Passaggio di cattedra da ITP a docente: deve ripetere l'anno di prova?
Anno di prova bis per ex ITP? La sentenza di Salerno lo boccia: nello stesso grado basta una volta. Eppure molte scuole lo richiedono ancora.
Nonostante la giurisprudenza favorevole, persistono significative disparità di interpretazione tra Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Alcuni dirigenti continuano ad applicare letteralmente il DM 226/2022, richiedendo lo svolgimento dell'anno di prova in caso di passaggio di ruolo, mentre altri seguono le note ministeriali e la giurisprudenza, esentando i docenti già confermati nello stesso grado.
Un gruppo di docenti ex ITP ha formalmente richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di emanare un chiarimento ufficiale, vincolante e valido a livello nazionale. L'appello sottolinea la necessità di garantire equità di trattamento e razionalizzare i costi amministrativi collegati a tutor, commissioni e formazioni duplicate.
Cosa fare?
Alla luce della giurisprudenza consolidata, il docente che passa da ITP a classe di concorso laureati nella scuola secondaria di secondo grado non è tenuto a ripetere l'anno di formazione e prova. Il criterio determinante è la permanenza nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dal cambiamento della posizione stipendiale o della classe di concorso.
I dirigenti scolastici dovrebbero applicare l'interpretazione fornita dalle circolari ministeriali e avallata dalla magistratura del lavoro, evitando richieste che potrebbero essere oggetto di contenziosi con esiti sfavorevoli per l'amministrazione. Rimane tuttavia auspicabile un intervento chiarificatore definitivo da parte del Ministero, che ponga fine alle incertezze applicative e garantisca uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.