Mobilità Dirigenti Scolastici e Rientro in Campania: La Sentenza del T.A.R. Campania smentisce la tesi della “Saturazione dell’Organico”?
Rubrica SCUOLALEX| A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
IL QUESITO DEL DIRIGENTE
Spettabili Avvocati Esposito e Santonicola,
Sono un Dirigente Scolastico in servizio presso un istituto del Nord Italia, a centinaia di chilometri dalla mia famiglia residente in provincia di Napoli.
Ho presentato domanda di mobilità interregionale per rientrare in Campania, ma il tentativo si è concluso con un diniego motivato dalla “saturazione dell’organico regionale”.
Sono anche portatore di handicap, con un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi.
Ho appreso di una recente sentenza del T.A.R. Campania che avrebbe contestato il calcolo degli organici.
Vi chiedo, con la vostra consueta chiarezza: questa decisione cambia davvero le carte in tavola? Esiste una concreta possibilità di far valere il mio diritto al trasferimento?
LA RISPOSTA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile Dirigente,
La sua domanda intercetta un tema molto sentito da numerosi colleghi che vivono la medesima condizione. La recentissima sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Quarta, n. 06842/2025, pubblicata il 21 ottobre 2025, rappresenta uno strumento giuridico considerato idoneo a contrastare i dinieghi finora opposti.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno giustificato il blocco totale della mobilità interregionale in ingresso dichiarando l’organico dei dirigenti scolastici “del tutto saturo”.
La sentenza del T.A.R. Campania, accogliendo il ricorso della Regione Campania contro il Ministero, ha accertato che il calcolo dell’organico (contingente dei dirigenti scolastici), riferito all’a.s. 2024/2025, si fondava su dati della popolazione scolastica palesemente sottostimati e non aggiornati. Nel dettaglio, il Ministero aveva determinato l’organico campano su una platea di 746.620 alunni, mentre i dati reali e ufficiali — secondo il “Focus: principali dati della scuola – Avvio anno scolastico 2024/2025” e le rilevazioni dell’USR Campania — attestavano la presenza di 787.901 studenti, iscritti per l’anno scolastico 2024/2025.
Questa sottostima di circa 23.000 alunni (differenza tra i 746.620 considerati dal Ministero e i 787.901 realmente iscritti) ha comportato un sottodimensionamento dell’organico di circa 25 unità dirigenziali in meno assegnate alla Campania rispetto al fabbisogno effettivo, proporzionato alla reale popolazione scolastica (riduzione stimata dalla Regione, richiamata nella motivazione del ricorso e recepita dalla sentenza).
Di conseguenza, il T.A.R. ha affermato un chiaro principio di diritto: l’aggiornamento dell’organico non rappresenta una mera facoltà, ma un vero e proprio potere-dovere dell’Amministrazione; la discrezionalità “si assottiglia fino quasi a svanire” quando si verificano variazioni considerevoli e ufficialmente accertate nei dati, come nel caso di uno scostamento di circa 23.000 studenti.
In ragione di tanto, può sostenersi, innanzi al giudicante:
• che la “saturazione” opposta alla sua domanda di mobilità non è giuridicamente valida, poiché deriva da un calcolo dell’organico fondato su dati palesemente sottostimati;
• che l’Amministrazione aveva l’obbligo di aggiornare l’organico e di considerare i posti realmente vacanti e disponibili;
• che il diniego di mobilità basato su una “saturazione” irrealistica è ritenuto illegittimo, perché smentito dai dati effettivi;
• che, secondo la sentenza del T.A.R. Campania, esistono posti vacanti e disponibili che l’Amministrazione ha l’obbligo di considerare tenendo conto dei dati reali sugli alunni, costituendo titolo giuridico per l’aggiornamento dell’organico e la rivalutazione delle domande di mobilità.
La sua condizione di portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, le attribuisce inoltre una pretesa di scelta prioritaria tra le sedi disponibili in sede di trasferimento a domanda.
Pertanto, laddove l’Amministrazione si sia limitata a trincerarsi dietro la generica — e ora smentita — “saturazione” dell’organico, il diritto alla precedenza nel trasferimento verso una delle sedi campane che la sentenza del T.A.R. ha dimostrato essere disponibili emergerebbe con forza ancora maggiore.
A rafforzare ulteriormente la sua posizione interviene una norma di rango primario: l’art. 10-bis del D.L. 45/2025, che ha disposto la mobilità straordinaria per l’a.s. 2025/2026, stabilendo che “è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”. L’uso dell’indicativo presente non lascia spazio a interpretazioni: si tratta di un obbligo cogente, non di una facoltà. La circolare dell’USR Campania, che ha azzerato i posti disponibili per la mobilità, si pone, secondo la nostra tesi, in contrasto con tale disposizione legislativa, violando il principio di gerarchia delle fonti.
In definitiva, la sentenza del T.A.R. Campania costituisce un accertamento giudiziale ritenuto idoneo a contestare i dinieghi all’accesso alla mobilità per l’a.s. 2024/2025 (e per le annualità successive) fondati sulla presunta saturazione; essa consente di intraprendere — o rafforzare — azioni giudiziarie mirate al riconoscimento del suo diritto al trasferimento.
Per un approfondimento dettagliato sul presente ricorso (mobilità DS verso la Campania a.s. 2025/2026, disapplicazione della Circolare USR Campania e applicazione della sentenza T.A.R. Campania n. 06842/2025 su ricalcolo organico e posti vacanti), è possibile contattare gli avvocati Esposito Santonicola tramite messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 366 18 28 489.