Mobilità DS, i fuori regione: "accantonamento vincitori, non idonei"

Il TAR blocca l'USR Campania: arriva la replica dei 464 dirigenti in mobilità. "L'accantonamento spetta solo ai vincitori, non agli idonei"

07 luglio 2026 20:07
Mobilità DS, i fuori regione: "accantonamento vincitori, non idonei" -
Condividi

Al decreto cautelare del TAR Campania del 6 luglio, che ha ordinato all'USR di riesaminare il riparto dei posti tra concorso ordinario e mobilità interregionale, risponde ora un documento tecnico dei controinteressati alla mobilità dei dirigenti scolastici campani: circa 464 dirigenti, di cui circa la metà ha chiesto il rientro in Campania e che lo stesso decreto non era riuscito a individuare nominativamente.

È la voce che finora mancava nel contraddittorio. Il ricorso dei sette idonei del concorso ordinario DDG 2788/2023 era stato notificato alla sola parte pubblica proprio perché i dirigenti interessati alla mobilità non erano individuabili negli elenchi allegati al provvedimento USR. Il documento, predisposto in vista del riesame e dell'udienza collegiale del 10 settembre, colma quel vuoto e annuncia l'intenzione di intervenire nel giudizio di merito.

Vincitori e idonei? “Non sono la stessa cosa”

Il cuore dell'argomentazione sta nella distinzione tra la posizione del vincitore di concorso e quella dell'idoneo. Il vincitore avrebbe diritto all'assunzione sui posti banditi, l'idoneo un titolo condizionato all'esistenza di posti residui. Su questa base il Gruppo legge l'inciso del comma 528 della Finanziaria 2026, quello secondo cui gli idonei "sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili", non come una regola di precedenza sulla mobilità ma come una regola che li ammette solo quando restano posti liberi.

Il documento richiama l'interpretazione che il Ministero avrebbe già fornito in via generale. Secondo l'informativa sindacale del 5 giugno e la circolare n. 16067 del 19 giugno, l'accantonamento prima della mobilità riguarderebbe solo i vincitori ancora da assumere, 255 a livello nazionale, e non gli idonei, 116, da assumere solo dopo la mobilità. Se questa lettura fosse confermata, il riparto dell'USR Campania, 18 posti ai vincitori e 25 alla mobilità senza nulla per gli idonei, non sarebbe un'anomalia campana ma l'applicazione di una regola nazionale già definita.

Il nodo dell'autorizzazione del MEF

Un secondo argomento riguarda un presupposto che, secondo il Gruppo, né i ricorrenti né il decreto avrebbero considerato. Il comma 528 subordina l'assunzione degli idonei non solo alla disponibilità dei posti ma anche all'autorizzazione del Ministero dell'Economia prevista dalla legge 449 del 1997. Finché il decreto con i numeri autorizzati regione per regione non sarà emanato, i 107 posti indicati dall'USR resterebbero solo una disponibilità teorica: la richiesta degli idonei sarebbe dunque priva di un oggetto certo.

L'effetto a cascata sul fuori regione

È il passaggio che più riguarda i dirigenti campani in servizio fuori regione. Il documento sostiene che ogni posto sottratto alla mobilità in ingresso in Campania significhi un rientro negato a chi oggi lavora in Lazio, Molise, Abruzzo o altrove, e che questo blocchi le uscite da quelle regioni, propagando la stasi sull'intero sistema. Sette posti accantonati per gli idonei, si legge, non sarebbero solo sette posti ma sette catene di mancati rientri, in contrasto con la norma che ha esteso al 100% i posti per la mobilità proprio per sciogliere le sacche del fuori regione.

Il documento avverte anche di un possibile effetto sulla procedura riservata DM 107/2023: se agli idonei venisse riconosciuto un accantonamento preventivo, i riservati oltre i posti a bando, oltre 1.500 a livello nazionale, potrebbero chiedere lo stesso trattamento, riducendo la quota che il riparto 60/40 destina a loro.

Una soluzione alternativa, e un rischio rinviato

In via subordinata, se l'Amministrazione volesse comunque dare una sistemazione provvisoria ai sette ricorrenti, il documento propone di attingere non ai posti di mobilità ma alle 24 posizioni di stato, le sedi il cui titolare è temporaneamente assente: una soluzione senza costi per la mobilità, purché resti espressamente provvisoria. Il Gruppo avverte però che questa via rinvierebbe solo il problema visto che la copertura al 100% è una deroga valida fino al 2026/27. Dal 2027/28, senza proroga, tornerebbe un tetto contrattuale più basso, proprio nell'anno in cui i sette idonei potrebbero chiedere la stabilizzazione con priorità.

Cosa succede ora

Il decreto del 6 luglio non ha accertato alcun diritto in favore degli idonei, chiariscono i DS fuori regione, ha solo imposto all'USR un riesame, che l'amministrazione potrebbe concludere confermando la propria ripartizione. La decisione di merito arriverà il 10 settembre, data in cui il Gruppo annuncia l'intenzione di far valere la posizione di una platea finora rimasta senza voce.

Segui Voce della Scuola