Posizioni economiche ATA e trasferimento di provincia
Il caso di chi ha già superato il corso nel 2008/2009 e ora è titolare in altra provincia
A cura degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola– Scuolalex L’avvocato Risponde
Un assistente amministrativo, già utilmente inserito nelle graduatorie definitive per la posizione economica sulla base degli accordi nazionali 2008/2009 in una prima provincia, dopo aver svolto e superato l’intero percorso formativo PUNTO EDU ATA, si è successivamente trasferito risultando oggi titolare in altra provincia.
Con l’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2024, n. 140, e la Nota MIM del 13 novembre 2024 sulle “Modalità di attribuzione delle posizioni economiche”, questo personale si interroga: il diritto alla posizione economica segue il lavoratore nella nuova provincia, oppure resta circoscritto alla provincia in cui la graduatoria era stata originariamente formata?
La domanda dell’assistente amministrativo
Gentile Avvocato,
sono un assistente amministrativo a tempo indeterminato, attualmente titolare in una scuola della provincia di Napoli.
Nel 2008 ho presentato domanda di inclusione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per l’attribuzione della posizione economica ATA con finalità di valorizzazione professionale, ai sensi dell’Accordo nazionale MIUR–OO.SS. del 20 ottobre 2008, nella provincia in cui allora ero titolare.
Ho frequentato e superato il percorso di formazione previsto dagli Accordi del 2008 e 2009, erogato tramite piattaforma PuntoEdu ATA (INDIRE), conseguendo i relativi attestati e svolgendo il laboratorio professionale richiesto, e sono stato inserito in graduatoria definitiva con punteggio pari a 41 punti, dopo regolari controlli da parte dell’Ufficio scolastico provinciale competente.
Successivamente, nell’A.S. 2012/2013, ho ottenuto il trasferimento nella provincia di Napoli, dove presto tuttora servizio come assistente amministrativo, senza aver mai percepito la posizione economica maturata in base alla graduatoria di origine.
Alla luce del D.M. 140/2024 e della Nota MIM 0192906/2024, ho inoltrato formale istanza all’Ambito Territoriale della nuova provincia, chiedendo di essere collocato nella graduatoria per la I posizione economica, facendo valere la mia pregressa inclusione nelle graduatorie definitive 2008/2009 e il corso già superato.
Desidero sapere, secondo la sua interpretazione:
1. Se posso vantare un diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità, con priorità rispetto alle nuove procedure selettive di cui al D.M. 140/2024, senza dover ripetere corsi e graduatorie.
2. Quali sono i passi concreti da compiere e gli eventuali rimedi giurisdizionali, nel caso in cui l’Ufficio Scolastico non riconosca o non gestisca correttamente la mia posizione.
Il contesto normativo: vecchie graduatorie 2008/2009 e nuovo DM 140/2024
Gentile A.T.A., per rispondere al suo quesito occorre ricostruire la stratificazione delle regole che riguardano chi era già inserito nelle graduatorie delle posizioni economiche ATA.
· Accordi nazionali 2008/2009 e graduatorie “storiche”
Gli Accordi del 20 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009, relativi a prima e seconda posizione economica, hanno definito percorsi formativi dedicati, graduatorie provinciali per titoli e servizi, controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e attribuzione progressiva del beneficio economico. L’assistente amministrativo del caso in esame risulta aver concluso positivamente il corso (PUNTO EDU ATA art. 3 e art. 7, con attestati Indire e laboratorio professionale), essendo stato inserito in graduatoria con punteggio definito (41 punti) dopo esito positivo dei controlli dell’USP.
· Il nuovo D.M. 12 luglio 2024, n. 140
Il decreto ha ridisegnato in chiave attuale le posizioni economiche ATA, istituendo 46.297 nuove posizioni da attribuire mediante procedure selettive, con riparto per aree e province (allegati A e B), anzianità minima di cinque anni nell’area di appartenenza e corso di formazione con prova finale di valutazione. Ed inoltre, il DM specifica che i nuovi contingenti “sostituiscono” i precedenti definiti con gli Accordi del 2006, 2008 e 2009, ma nel suo art. 4 contiene una clausola di salvaguardia in favore di chi è già presente nelle graduatorie definitive 2008/2009 e abbia superato i corsi, prevedendo un diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità, entro i limiti dei requisiti ancora sussistenti.
· La Nota MIM 0192906 del 13/11/2024 (Nota di trasmissione)
La Nota, indirizzata agli USR e agli Ambiti territoriali, puntualizza che:
o gli Ambiti, nel conferire le nuove posizioni economiche, devono attribuire il beneficio al personale ancora presente nelle graduatorie definitive 2008/2009 che abbia superato il corso di formazione e non sia stato dichiarato decaduto, nel rispetto dei requisiti e dell’ordine di graduatoria;
o tale personale “non deve presentare domanda” per ottenere il beneficio, essendo già stato selezionato e formato;
o il personale collocato in graduatoria 2008/2009 e poi trasferito in altra provincia ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità, con indicazioni operative demandate agli Ambiti territoriali, che dovranno raccogliere le relative comunicazioni.
Il senso complessivo è chiaro: il legislatore non ha voluto azzerare la posizione di chi aveva già affrontato l’intero percorso selettivo-formativo, ma, al contrario, ne ha previsto una tutela specifica nell’ambito dei nuovi contingenti di posizioni economiche.
La posizione giuridica del lavoratore trasferito: diritto alla priorità nella nuova provincia?
Applicando il quadro normativo al caso delineato, emergono alcuni punti cardine:
· L’assistente amministrativo ha acquisito, in forza degli Accordi 2008/2009, una posizione giuridica qualificata, fondata su:
o superamento di corsi di formazione specifici;
o inserimento in graduatoria definitiva per la posizione economica, con punteggio compiutamente determinato (41 punti), controllato dall’USP;
o assenza di provvedimenti di decadenza.
· Il successivo trasferimento interprovinciale non cancella la storia professionale pregressa, ma pone un problema di traslazione del diritto: la graduatoria di origine è legata ad una provincia, mentre la titolarità attuale è in altra provincia (Napoli).
· Il D.M. 140/2024 e la Nota MIM intervengono proprio su questo profilo:
o prevedono che le nuove posizioni economiche siano attribuite innanzitutto a chi era già nelle graduatorie 2008/2009;
o stabiliscono, a norma di art. 4, comma 2, che chi era utilmente collocato in tali graduatorie e si è trasferito ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità, non dovendo presentare domanda.
Ne discende che la posizione del lavoratore trasferito non è ritenuta assimilabile a quella dei nuovi aspiranti che oggi presentano domanda tramite la piattaforma telematica per le procedure DM 140/2024, posto che:
· il suo diritto alla posizione economica non nasce ora, ma è il portato di una procedura già conclusa;
· le nuove regole prevedono, espressamente, un “trasferimento del beneficio” (attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità) - che configura un vero e proprio diritto soggettivo all’assegnazione, nei limiti del contingente - a condizione che i requisiti (profilo, servizio, assenza di decadenza) siano tuttora presenti.
Di conseguenza, l’Amministrazione scolastica della provincia di arrivo non può trattare il dipendente come un “nuovo aspirante” che debba rifare il corso e concorrere ex novo: l’art. 4, commi 1–3, presuppone il riconoscimento del percorso già svolto e stabilisce che il personale interessato non presenti domanda, ma sia considerato d’ufficio in sede di conferimento delle nuove posizioni economiche.
Le strategie di tutela: dall’istanza formale al possibile ricorso
Per chi si riconosce in questo caso (ex graduatorie 2008/2009 per posizione economica ATA, corso già superato, trasferimento interprovinciale, nessuna decadenza), si possono tracciare alcune linee operative.
1. Istanza formale (sollecito) all’Ambito territoriale della provincia di titolarità
Pur non essendo obbligatoria la domanda ai fini del beneficio (art. 4, comma 3), è ritenuto opportuno, in chiave probatoria e organizzativa, inviare un’istanza scritta all’Ambito Territoriale della provincia in cui si è oggi titolari, nella quale:
· si dichiari di essere stati inseriti nelle graduatorie definitive 2008/2009 per la posizione economica nella provincia di origine, indicando punteggio e profilo;
· si alleghino gli attestati di formazione, la documentazione del laboratorio e i documenti attestanti i controlli positivi da parte dell’Ufficio scolastico (ad es. copia graduatoria definitiva, eventuali schermate SIDI, copia della domanda originaria);
· si richiami espressamente l’art. 4 D.M. 140/2024 e la Nota MIM 192906/2024, chiedendo la formale presa in carico della posizione e l’inserimento, agli effetti applicativi, tra il personale avente diritto all’attribuzione prioritaria della nuova posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
Questa istanza non sostituisce la previsione normativa (che prescinde dalla domanda) ma serve a mettere l’Amministrazione in condizione di operare correttamente e a documentare, in caso di contenzioso, l’avvenuta rappresentazione della situazione.
2. Diffida e azione contro il silenzio o il diniego
In caso di:
mancata risposta dell’Amministrazione entro un termine ragionevole;
silenzio protratto, a fronte di una situazione normativamente tutelata;
rigetto espresso, privo di adeguata motivazione,
può essere valutata/o:
una diffida formale all’Ufficio scolastico competente, con richiesta di applicazione dell’art. 4 D.M. 140/2024;
un ricorso al Tribunale competente, allo scopo di:
- accertare l’obbligo dell’Amministrazione di dare corretta applicazione all’art. 4 D.M. 140/2024 e alle istruzioni della Nota MIM 192906/2024;
- ottenere l’annullamento di un eventuale diniego che disconosca il diritto all’attribuzione prioritaria della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
Una volta che l’Ufficio scolastico regionale e l’Ambito territoriale avranno iniziato ad attribuire le nuove posizioni economiche (46.297 a livello nazionale, con riparto provinciale definito nell’Allegato B al D.M. 140/2024), sarà essenziale verificare in concreto se:
il personale “storico” delle graduatorie 2008/2009, compreso quello trasferito di provincia, venga effettivamente considerato con priorità;
le posizioni economiche vengano conferite prima agli aventi diritto ex art. 4 e solo successivamente agli aspiranti delle nuove procedure.
Se l’Amministrazione attribuisse le posizioni economiche ai candidati delle nuove selezioni DM 140/2024 senza aver prima soddisfatto gli aventi diritto ex 2008/2009, si aprirebbe uno spazio di impugnazione degli atti di attribuzione, per violazione:
della clausola di priorità di cui all’art. 4 D.M. 140/2024;
dei principi di legittimo affidamento, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa.
Confronto personalizzato e aggiornamento costante con lo studio legale Esposito Santonicola (WhatsApp 3661828489)
Il quadro delle posizioni economiche ATA, dopo il D.M. 140/2024 e la Nota MIM 192906/2024, è in fase di attuazione pratica: le nuove procedure telematiche si innestano su una platea di lavoratori che hanno già completato un percorso formativo e selettivo spesso in una provincia diversa da quella attuale di titolarità.
Proprio questi “idonei storici” – ex graduatorie 2008/2009 per la prima o la seconda posizione economica – rischiano di non essere correttamente considerati se non fanno valere tempestivamente, e in modo documentato, i propri diritti specifici.
Tutti gli assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e operatori ATA che si riconoscono in situazioni analoghe (vecchie graduatorie, corsi PuntoEdu conclusi, trasferimenti di provincia, dubbi sulla priorità nell’attribuzione delle nuove posizioni economiche DM 140/2024) possono inviare un messaggio scritto o audio tramite WhatsApp al numero 3661828489 per un confronto mirato, con i legali Esposito e Santonicola, sulla propria posizione e sulle possibili iniziative, alla luce del quadro normativo vigente e delle prassi applicative conosciute degli Uffici scolastici.