Mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in Campania per l'a.s. 2026/2027
Rubrica settimanale di diritto scolastico a cura dello Studio Legale Esposito–Santonicola
SCUOLALEX — L'AVVOCATO RISPONDEAnno scolastico 2026/2027 — Aggiornamento del 29 luglio 2026
Mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in Campania per l'a.s. 2026/2027: il vincolo di permanenza nella regione di prima nomina, la portata dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025 e gli effetti dell'accantonamento dei posti disposto in esecuzione dell'ordine di riesame del TAR
1. Il contesto della vicendaLa procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2026/2027 ha assunto, nella Regione Campania, una fisionomia particolarmente complessa, nella quale si intrecciano un piano legislativo, un piano amministrativo e un piano giurisdizionale. Il punto di arrivo di tale intreccio è il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA.0070257 del 15 luglio 2026, con il quale sono state definite le assegnazioni delle sedi e, contestualmente, sono state dichiarate non accoglibili le istanze di mobilità interregionale in entrata presentate da dirigenti scolastici che non avessero completato il periodo obbligatorio di permanenza nella regione di prima nomina.
Quel decreto è stato adottato all'indomani del decreto monocratico del Presidente della Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 01800/2026 del 6 luglio 2026, che ha ordinato all'Amministrazione di riesaminare il prospetto di ripartizione dei posti vacanti e disponibili alla luce dell'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Tale disposizione ha previsto che le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023 siano integrate con gli idonei utilmente iscritti, i quali sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997. Il riesame ordinato dal Giudice amministrativo non ha imposto alcun accantonamento automatico di posti: ha richiesto, più esattamente, una verifica della correttezza della ripartizione e della sua compatibilità con la pretesa precedenza — come prospettata dai ricorrenti — delle operazioni di mobilità interregionale rispetto all'assunzione degli idonei. L'Ufficio Scolastico Regionale, in esecuzione di tale ordine, ha accantonato sette posti, riducendo per conseguenza il contingente destinato alla mobilità interregionale.
2. Il quesito«Sono dirigente scolastico e ho presentato domanda di mobilità interregionale verso la Campania per l'anno scolastico 2026/2027, allegando la documentazione relativa all'assistenza a familiare in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La mia istanza non è stata accolta: nel decreto regionale si afferma che non sono accoglibili le domande presentate da chi non abbia terminato il periodo di vincolo di permanenza nella regione di prima nomina. Ho appreso che il TAR Campania ha ordinato un riesame e che l'USR ha poi accantonato sette posti. Desidero comprendere se la deroga dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025 e i benefici della legge n. 104/1992 possano superare il vincolo regionale e se l'accantonamento dei posti, disposto in esecuzione del decreto del TAR, integri un'illegittimità idonea a tutelare la mia posizione.»
3. La risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro SantonicolaGentile Dirigente, nel Suo caso concreto la deroga dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025 e le precedenze della legge n. 104/1992 non consentono di superare il vincolo di permanenza nella regione di prima nomina, e la Sua istanza è stata pertanto dichiarata non accoglibile per una ragione autonoma, che l'accantonamento dei sette posti non incide né elimina. La via concretamente praticabile non è l'invocazione della deroga, ma la contestazione — nei termini decadenziali e nella sede propria — del presupposto applicativo del vincolo alla Sua specifica posizione, previa acquisizione documentale. Le espongo di seguito le ragioni, distinguendo i tre piani che nella Sua prospettazione risultano sovrapposti. 3.1. La portata dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025: deroga sulle quote, non sul vincolo. L'art. 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, inserito in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dispone che, in deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il cento per cento dei posti vacanti in ciascuna regione, «fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023»; la norma aggiunge che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e che non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali, salvo il diniego dell'USR della regione richiesta in caso di esubero per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegua l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria in quella medesima regione. Due dati testuali devono essere letti con precisione. Il primo: l'oggetto della deroga è duplice e circoscritto, ossia la quota percentuale dei posti resi disponibili e il regime degli assensi interregionali; il testo non contiene alcuna previsione che incida sul periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento. Il secondo: il riferimento temporale al biennio 2025/2026 e 2026/2027 è contenuto nel periodo relativo al divieto di esuberi e ai dinieghi, mentre l'apertura al cento per cento dei posti è formulata con riguardo alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, di modo che la sua proiezione sull'anno 2026/2027 poggi sull'interpretazione ministeriale e sugli atti attuativi, non su una statuizione testuale autonoma. È una differenza tutt'altro che nominalistica, perché individua con esattezza il perimetro entro il quale una censura possa essere utilmente articolata.
Coerentemente, le note attuative degli Uffici Scolastici Regionali hanno espressamente precisato che, pur nel carattere derogatorio della disposizione, la partecipazione alle operazioni di mobilità interregionale resta «fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento di riferimento». Il vincolo, per il concorso di cui al d.d.g. n. 2788/2023, corrisponde alla durata minima dell'incarico dirigenziale, pari a tre anni, e discende dalla disciplina della procedura selettiva, non dalla contrattazione collettiva: proprio per questo l'art. 10-bis, che deroga alle sole «disposizioni contrattuali», non potrebbe logicamente eroderlo. 3.2. Le precedenze ex lege n. 104/1992: operano dentro la platea degli ammessi, non la ampliano.
I benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in particolare la condizione di assistenza a familiare in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, rilevano quale titolo di precedenza nell'ordine di soddisfacimento delle domande. Si tratta, tecnicamente, di un criterio di graduazione interno alla platea dei soggetti già ammessi alle operazioni: esso determina la posizione con cui l'istanza viene esaminata, non la trasformazione in ammissibile di un'istanza che difetti di un requisito di ammissione. In assenza di una norma primaria che espressamente sollevi dal vincolo di permanenza il dirigente in condizione di caregiver, la precedenza resta priva di effetto derogatorio sull'ammissibilità. Il rilievo è ritenuto dirimente nel Suo caso, poiché il decreto regionale non ha collocato la Sua domanda in posizione postergata: l'ha dichiarata non accoglibile a monte. 3.3. L'accantonamento dei sette posti: causa distinta e non risolutiva. Il decreto monocratico n. 01800/2026 ha ordinato il riesame del provvedimento del 25 giugno 2026 alla luce dei motivi di ricorso, con verifica della correttezza del prospetto dei posti vacanti e disponibili e della sua compatibilità con l'art. 1, comma 528, della legge n. 199/2025. Si tratta di misura interinale, propria della fase presidenziale, priva di contenuto conformativo definitivo: il Giudice non ha statuito che sette posti dovessero essere accantonati, né ha affermato la prevalenza degli idonei sulla mobilità o viceversa. L'accantonamento costituisce dunque una scelta esecutiva dell'Amministrazione, autonomamente sindacabile. Ne consegue, per la Sua posizione, un esito processualmente netto: anche se l'accantonamento fosse annullato e i sette posti fossero restituiti al contingente della mobilità interregionale, la Sua domanda resterebbe non accoglibile, perché il diniego poggia su un requisito soggettivo di ammissione e non sulla capienza del contingente. In termini tecnici, difetterebbe l'interesse concreto e attuale a impugnare il solo accantonamento, poiché dal suo annullamento Ella non ricaverebbe alcuna utilità immediata. È questa la ragione per la quale ogni iniziativa deve essere indirizzata sul diverso e specifico profilo della sussistenza del vincolo nella Sua situazione individuale.
3.4. Che cosa, nel Suo caso, si può concretamente fare.
Va anzitutto verificato, atto alla mano, il titolo in forza del quale Ella è stata immessa in ruolo e il dies a quo del triennio, poiché la decorrenza e le eventuali cause di sospensione o di equiparazione del servizio incidono direttamente sulla maturazione del requisito; non è infrequente che il computo operato dall'Ufficio muova da una data diversa da quella corretta. Va poi acquisita, mediante istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione specificamente riferita alla Sua domanda, unitamente agli atti della verifica del vincolo, al prospetto dei posti e all'atto di accantonamento. Provo ad indicarle il punto di equilibrio: la Sua tutela non passa dall'art. 10-bis né dalla legge n. 104/1992, ma dalla dimostrazione documentale che il vincolo, nella Sua specifica situazione, non era operante o era già maturato alla data di presentazione dell'istanza. È una verifica che richiede la lettura incrociata del bando, del provvedimento di nomina, dello stato di servizio e degli atti regionali, e la sua traduzione in un ricorso tempestivo e correttamente articolato nei motivi. Orbene, la valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
I dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale e alle questioni connesse al vincolo di permanenza e all’accantonamento dei posti possono contattare lo Studio legale Esposito Santonicola al numero WhatsApp 366 18 28 489 (messaggio scritto o vocale).