori e l'insegnante. L'atto giuridico della segnalazione
La tutela dei minori e l'insegnante. Il suo compito non si limita alla denuncia. Esiste anche la segnalazione. È uno strumento che serve a tutelare il benessere e la sicurezza di un minorenne, anche in assenza di un reato penalmente rilevante. Siamo quindi di fronte a casi meno gravi. Richiamano situazioni di disagio, rischio o pregiudizio, di trascuratezza grave, abuso, maltrattamento o disagio profondo. A titolo esemplificativo bambini che si presentano sistematicamente con abbigliamenti sporchi e maleodoranti, malcurati nell'igiene o malnutriti. E' evidente l'assenza di violenza fisica o sessuale (reati penali), ma chiara la condizione di trascuratezza non episodica che condiziona il suo benessere, tutelato dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia e degli adolescenti (Onu, 1989, art. 3), ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. In questi casi, deve segnalare per iscritto (a maggior tutela chiedere il numero di protocollo) la vicenda al Dirigente scolastico . Quest'ultimo, dopo aver fatto le sue valutazioni, potrà inoltrare la segnalazione ai servizi sociali o alla Procura minorile.
I rischi professionali in caso di omessa segnalazione
Trattandosi di minori è consigliabile sempre segnalare queste situazioni. In caso di omessa segnalazione, il docente che è un pubblico ufficiale (art. 9 della Legge 184/1983) rischia provvedimenti disciplinari in relazione alla gravita della vicenda, corresponsabilità civile in casi in cui l'allievo o lo studente minorenne dovesse subire un danno che compromette il suo sviluppo psicofisico.