PNRR2, su abilitazione docenti attenzione al Dpcm 

Per quanto riguarda l’abilitazione degli insegnanti, è necessario fare attenzione al DPCM. Sarebbe stato sicuramente più pratico riattivare i Percorsi abilitanti speciali (Pas) collaudati con successo...

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2022 20:38
PNRR2, su abilitazione docenti attenzione al Dpcm  -
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Per quanto riguarda l’abilitazione degli insegnanti, è necessario fare attenzione al DPCM. Sarebbe stato sicuramente più pratico riattivare i Percorsi abilitanti speciali (Pas) collaudati con successo nel 2013, estendendoli a ingabbiati e dottori di ricerca. A tali percorsi – auspicati a gran voce da centinaia di migliaia di precari ancora confinati in seconda fascia – viene infatti riconosciuto di aver prodotto docenti di livello puntando su didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica, modellandosi sulle caratteristiche delle categorie coinvolte. Al contrario, nel comma 4 dell’art. 2 bis del decreto Pnrr2 le categorie di accedenti ai percorsi non sono distinguibili, quando ne vanno assolutamente considerate almeno tre:

1) Docenti precari che insegnano nella scuola statale (seconda fascia Gps), nelle paritarie e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre annualità (triennalisti);

2) Docenti di ruolo, cosiddetti “ingabbiati”, cui è stata finora sottratta la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo;

3) Dottori e dottorandi di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente l’importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all’insegnamento nella scuola secondaria.

Quindi tutto si gioca sulla “qualità” del DPCM che la presidenza del Consiglio dovrà concertare con i ministeri dell’Istruzione e dell’Università.

Questa la formulazione che proponiamo:

1 – In relazione al personale che abbia prestato servizio di ruolo (ingabbiati) o non di ruolo per almeno tre annualità, nella determinazione dei 20 (o dei 10, che comunque corrispondono a 120 ore decisamente senza senso per chi già insegna) CFU di tirocinio si tiene conto proporzionalmente dell’entità del servizio prestato e si valuta in misura maggiorata il servizio prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa al percorso abilitante;

2 – In relazione a dottori e dottorandi di ricerca iscritti all’ultimo dei tre anni previsti, nella determinazione dei 40 (o dei 20) CFU per le attività formative si valutano anche le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso di dottorato;

3 – In relazione al personale che sia in possesso di un’abilitazione o del titolo di specializzazione su sostegno, si tiene conto in sede di determinazione dei 10 CFU di tirocinio dell’entità di quello già svolto nel corso abilitante o in quello di specializzazione per le attività di sostegno, nonché in sede di determinazione dei 20 CFU di attività formative delle competenze trasversali e metodologiche già acquisite nei suddetti percorsi.

Può essere l’occasione per non fare rimpiangere i Pas a triennalisti e ingabbiati che, comprensibilmente, interpretano il tirocinio come ennesima vessazione nei loro confronti. Così, in una nota il Sen. Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega e Vicepresidente Commissione Cultura Senato.

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