Personale ATA: Piena Valorizzazione del Servizio Preruolo
Il Tribunale di Bologna Ordina la Corretta Ricostruzione di Carriera
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Con sentenza emessa all'udienza del 10 novembre 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, ha probabilmente inflitto un duro colpo alla prassi del Ministero dell'Istruzione e del Merito di svalutare il servizio prestato dal personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario durante il periodo di precariato. La pronuncia, resa dalla Dott.ssa Paola Pilla, accoglie integralmente le domande formulate nell'interesse del Sig. …, assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sancendo il diritto dell'Assistente Amministrativo al riconoscimento pieno di oltre un decennio di servizio preruolo ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale.
Il caso in esame riguardava un dipendente che, prima della propria immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2011, aveva maturato un'ingente anzianità di servizio mediante una serie ininterrotta di contratti a tempo determinato per supplenze annuali: dal 9 ottobre 2000 al 31 agosto 2011, il lavoratore aveva prestato servizio presso il Ministero convenuto dapprima come Collaboratore Scolastico, poi come Assistente Tecnico Amministrativo. All'atto della ricostruzione di carriera, tuttavia, il Ministero aveva applicato in via restrittiva il CCNL Scuola del 19 luglio 2011, riconoscendo soltanto una parte di tale servizio e attribuendo la seconda posizione stipendiale corrispondente ad anni 9 di anzianità, anziché valorizzare integralmente il periodo preruolo con l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Il Giudice del Lavoro di Bologna ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale ha ribadito che l'azione volta a ottenere il mero accertamento dell'anzianità di servizio è imprescrittibile, trattandosi di «mero fatto giuridico». La prescrizione quinquennale si applica unicamente ai diritti patrimoniali consequenziali, ossia alle differenze retributive non corrisposte, le quali, nel caso di specie, risultavano tempestivamente azionate, essendo stata la prescrizione interrotta con atto del 18 aprile 2024.
Nel merito, la decisione si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 e sulle pronunce gemelle della Suprema Corte di Cassazione nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 e 22558 del 2016, che hanno sancito il diritto alla piena valorizzazione dell'anzianità di servizio preruolo sulla base della Clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Tale clausola vieta qualsivoglia discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, imponendo il computo integrale del servizio prestato a termine, ai fini della progressione economica. Applicando per ciascun anno la fascia retributiva risultante dal CCNL Scuola ratione temporis vigente, tutti i periodi lavorati dal ricorrente sono stati ritenuti utili per il computo dell'anzianità.
Per l'effetto, il Giudice ha dichiarato il diritto del Sig. … al riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto come personale ATA, sia ai fini giuridici sia ai fini economici per la ricostruzione della carriera. Ha conseguentemente ordinato l'applicazione della clausola di salvaguardia e il corretto inquadramento del dipendente nella fascia stipendiale 3-8 anni («scaglione 3/8») sin dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2011), quale assegno ad personam fino al conseguimento della fascia successiva (9-14 anni), con il diritto a percepire tutte le differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Ministero dell'Istruzione è stato altresì condannato alla rifusione integrale delle spese di lite.
Questo accoglimento giudiziario riveste importanza strategica per l'intero personale ATA che abbia subito la medesima penalizzazione, confermando che il servizio prestato durante il precariato possiede pari dignità giuridica e deve essere pienamente valorizzato in sede di ricostruzione di carriera.
Per una valutazione personalizzata della propria posizione e per intraprendere le necessarie azioni giudiziarie volte al recupero degli scatti di anzianità e delle correlate differenze retributive, il personale ATA interessato può inviare un messaggio, scritto o vocale, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 48 9, per un confronto diretto con gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.