PEI, devono firmare anche gli assenti al GLO?
Due interpretazioni opposte sulla firma del Piano Educativo Individualizzato: obbligatoria per tutti o solo per i presenti alla riunione?
Il confronto tra le posizioni di Fogarolo e Chiocca evidenzia come la stessa norma possa essere letta in modo diverso a seconda dell'approccio metodologico adottato. Fogarolo privilegia una lettura formale-estensiva del dettato normativo, sottolineando la responsabilità collettiva di tutti i membri formalmente designati nel decreto del Dirigente Scolastico. Chiocca, invece, enfatizza l'aspetto procedurale e la dimensione partecipativa concreta, ritenendo che la firma abbia senso primariamente come attestazione di una condivisione effettivamente realizzata attraverso la presenza e il confronto.
La posizione de La Voce della Scuola: validità procedurale e prassi operativa
Come già evidenziato in precedenti interventi da parte di questa testata, riteniamo che l'interpretazione più corretta sia quella che privilegia gli aspetti procedurali concreti rispetto a un formalismo rigido che potrebbe risultare impraticabile nelle realtà scolastiche. La validità giuridica del PEI deriva dalla sua approvazione da parte del GLO durante la seduta, come stabilito dalla L. 104/92 art. 15 c. 10 e dal D.lgs. 66/17 art. 7 c. 2/a, non dalla raccolta di tutte le firme possibili.
Il DI 182/2020 all'articolo 4 comma 4 è esplicito nell'affermare che "il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza", confermando che le decisioni operative sono assunte dai membri presenti. L'approvazione avviene durante la seduta e viene formalizzata con un regolare verbale, mentre la firma del Dirigente Scolastico attesta la regolarità delle procedure seguite.
Nonostante la posizione di Fogarolo, che pure merita rispetto per l'autorevolezza della fonte, la prassi che abbiamo sempre sostenuto e che riteniamo più aderente alla logica del GLO come "gruppo di lavoro" (e non come organo collegiale) è la seguente:
Il PEI viene firmato dai componenti del GLO presenti all'incontro, come risulta dal verbale e dalla data, contestualmente alla riunione e previa lettura dell'intero documento
I componenti del GLO assenti possono firmare successivamente, indicando chiaramente la data della firma, per testimoniare la loro presa d'atto e condivisione del documento
Nel verbale dell'incontro successivo deve essere riportato l'elenco di coloro che hanno firmato il PEI in una data diversa da quella degli altri componenti
Questa prassi risponde a criteri di "logica, correttezza e trasparenza" e tiene conto della realtà organizzativa delle scuole, in particolare dopo l'inserimento delle ore del GLO nelle 40+40 ore obbligatorie previste dal CCNL del 18 gennaio 2024.