Percorsi di completamento per i vincitori di concorso: nuove indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Percorsi di completamento per i vincitori di concorso: nuove indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) hanno recentemente pubblicato nuove indicazioni riguardanti i percorsi di completamento per i vincitori dell’ultimo concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Queste disposizioni, valide per l’anno accademico 2024/2025, sono state introdotte per garantire il completamento dei percorsi di formazione necessari all’abilitazione all’insegnamento.
L’offerta formativa per il completamento del percorso abilitante
I vincitori del concorso a tempo determinato devono acquisire l’abilitazione tramite percorsi formativi di 30 CFU/CFA o 36 CFU/CFA. Tuttavia, un’analisi delle classi di concorso accreditate per l’anno accademico 2023/2024 e di quelle attualmente in fase di accreditamento per il 2024/2025 ha rivelato una distribuzione non omogenea sul territorio nazionale. Ciò implica che alcuni docenti potrebbero essere costretti a iscriversi a percorsi formativi in istituzioni lontane dalla loro sede di servizio.
Per affrontare questa problematica, il Ministero ha sollecitato una maggiore collaborazione tra le istituzioni formative, consentendo ai docenti di iscriversi a corsi attivati in altre sedi e di frequentarli, ove possibile, presso istituzioni più vicine alla loro sede di servizio. Questa misura mira a ridurre i disagi logistici e favorire una maggiore accessibilità alla formazione.
L’importanza della flessibilità nella formazione
Una soluzione concreta per facilitare il completamento dei percorsi di formazione è l’uso della didattica a distanza. Il comma 6-bis dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti con modalità telematiche sincrone fino al 50% del totale, escludendo le attività di tirocinio e laboratorio.
Di conseguenza, il docente potrà svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche presso l’istituzione in cui è iscritto, mentre la parte generale potrà essere seguita in presenza presso un’istituzione più prossima alla sede di servizio. Questa combinazione tra formazione a distanza e in presenza assicura la qualità dell’offerta didattica, riducendo al contempo le difficoltà organizzative per i docenti.
Ruolo degli uffici scolastici regionali
Affinché questa collaborazione sia efficace, gli Uffici Scolastici Regionali devono analizzare i dati relativi alle classi di concorso non attivate nelle varie regioni e stimare il numero di docenti che necessitano di completare il percorso formativo. I dati richiesti includono:
- La provincia di insegnamento del docente;
- Il tipo di percorso di completamento da svolgere (30 CFU/CFA o 36 CFU/CFA).
Queste informazioni dovranno essere comunicate al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università entro l’11 febbraio 2025. Una volta raccolti i dati, il MUR collaborerà con le istituzioni formative per garantire l’attivazione dei percorsi mancanti nelle diverse classi di concorso.
Organizzazione e riconoscimento del titolo abilitante
L’istituzione in cui il docente presta servizio erogherà la parte generale della formazione in presenza, mentre l’istituzione accreditata per la classe di concorso di riferimento fornirà l’insegnamento delle discipline e metodologie specifiche con modalità telematica sincrona. Al termine del percorso, il titolo abilitante sarà rilasciato dall’istituzione che ha erogato la didattica a distanza, presso la quale il docente risulterà formalmente iscritto.
