Mobilità docenti 2025/28: firmato il contratto. Le novità su vincoli, deroghe per figli under 16 e genitori over 65. Domande al via da metà febbraio

Mobilità Docenti 2025/28: firmato il Contratto. Le novità su vincoli, deroghe per figli under 16 e genitori over 65. Domande al via da metà febbraio

A cura di Redazione Redazione
29 gennaio 2025 20:49
Mobilità docenti 2025/28: firmato il contratto. Le novità su vincoli, deroghe per figli under 16 e genitori over 65. Domande al via da metà febbraio -
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È stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo, valido per il triennio 2025/2028. Al tavolo hanno aderito tutte le sigle sindacali convocate: FLC CGIL, Snals Confsal, Gilda Unams, Anief e Cisl.

Di seguito una sintesi delle principali novità e indicazioni pratiche per la presentazione delle domande.

Scarica il testo del contratto

È possibile consultare il testo integrale dell’ipotesi di CCNI 2025/28, che riguarda gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

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Periodo di presentazione delle domande

La firma del contratto non è accompagnata da una circolare ministeriale con le date esatte per l’invio delle istanze. Secondo le anticipazioni dei sindacati, le domande potrebbero essere aperte dalla metà di febbraio. Appena disponibili, forniremo i dettagli tramite aggiornamenti specifici.

Vincoli e tipologie

Il CCNI 2025/28 recepisce vincoli già esistenti, stabiliti da norme di legge. In particolare:

Vincolo triennale legato alla preferenza (ex art. 58/2, lettera f), DL n. 73/2021):

    • Si applica quando il docente ottiene mobilità volontaria (trasferimento o passaggio) su una scuola indicata analiticamente (codice meccanografico).
    • Resta fermo per tre anni, indipendentemente dal tipo di movimento (comunale, provinciale, interprovinciale).

Vincolo triennale per i docenti neoassunti (art. 13/5 del D.lgs. 59/17, come modificato dal DL n. 36/2022, e art. 399/3 del D.lgs. 297/94, modificato dal DL n. 44/2023):

      • Riguarda tutti coloro che ottengono il ruolo dal 2023/24 in poi.
      • Devono permanere per almeno tre anni nella sede di titolarità (incluso l’anno di prova).
      • Non si applica in caso di sovrannumero/esubero o quando subentrano determinate condizioni di disabilità (L. 104/92).Vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno (art. 5/10 del DL n. 44/2023 e art. 14/1, lettera c)-bis, del DL n. 19/2024):
        • Possono presentare domanda di mobilità solo dopo tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione.
        • Non sono previste deroghe per la legge 104/92, salvo i casi di sovrannumero o esubero.

Vincolo legato alla preferenza (trasferimento/passaggio su scuola specifica)

Confermato il vincolo triennale nel caso in cui la mobilità (comunale, provinciale o interprovinciale) sia stata ottenuta tramite preferenza analitica (codice scuola). Chi ottiene la titolarità in una delle sedi indicate puntualmente nella domanda non potrà presentare richiesta di nuovo movimento (trasferimento o passaggio) per il triennio successivo.

Eccezioni
Il vincolo non si applica:

  • se il movimento è ottenuto tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);
  • ai docenti che beneficiano di precedenze (art. 13 del CCNI), qualora ottengano sede fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si esercita la precedenza;
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Neoassunti in ruolo

Il vincolo triennale impone la permanenza nella scuola di titolarità (stesso tipo di posto/classe di concorso) per non meno di tre anni, compreso l’anno di prova.
Non si applica ai docenti:

  • in condizione di esubero o soprannumero;
  • che assistono familiari in situazione di disabilità, per condizioni sopravvenute dopo la partecipazione al concorso o l’iscrizione in GaE.

Durante il triennio di vincolo, è comunque possibile:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella stessa provincia di titolarità (in presenza dei motivi previsti);
  • accettare supplenze annuali (31/08 o 30/06) su classe di concorso o tipologia di posto diverse, purché l’anno di prova sia stato superato.

Assunti da GPS sostegno I fascia

Il docente, assunto inizialmente a tempo determinato e confermato in ruolo dopo l’anno di prova e la lezione simulata, può presentare domanda di mobilità (inclusa assegnazione provvisoria) solo dopo tre anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
L’unica eccezione riguarda il personale in sovrannumero o esubero. Per questa tipologia, il vincolo risulta più rigido e non prevede la deroga per la legge 104/92.

Deroghe ai vincoli

Le disposizioni dell’art. 34/8 del CCNL 2019/21, recepite ora direttamente nel nuovo CCNI 2025/28, prevedono deroghe per i docenti soggetti ai vincoli (preferenza analitica, neoassunti, GPS sostegno) che rientrano in una delle seguenti categorie:

Genitori di figlio di età inferiore a 16 anni

    • Il minore deve compiere 16 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.
    • Per genitori adottivi o affidatari, la soglia è entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia (comunque non oltre la maggiore età).

Personale in situazione di disabilità (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, L. 104/92)

    • Per i docenti che assistono familiari in disabilità grave (art. 33, commi 3 e 5), non è richiesta la convivenza con il soggetto.

Fruitori di riposi e permessi ex art. 42 del D.lgs. 151/2001

    • Coniuge/parte di un’unione civile/convivente di soggetto con disabilità grave;
    • Padre o madre, figlio, fratello/sorella, parente o affine entro il terzo grado convivente del soggetto con disabilità, in caso di decesso/mancanza o patologie invalidanti del familiare in ordine di priorità.

Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (art. 2, commi 2 e 3, L. 118/1971).

Figli di genitore ultrasessantacinquenne

    • Il genitore deve compiere 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.

Cosa fare per fruire delle deroghe

I docenti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate devono:

  • Allegare una dichiarazione (DPR 445/2000) attestante la propria situazione;
  • Nei casi di disabilità, allegare la documentazione e/o certificazione idonea;
  • Indicare come prima preferenza il comune o il distretto sub-comunale di residenza del soggetto cui ricongiungersi o da assistere (oppure, in caso di mancanza di posti, indicare il comune viciniore).

Domande di trasferimento per l’a.s. 2025/26

Ecco chi può presentare domanda:

  • Docenti neoassunti a.s. 2024/25 o a.s. 2023/24 che rientrino in deroga o godano di precedenza;
  • Docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 o precedenti) che abbiano ottenuto un movimento volontario con preferenza analitica negli ultimi due anni, ma ricadano nelle condizioni di deroga o precedenza;
  • Docenti assunti a.s. 2022/23 (o prima) che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento o lo abbiano ottenuto con preferenza sintetica;
  • Chiunque abbia superato l’eventuale triennio di vincolo precedente.

Non può presentare domanda, se non ricorrono deroghe o precedenze:

  • Neoassunti 2024/25 e 2023/24;
  • Docenti assunti negli anni precedenti che abbiano ottenuto un movimento volontario con preferenza analitica per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) e siano ancora vincolati.

Passaggio di ruolo su posto di sostegno senza abilitazione

Una novità importante riguarda la possibilità di richiedere passaggio su sostegno da un grado a un altro anche senza abilitazione specifica per il nuovo grado, purché si possegga:

  • Il superamento dell’anno di prova nell’attuale ruolo;
  • La specializzazione sul sostegno per il grado richiesto.

Punteggio aggiuntivo per docente tutor e orientatore

Per la sola mobilità territoriale è previsto un punteggio aggiuntivo per i docenti che ricoprono il ruolo di tutor o orientatore.

In sintesi

  • Le domande di mobilità per l’a.s. 2025/26 potrebbero essere aperte a metà febbraio.
  • Rimangono confermati i vincoli di permanenza triennale su sede analitica e per i neoassunti, con possibilità di deroga in casi specifici (genitori con figli under 16, docenti con disabilità, familiari di disabili, genitori over 65, ecc.).
  • Viene eliminato l’obbligo di abilitazione nel grado richiesto per il passaggio su posto di sostegno (resta solo la specializzazione).
  • Previsto un punteggio ulteriore per chi svolge le funzioni di tutor e orientatore.

Per aggiornamenti più dettagliati, si rimanda alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alle procedure di mobilità e alla lettura integrale del CCNI.

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