Legge 104: cosa prevede la normativa vigente
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la legge quadro che tutela le persone con disabilità e i loro familiari
Guida operativa: docente con disabilità grave → uso dei permessi aggiuntivi (10 ore annue) dal 2026
Chi è destinatario
Sei un docente (statale o paritario?) con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
Vuoi avvalerti delle 10 ore retribuite aggiuntive previste per visite, esami, terapie ravvicinate o analoghe esigenze mediche.
Nota: in base alle fonti attuali, la norma dovrebbe applicarsi ai lavoratori con disabilità grave.
Quali sono le condizioni richieste
Dalle notizie disponibili:
Requisito | Dettaglio attuale / “previsto” |
|---|---|
Disabilità riconosciuta | Dev’essere grave, art. 3 comma 3 L.104. |
Patologie coinvolte | Si parla anche di “affetti da malattie oncologiche, croniche o rare” se con invalidità o condizioni equivalenti. Ma non è ancora chiaro in tutti i casi se tali patologie debbano sempre comprendere invalidità ≥74%. |
Certificazione medica | Serve certificato che attesti la necessità (visite/terapie) e lo stato di disabilità grave. Potrebbe occorrere da medico specialista, ma la semplificazione è ipotizzata. |
Ambito lavorativo | Applicabile ai lavoratori dipendenti, inclusi docenti. Essendo docente, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto nel settore pubblico scolastico. |
Come fare domanda: passi da seguire
Ecco un possibile iter, basato su prassi analoghe. Potranno esserci circolari ministeriali o dettagli contrattuali che definiscono meglio, quindi conviene verificare il regolamento interno della scuola, il CCNL del comparto scuola, e eventuali direttive del Ministero.
Accertamento dello stato di disabilità grave
Verifica che il verbale ASL / Commissione Medica abbia riconosciuto disabilità grave (art. 3, comma 3 L.104).
In caso di patologia oncologica / rara, se la normativa lo richiede, ottenere anche una certificazione dello specialista che certifichi la situazione e la necessità di visite/terapie ravvicinate.
Verifica del CCNL e regolamenti interni della scuola
Controllare se il contratto nazionale del personale docente disciplina già casi analoghi, o se fornisce indicazioni sulle ore aggiuntive.
Verificare se ci sono norme/regolamenti regionali o del Ministero dell’Istruzione che integrano o specificano la novità.
Richiesta formale alla scuola / al dirigente scolastico
Preparare una richiesta scritta, indicando:
• lo stato di disabilità grave (art. 3 comma 3)
• la necessità delle visite, esami o terapie ravvicinate che motivano l’uso dei permessi aggiuntivi
• il numero di ore annue richieste: fino a 10 ore, come previsto dalla novità.Allegare la copia del verbale ASL / del riconoscimento della disabilità + certificazioni mediche (specialista, se richiesto)
Accordo calendarizzazione / fruizione
Concordare modalità: come frazionare le ore (in giornate intere, mezze giornate, a ore), compatibilmente con orario di servizio, turni, calendari scolastici.
Verificare se è necessario preavviso: ad esempio, dato che le visite terapia potrebbero essere prenotate con anticipo, indicare le date, se possibile.
Conservazione del posto di lavoro
Verificare che la richiesta non pregiudichi il servizio: il beneficio dovrebbe essere riconosciuto senza rischio di perdita del posto.
Documentazione da conservare
Verbale di disabilità grave
Certificazioni mediche per ogni richiesta di permesso aggiuntivo (quando si fruiscono le ore)
Eventuali riscontri / approvazioni da parte dell’amministrazione scolastica
Seguire aggiornamenti normativi e circolari
Tenere d’occhio il sito del MI (Ministero dell’Istruzione), la normativa nazionale (Gazzetta Ufficiale), le direttive locali/regionali, e le integrazioni del CCNL Scuola.
Verificare che la disposizione sul “dal 2026” sia già entrata in vigore e se ci sono date e modalità transitorie.