Lettera alla redazione: Il padrone della scuola

Si può fare il “padrone della scuola” in un ambiente democratico e inclusivo?

A cura di Redazione
27 agosto 2025 20:12
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In teoria no, nella pratica sono sempre più frequenti atteggiamenti dispotici e vessatori da parte di alcuni Dirigenti scolastici. Un esempio lampante è quanto accade in un Istituto Tecnologico della provincia di Vicenza, dove le norme, le regole, sono un optional a discrezione del Dirigente Scolastico (DS), alias il “padrone della scuola”, il quale, con atteggiamenti prepotenti e supponenti, spesso si pone in conflitto con i regolamenti e tenta di aggirare le norme, soprattutto quando le relative prescrizioni non sono indiscutibili.

In ordine cronologico, senza dilungarci sui toni poco rispettosi usati in alcune comunicazioni scritte rivolte ai docenti, ai genitori e agli alunni, sulla pretesa di eccessivo presenzialismo, anche durante i giorni di sospensione delle lezioni e in assenza di attività deliberate nel piano annuale dal Collegio dei docenti, soffermiamoci sul non rispetto delle norme per tramite di circolari e verbali pubblicate durante l’anno scolastico 2024/25.

Al primo Collegio docenti, tenutosi il 2 settembre 2024, il DS ha intimato che non sono concessi i permessi dei tre giorni mensili, per i benefici di cui all’articolo 33 della Legge 104/92, se non richiesti con il dovuto anticipo, lo stesso viene riportato nel verbale di quel Collegio, nel quale si ricorda, in modo parziale, quanto previsto dalla normativa e cioè che la comunicazione delle assenze per i permessi nell’ambito della Legge 104 è effettuata “con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività”. 

Nel fare il copia-incolla dalla Circolare DFP n. 13/2010, è stata omessa volutamente la prima parte del periodo che inizia con: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza”, ovvero il DS non può rifiutare un giorno di permesso ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/92, di cui non si è fatta richiesta in tempo congruo, se si verificano dimostrate situazioni di urgenza; tale elemento è fondamentale a garanzia del diritto all’assistenza che non è stato preso in considerazione dal DS.

L’ostruzionismo nel concedere i permessi ai fini dell’assistenza, dovuti da una legge speciale (Legge n. 104/92), non è il solo indizio di assenza di empatia che il DS mostra di avere verso la condizione di disabilità; infatti, in una circolare di fine settembre 2024, relativa al calendario e all’O.d.g. dei CdC di ottobre, è stato usato con sottolineatura il termine “alunni H”, ignorando o non prendendo in considerazione la nuova normativa sulla terminologia in materia di disabilità (cfr. art. 4 del D.lgs. n. 62/2024).

Si ravvisano ulteriori circolari contenenti elementi in contrasto con la normativa vigente, tra cui due circolari di maggio 2025, in una delle quali si ignora la Nota MIM del 27 marzo 2025 sulle ferie per il personale docente con contratto fino al 30 giugno, nella quale si richiama “l’opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva.”

Sostanzialmente, il MIM ha chiarito, in base alla giurisprudenza consolidata, in seguito all’intervento della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che il supplente al 30 giugno non può essere messo in ferie d’ufficio, ma deve essere avvisato con un invito a fruire di tale opportunità.

Invece, il DS ha scritto nella circolare di fine maggio, mettendolo in risalto con caratteri in grassetto e di colore rosso, che i docenti con contratto fino al 30 giugno sono messi in ferie d’ufficio, a partire dal termine delle lezioni, in tutti i giorni non impegnati in attività collegiali, ciò a dimostrazione del fatto che il DS non legge le norme o, se le legge, le vuole ignorare; in entrambi in casi, l’operato del DS non è accettabile in termini deontologici e nel rispetto dell’ordinamento scolastico, esponendo l’amministrazione alla soccombenza per i numerosi ricorsi giudiziari in atto, con relativo danno erariale

L’altra circolare di maggio, relativamente alle sorveglianze per le prove scritte degli Esami di Stato, riporta che i docenti non impegnati in esami, devono essere presenti a scuola e che “sono rifiutate d’ufficio tutte le domande di permesso o ferie relative a quei due giorni”.

Dato che la normativa vigente non lo vieta, già è discutibile non concedere, durante le prove scritte degli Esami di Stato, la fruizione di giorni di ferie richiesti come permessi per motivi personali/familiari ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006/09, assolutamente non si possono negare altre tipologie di permessi come quelli ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92

Ancora una volta, la circolare pubblicata dalla scuola è in conflitto con le norme, ma il DS non è al di sopra della Legge e, oltre a dover osservare rigorosamente le norme, dovrebbe almeno portare un po’ di rispetto verso chi gli fa osservare (in realtà quasi nessuno) che il suo operato a volte è in contrasto con la normativa vigente; insomma, spesso l’atteggiamento del DS è arrogante e presuntuoso, spesso assume una condotta non adeguata ad un ambiente democratico e inclusivo.

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