Permessi orari 104 e gestione su Argo

Il quadro normativo tra legge, contrattazione collettiva e limiti degli strumenti gestionali nelle scuole

A cura di Diego Palma Diego Palma
25 novembre 2025 21:48
Permessi orari 104 e gestione su Argo -
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Il problema della mancanza del codice “permesso 104 orario” all’interno della piattaforma Argo rappresenta un caso emblematico di disallineamento tra normativa vigente e strumenti amministrativi utilizzati dalle scuole. È essenziale ricordare che le piattaforme, per quanto diffuse, non possono limitare diritti sanciti dalla legge e dal contratto collettivo: l’assenza di una voce nel gestionale non modifica in alcun modo la validità del permesso. Per affrontare correttamente la questione è dunque fondamentale ricostruire il quadro normativo e contrattuale di riferimento, comprendendo le differenze tra personale ATA e personale docente e chiarendo perché, nonostante la normativa sia chiara, il sistema informatico spesso non risulti adeguato.

La disciplina madre è contenuta nell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma attribuisce al lavoratore con disabilità grave, o al lavoratore che assiste un familiare in situazione di gravità, tre giorni mensili di permesso retribuito. Nulla, nel testo legislativo, impedisce che questi permessi siano goduti ad ore. Anzi, la circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011 ha chiarito in maniera definitiva che i tre giorni possono essere convertiti in un monte massimo di 18 ore mensili per un lavoratore con orario settimanale di 36 ore. La stessa circolare ha fornito le modalità di calcolo per contratti part-time e per orari differenti, stabilendo così un principio di equivalenza riconosciuto in tutto il pubblico impiego. Questo è il fondamento giuridico che legittima la fruizione oraria dei permessi 104, indipendentemente dalla categoria professionale.

Per quanto riguarda il comparto scuola, il CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, firmato il 18 gennaio 2024, è intervenuto in modo significativo ma non uniforme. L’articolo 68 del contratto stabilisce esplicitamente che il personale ATA può fruire dei permessi ex legge 104 non solo in forma giornaliera ma anche in forma oraria, confermando il limite delle 18 ore. In questo caso, quindi, non esistono dubbi interpretativi: la fruizione oraria è un diritto contrattualmente previsto e immediatamente esigibile. È evidente quindi che, qualora il sistema Argo non presenti un codice di assenza dedicato, la scuola deve comunque garantire la possibilità di registrare correttamente il permesso, anche attraverso soluzioni transitorie come l’inserimento di note interne o codici provvisori. La piattaforma, in altre parole, deve adeguarsi al contratto, non viceversa.

Più articolata è la situazione per i docenti. Il CCNL infatti non contiene una clausola esplicita analoga a quella prevista per gli ATA e non regolamenta in modo diretto la fruizione oraria dei permessi 104 per il personale docente. Da ciò deriva una prassi diffusa in molte scuole: la fruizione viene concessa quasi esclusivamente a giornata intera, sulla base dell’idea che l’orario di insegnamento – costituito da ore frontali e vincoli organizzativi più rigidi – mal si presti a frazionamenti. Tuttavia, questa scelta non trova una base giuridica esplicita nella normativa, poiché la legge 104 non distingue tra profili professionali e non pone limiti alla fruizione oraria. È quindi una problematica legata soprattutto all’organizzazione del servizio e alla mancanza di una previsione contrattuale chiara. Le RSU e le organizzazioni sindacali hanno più volte sottolineato che, in presenza di una richiesta formalmente corretta e di un’organizzazione sostenibile, nulla impedirebbe anche al docente di usufruire di permessi orari, ferma restando la necessità di garantire la continuità didattica.

In questo scenario si inserisce la criticità operativa legata alla piattaforma Argo. In molte scuole non esiste il codice “permesso 104 orario” perché la sua attivazione è spesso lasciata alla configurazione decisa dall’istituto e non sempre aggiornata in base al CCNL. È importante ribadire che l’assenza del codice non costituisce in alcun modo una base legale per negare il diritto: se un ATA ha diritto alla fruizione oraria, il permesso va registrato comunque, anche se Argo richiede una gestione manuale. Per i docenti, invece, l’assenza del codice riflette una situazione contrattuale non pienamente definita, ma non può essere usata come unica motivazione per respingere una richiesta di frazionamento quando vi siano le condizioni organizzative per accoglierla.

Il nodo centrale, dunque, non è tecnico ma normativo e organizzativo. Le piattaforme digitali devono adeguarsi alle leggi e ai contratti, non determinare la validità dei diritti. Nel caso del personale ATA, l’obbligo di prevedere una modalità di inserimento dei permessi orari discende direttamente dal CCNL e non può essere ignorato. Nel caso dei docenti, la questione richiede un confronto sindacale più ampio e un intervento contrattuale futuro che disciplini la materia in modo uniforme, evitando interpretazioni divergenti tra scuole.

In conclusione, il problema della mancanza del permesso 104 orario su Argo è l’esempio concreto di come i sistemi gestionali non sempre riescano a tenere il passo con l’evoluzione normativa. La legge 104/1992, la circolare INPS 45/2011 e il CCNL – per la parte relativa al personale ATA – delineano un quadro coerente che riconosce la fruizione oraria come diritto pieno. Fino a quando i software non saranno adeguati, spetta alle scuole garantire la corretta applicazione dei diritti, ricordando che nessun limite tecnico può prevalere sulla legge o sulla contrattazione collettiva.

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