Legge 104: cosa prevede la normativa vigente

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la legge quadro che tutela le persone con disabilità e i loro familiari

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2025 20:52
Legge 104: cosa prevede la normativa vigente -
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Guida operativa: docente con disabilità grave → uso dei permessi aggiuntivi (10 ore annue) dal 2026

Chi è destinatario

  • Sei un docente (statale o paritario?) con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

  • Vuoi avvalerti delle 10 ore retribuite aggiuntive previste per visite, esami, terapie ravvicinate o analoghe esigenze mediche.

  • Nota: in base alle fonti attuali, la norma dovrebbe applicarsi ai lavoratori con disabilità grave.


Quali sono le condizioni richieste

Dalle notizie disponibili:

Requisito

Dettaglio attuale / “previsto”

Disabilità riconosciuta

Dev’essere grave, art. 3 comma 3 L.104.

Patologie coinvolte

Si parla anche di “affetti da malattie oncologiche, croniche o rare” se con invalidità o condizioni equivalenti. Ma non è ancora chiaro in tutti i casi se tali patologie debbano sempre comprendere invalidità ≥74%.

Certificazione medica

Serve certificato che attesti la necessità (visite/terapie) e lo stato di disabilità grave. Potrebbe occorrere da medico specialista, ma la semplificazione è ipotizzata.

Ambito lavorativo

Applicabile ai lavoratori dipendenti, inclusi docenti. Essendo docente, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto nel settore pubblico scolastico.


Come fare domanda: passi da seguire

Ecco un possibile iter, basato su prassi analoghe. Potranno esserci circolari ministeriali o dettagli contrattuali che definiscono meglio, quindi conviene verificare il regolamento interno della scuola, il CCNL del comparto scuola, e eventuali direttive del Ministero.

  1. Accertamento dello stato di disabilità grave

    • Verifica che il verbale ASL / Commissione Medica abbia riconosciuto disabilità grave (art. 3, comma 3 L.104).

    • In caso di patologia oncologica / rara, se la normativa lo richiede, ottenere anche una certificazione dello specialista che certifichi la situazione e la necessità di visite/terapie ravvicinate.

  2. Verifica del CCNL e regolamenti interni della scuola

    • Controllare se il contratto nazionale del personale docente disciplina già casi analoghi, o se fornisce indicazioni sulle ore aggiuntive.

    • Verificare se ci sono norme/regolamenti regionali o del Ministero dell’Istruzione che integrano o specificano la novità.

  3. Richiesta formale alla scuola / al dirigente scolastico

    • Preparare una richiesta scritta, indicando:
      • lo stato di disabilità grave (art. 3 comma 3)
      • la necessità delle visite, esami o terapie ravvicinate che motivano l’uso dei permessi aggiuntivi
      • il numero di ore annue richieste: fino a 10 ore, come previsto dalla novità.

    • Allegare la copia del verbale ASL / del riconoscimento della disabilità + certificazioni mediche (specialista, se richiesto)

  4. Accordo calendarizzazione / fruizione

    • Concordare modalità: come frazionare le ore (in giornate intere, mezze giornate, a ore), compatibilmente con orario di servizio, turni, calendari scolastici.

    • Verificare se è necessario preavviso: ad esempio, dato che le visite terapia potrebbero essere prenotate con anticipo, indicare le date, se possibile.

  5. Conservazione del posto di lavoro

    • Verificare che la richiesta non pregiudichi il servizio: il beneficio dovrebbe essere riconosciuto senza rischio di perdita del posto.

  6. Documentazione da conservare

    • Verbale di disabilità grave

    • Certificazioni mediche per ogni richiesta di permesso aggiuntivo (quando si fruiscono le ore)

    • Eventuali riscontri / approvazioni da parte dell’amministrazione scolastica

  7. Seguire aggiornamenti normativi e circolari

    • Tenere d’occhio il sito del MI (Ministero dell’Istruzione), la normativa nazionale (Gazzetta Ufficiale), le direttive locali/regionali, e le integrazioni del CCNL Scuola.

    • Verificare che la disposizione sul “dal 2026” sia già entrata in vigore e se ci sono date e modalità transitorie.


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