Ore di lavoro dei docenti: 18 ore di lezione, 40 + 40 di attività collegiali. Cosa dice davvero il CCNL Scuola
Dalle attività funzionali all’insegnamento agli impegni collegiali obbligatori: quali rientrano nei limiti contrattuali, cosa resta fuori dal conteggio e quando è possibile la riduzione o il riconoscimento delle ore eccedenti secondo CCNL e Testo Unico
Ore “18 + 40 + 40” nella scuola: cosa dice il CCNL, quali attività rientrano e quando si può essere esonerati
Nella scuola statale l’orario di lavoro del docente non si esaurisce nelle sole ore di lezione frontale. La formula comunemente utilizzata – 18 ore di insegnamento + 40 ore + 40 ore – rappresenta una sintesi efficace, ma spesso semplificata, di un sistema regolato in modo puntuale dalle fonti contrattuali e dal Testo Unico della scuola. Per comprendere quali attività siano effettivamente obbligatorie, quali rientrino nei limiti orari e quando sia possibile una riduzione o un esonero, è necessario fare riferimento soprattutto al CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.
Le 18 ore: l’orario obbligatorio di insegnamento
Per i docenti della scuola secondaria, il D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico) stabilisce che l’orario obbligatorio di insegnamento è pari a 18 ore settimanali. Si tratta dell’orario di cattedra, che costituisce il nucleo centrale della prestazione lavorativa.
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 conferma questo assetto e disciplina i casi in cui l’orario risulti inferiore alle 18 ore, ad esempio per esigenze di completamento di cattedra, utilizzo in supplenze o situazioni di disponibilità. In ogni caso, le 18 ore rappresentano il riferimento ordinamentale per la scuola secondaria.
Le attività funzionali all’insegnamento: non tutto è “40 + 40”
Il vero snodo interpretativo è rappresentato dall’art. 44 del CCNL 2019-2021, dedicato alle attività funzionali all’insegnamento. Il contratto chiarisce che tali attività comprendono tutti gli impegni inerenti alla funzione docente: programmazione, progettazione, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, preparazione degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle relative delibere.
All’interno di questo insieme, il CCNL distingue però tra adempimenti individuali e attività collegiali, con conseguenze rilevanti sul piano dell’orario.
Gli adempimenti individuali dovuti
Rientrano tra gli adempimenti individuali dovuti, senza un limite orario prefissato:
la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
la correzione degli elaborati;
i rapporti individuali con le famiglie.
Queste attività non sono conteggiate all’interno di un monte ore definito, poiché fanno parte integrante della prestazione professionale del docente.
Le attività collegiali e il limite delle 40 + 40 ore
Diverso è il discorso per le attività collegiali, per le quali il CCNL fissa un tetto massimo annuo.
Il primo limite, fino a 40 ore annue, riguarda:
il Collegio dei docenti;
le sue articolazioni funzionali;
le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini.
Il secondo limite, anch’esso fino a 40 ore annue, riguarda:
i Consigli di classe, interclasse e intersezione;
i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione).
Il contratto specifica inoltre che, nella programmazione di tali attività, deve essere tenuto conto del carico di lavoro dei docenti con più di sei classi, proprio per contenere l’impegno entro il limite previsto.
Scrutini ed esami: obbligatori ma fuori dal “40 + 40”
Un aspetto spesso frainteso riguarda scrutini ed esami. Si tratta di attività collegiali obbligatorie, ma non rientrano nel conteggio delle 40 + 40 ore. Il CCNL le colloca infatti in una voce distinta, chiarendo che esse sono dovute indipendentemente dal superamento dei tetti orari previsti per collegi e consigli.
Quali attività rientrano concretamente nei 40 + 40
In sintesi operativa:
nelle prime 40 ore rientrano i collegi dei docenti, i dipartimenti se deliberati come articolazioni del collegio, la programmazione e la verifica collegiale;
nelle seconde 40 ore rientrano i consigli di classe e i GLO;
restano fuori dal conteggio, ma sono comunque dovuti, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, i colloqui individuali con le famiglie, gli scrutini e gli esami.
Formazione: quando rientra e quando va retribuita
Il CCNL prevede che le eventuali ore residue all’interno dei limiti delle 40 + 40 possano essere destinate ad attività di formazione, purché programmate dal Collegio dei docenti e coerenti con il PTOF.
Le ore di formazione che eccedono tale perimetro, invece, possono essere retribuite, secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto e nei limiti delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Oltre le 40 + 40: diritti e doveri
L’art. 45 del CCNL chiarisce che le attività aggiuntive e le ore eccedenti sono disciplinate dalla normativa vigente e dalla contrattazione integrativa. In pratica, se il piano annuale delle attività o le convocazioni determinano il superamento dei limiti contrattuali, la scuola deve:
rimodulare gli impegni, evitando di richiedere prestazioni gratuite oltre i tetti previsti, oppure
riconoscere l’attività aggiuntiva con apposita retribuzione, se prevista e finanziata.
Quando si può parlare di esonero
Non costituisce esonero:
sottrarsi a scrutini ed esami;
rifiutare gli adempimenti individuali dovuti.
Può invece configurarsi una riduzione organizzativa o un esonero parziale quando:
gli impegni collegiali superano i limiti delle 40 ore previste dal CCNL;
si tenga conto, in fase di programmazione, della posizione dei docenti con più di sei classi.
In questi casi, il docente può legittimamente chiedere chiarimenti e tutela, anche in forma scritta, sul conteggio delle ore e sull’eventuale riconoscimento delle attività eccedenti.