Mobilità lavoratori, il ricongiungimento dei figli scende da 16 a 14 anni
Anief lancia un appello al Parlamento: non dividete le famiglie!
Tanti lavoratori della scuola quest’anno non potranno ricongiungersi con i loro figli perchè vi sono degli organi di controllo che hanno posto dei rilievi, ponendo le basi per la riduzione da 16 a 14 anni il limite di età dei figli per derogare alla norma e giustificare la presentazione della domanda: il sindacato Anief ritiene che questa decisione è sbagliata e discriminante, per questo lancia un appello al Parlamento italiano.
“La Costituzione – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ci dice che il diritto alla famiglia va tutelato e non può essere lo Stato a mettere in crisi questo importante presupposto che tutela l’unità di uno dei valori basilari e più importanti per i cittadini: non si può dividere un figlio dal genitore dipendente pubblico che pure in presenza di posti disponibili deve rimanere a distanza, magari di centinaia di chilometri”, conclude il leader del giovane sindacato.
LE NORME
La mobilità del personale scolastico è regolata sulla base del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il triennio 2025-2028 riguardante il personale docente, educativo e ATA della scuola sottoscritto lo scorso 10 marzo: a seguito della pubblicazione del CCNI, sono state emanate l’Ordinanza ministeriale 43 del 12 marzo e l’Ordinanza ministeriale 44 del 12 marzo (solo per gli insegnanti di religione cattolica).
LE DEROGHE AL VINCOLO
In base alla nota n. 6314 del 13 marzo 2026 il Ministero spiega in maniera dettagliata i vincoli di permanenza per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2026/27 e le deroghe previste: possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una di queste situazioni: genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi-affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre i 18 anni); docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 Legge 104/1992); fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D. Lgs. 151/2001); coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971).