Niente Rpd al supplente ‘breve’, il giudice del lavoro risarcisce una docente con 4mila euro più interessi ma l’amministrazione non paga

Anief si rivolge al Tar del Lazio, che obbliga il Ministero a procedere entro 60 giorni

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2026 12:06
Niente Rpd al supplente ‘breve’, il giudice del lavoro risarcisce una docente con 4mila euro più interessi ma l’amministrazione non paga -
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L’amministrazione non dà seguito al pagamento della somma risarcitoria decisa dal giudice del lavoro? Nessun problema, ci pensa il Tar. Così è andata anche per dirimere il caso di una docente che al termine di tre annualità di supplenze ‘brevi e saltuarie’ non ha percepito un euro di Retribuzione professionale docente: il giudice del lavoro, a cui si era rivolta la docente difesa dai legali Anief, aveva sentenziato che avrebbe dovuto percepire quasi 4 mila euro di risarcimento, più gli interessi maturati, ma quei soldi non sono mai arrivati. Gli avvocati del giovane sindacato non si sono dati per vinti, rivolgendosi la Tar del Lazio. Il quale, adesso, ha fatto sapere che occorre dare immediata “esecuzione della sentenza definitiva”.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha dapprima ricordato che la sentenza “con cui è stato accertato il suo diritto “a percepire la Retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;-per l’effetto”, ha quindi condannato “la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 3.932,93 a titolo di Retribuzione professionale docenti (RPD), oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”.

Quindi, il Tar ha “dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Va parimenti accolta la domanda di condanna alle astreintes, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero; tuttavia la penalità va fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere definita, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta”.

LE CONCLUSIONI DEL TAR PER IL LAZIO

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:

1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel

termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico

regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente; N. 12696/2025 REG.RIC.

3) condanna la parte resistente al pagamento della richiesta penalità di mora (art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a..), nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati.

Anief consiglia tutti i supplenti o ex supplenti che siano stati discriminati con stipendi ridotti di inviare una diffida all’amministrazione e ricorrere al più presto in tribunale.

IL RICORSO

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.

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