PNRR3 e anno di prova: cancellazione dalla graduatoria di merito solo al momento della conferma in ruolo

Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

09 luglio 2026 11:12
PNRR3 e anno di prova: cancellazione dalla graduatoria di merito solo al momento della conferma in ruolo -
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L'AVVOCATO RISPONDE


Profili di illegittimità di depennamenti anticipati e strumenti di tutela per i docenti.

Negli ultimi anni il sistema di reclutamento del personale docente ha attraversato una fase di straordinaria accelerazione, determinata dalle procedure concorsuali collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Molti docenti vincitori di una prima procedura PNRR si sono trovati a svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2025/2026 e, nello stesso periodo, hanno partecipato e vinto il successivo concorso PNRR3, spesso nella speranza di realizzare una mobilità geografica o professionale più favorevole.

Questa sovrapposizione temporale di procedure ha fatto emergere una questione interpretativa di notevole rilevanza pratica: l’applicazione dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria al momento della conferma in ruolo. La disposizione, nel suo tenore letterale, non collega tale effetto né alla nomina né all’avvio del periodo di prova, bensì al suo esito positivo e alla definitiva immissione in ruolo.

Sul piano dei principi costituzionali, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2017 ha affermato con chiarezza che le esigenze di stabilità dell’amministrazione non possono tradursi in un sacrificio irragionevole del diritto del lavoratore a partecipare a procedure concorsuali successive, a vincerle e a vedere riconosciuto il merito conseguito, né del diritto alla mobilità professionale. Sebbene quella pronuncia riguardasse il divieto di partecipazione ai concorsi, i valori ivi sanciti mantengono piena attualità anche nel contesto delle procedure PNRR caratterizzate da tempistiche particolarmente ravvicinate.

La questione assume particolare delicatezza quando si considera la possibilità che i diversi Uffici Scolastici Regionali possano applicare la norma in modo non uniforme, anticipando indebitamente il momento della cancellazione o interpretando diversamente le finestre temporali entro le quali il docente in anno di prova possa ancora accettare una nomina dal concorso successivo. In tale contesto, appare doveroso fornire ai docenti interessati un quadro chiaro, aggiornato.

IL QUESITO

Sono un docente di scuola secondaria assunto in ruolo attraverso una procedura PNRR e sto svolgendo l’anno di prova nell’anno scolastico 2025/2026. Ho partecipato con successo anche al concorso PNRR3, risultando vincitore in una regione diversa da quella di attuale titolarità. Secondo quanto ho appreso, al momento della conferma in ruolo sarò cancellato da ogni altra graduatoria, inclusa quella del PNRR3.

Mi chiedo se questa previsione sia compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, di tutela del merito e di mobilità professionale, se un Ufficio Scolastico Regionale possa procedere al depennamento in anticipo o in maniera disomogenea, e quali strumenti di tutela – anche di natura giudiziaria – siano a mia disposizione per preservare la posizione conseguita nel concorso successivo.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la Sua domanda tocca uno dei profili più attuali e delicati dell’attuale sistema di reclutamento scolastico, quello del coordinamento tra l’anno di prova conseguente a una prima immissione in ruolo PNRR e la posizione conseguita in una procedura concorsuale successiva bandita in tempi ravvicinati.

L’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, stabilisce testualmente che «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova».

La norma, nella sua formulazione letterale, non opera al momento della nomina in ruolo né all’inizio dell’anno di prova. L’effetto espulsivo dalle altre graduatorie presuppone il verificarsi di tre condizioni cumulative: il superamento del test finale, la valutazione finale positiva e la conseguente conferma definitiva in ruolo. Per i docenti che stanno svolgendo l’anno di prova nell’anno scolastico 2025/2026, tale conferma avverrà, di regola, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

Fino a quel momento la posizione nella graduatoria di merito del concorso PNRR3 rimane pienamente integra. Il docente conserva quindi il diritto di essere destinatario di eventuali nomine proposte da quella procedura, purché intervenute prima della conferma in ruolo. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla prassi amministrativa più recente, inclusa la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 11984 del 16 gennaio 2025, che chiarisce come la cancellazione operi nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo e non incida sulle graduatorie provinciali per le supplenze.

I profili costituzionali e la valorizzazione del merito


La preoccupazione circa la compatibilità della disciplina con i principi costituzionali è del tutto legittima. Nella Sentenza n. 251 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che precludevano ai docenti già di ruolo la partecipazione ai concorsi pubblici per altre classi di concorso o ordini di scuola. La Corte ha affermato che le esigenze di stabilità dell’amministrazione non possono sacrificare in modo irragionevole il diritto costituzionale del lavoratore a partecipare a procedure concorsuali successive, a vincerle e a vedere riconosciuto il merito conseguito, configurandosi tali preclusioni come una disparità di trattamento non giustificata ai sensi degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Nel caso che ci occupa non si tratta di un divieto di partecipazione – che sarebbe stato superato dalla citata pronuncia – bensì di un meccanismo di cancellazione automatica che opera dopo la conferma in ruolo in una procedura precedente. La ratio della disposizione è quella di garantire certezza nella definizione degli organici e di evitare sovrapposizioni di posizioni una volta che il docente sia stato definitivamente confermato.

Tuttavia, nel peculiare contesto delle procedure PNRR caratterizzate da tempistiche estremamente ravvicinate, un’applicazione rigida e non coordinata della norma potrebbe generare effetti non del tutto coerenti con l’esigenza di valorizzare appieno il merito conseguito in selezioni pubbliche successive. Per questa ragione appare auspicabile – e lo Studio Legale Esposito Santonicola lo ha già segnalato in sede di interlocuzione – che il Ministero dell’Istruzione e del Merito emani una nota di indirizzo volta a coordinare le procedure di scorrimento delle graduatorie PNRR3 con le tempistiche delle conferme in ruolo, chiarendo le finestre temporali entro le quali i docenti in anno di prova possano ancora accettare nomine dal concorso successivo.

L’applicazione non omogenea da parte degli USR e i rimedi esperibili

Qualora un Ufficio Scolastico Regionale procedesse al depennamento dalla graduatoria PNRR3 prima del verificarsi delle condizioni previste dalla legge – superamento del test finale, valutazione positiva e conferma in ruolo – tale atto risulterebbe illegittimo per violazione della norma primaria e dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

In tale ipotesi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, proposto con istanza di misure cautelari, costituirebbe lo strumento processuale più efficace per domandare l’annullamento dell’atto illegittimo e il ripristino della posizione in graduatoria. L’eventuale accoglimento del ricorso, pur producendo effetti diretti e immediati per i ricorrenti, assumerebbe un significativo valore di sistema: creerebbe un precedente giurisprudenziale utilizzabile in altri procedimenti e potrebbe indurre il Ministero a emanare una nota di indirizzo uniforme, evitando così un contenzioso seriale e disomogeneo sul territorio nazionale.


La strategia di tutela consigliata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, i docenti che si trovano nella condizione descritta sono invitati a prestare particolare attenzione ai seguenti profili operativi:

• Monitorare con costanza le comunicazioni relative agli scorrimenti della graduatoria PNRR3 e a qualsiasi eventuale indicazione sul depennamento, segnalando immediatamente eventuali prassi non uniformi o anticipate;

• Valutare, ove se ne presentasse l’opportunità prima del 31 agosto 2026, la convenienza di accettare una eventuale nomina dal concorso PNRR3, tenendo conto degli obblighi conseguenti, tra cui l’avvio di un nuovo periodo di prova e l’eventuale vincolo triennale di permanenza nella scuola di prima immissione;

• Segnalare tempestivamente al Ministero dell’Istruzione e del Merito e agli Uffici Scolastici Regionali competenti l’esigenza di una nota chiarificatrice che uniformi l’interpretazione e le prassi applicative, riducendo al minimo il rischio di contenzioso;

• In caso di atti di depennamento anticipati o disomogenei, valutare l’avvio del ricorso al TAR/Giudice del Lavoro con richiesta di sospensione/disapplicazione dell’atto impugnato.

Si ricorda, infine, che la posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze non è interessata dalla cancellazione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e rimane quindi pienamente utilizzabile per eventuali incarichi a tempo determinato.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola resta a disposizione dei docenti interessati per ogni ulteriore chiarimento e per la valutazione personalizzata delle singole posizioni.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.

Per una consulenza personalizzata su questa o altre tematiche di diritto scolastico, lo Studio Esposito Santonicola è raggiungibile al numero WhatsApp 366 18 28 489 (messaggio scritto o vocale).



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