Reclutamento DS, il TAR Lazio sui requisiti del concorso riservato. Intanto il Mim dichiara di aver verificato i requisiti a solo 10 vincitori
Un ricorso pendente davanti alla Sezione Quarta Quater contesta l'ammissione alla procedura straordinaria di decine di candidati. Al centro, i controlli del Ministero, effettuati su un campione di sole dieci unità
C'è un contenzioso che, da mesi, attraversa silenziosamente la procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dal DM 107/2023. Non è il solo, poiché attorno a quel concorso riservato si è accumulato un fascio di ricorsi che toccano la valutazione dei titoli, le percentuali di posti tra ordinario e riservato, le singole esclusioni. Ma uno di questi procedimenti, iscritto al n. 9632/2024 del registro generale del TAR Lazio, solleva una questione centrale: il Ministero ha controllato davvero che chi ha fatto il concorso riservato avesse i requisiti richiesti dalla legge?
Il ricorso si avvia alla fase finale per cui è stata disposta la notifica per pubblici proclami, una maniera per informare le controparti coinvolte quando si tratta di centinaia o migliaia di soggetti prima di arrivare alla famosa discussione di merito. Quei documenti hanno cominciato a girare all’impazzata tra gli aspiranti DS oramai da qualche giorno e sono arrivati anche alla Voce della Scuola.
Cosa contesta il ricorso
La ricorrente, collocata in posizione n. 591 della graduatoria definitiva, appena fuori dai 519 posti messi a concorso, non impugna una propria esclusione. Contesta, al contrario, l'ammissione di altri sostenendo che in graduatoria, davanti a lei, figurino candidati che non possederebbero i requisiti tassativi per accedere alla procedura riservata.
Quei requisiti li aveva fissati in modo stringente l'articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 198/2022, convertito nella legge 14/2023. Potevano accedere al corso intensivo di formazione soltanto i candidati del concorso 2017 che avessero sostenuto almeno la prova scritta e che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un contenzioso giurisdizionale ancora pendente davanti al giudice amministrativo, TAR o Consiglio di Stato, proprio per il mancato superamento di una prova. Non i ricorsi al giudice del lavoro, non i giudicati già definitivi, non gli interventi ad adiuvandum nei ricorsi altrui.
Secondo gli atti depositati, tra gli ammessi vi sarebbero invece soggetti che non rientravano in nessuna di queste condizioni, suddivisi dalla difesa della ricorrente in più categorie. Candidati che non avrebbero mai partecipato al concorso 2017, candidati che avrebbero impugnato solo il bando o le graduatorie e non il proprio mancato superamento della prova, candidati con ricorso tardivo, interventori ad adiuvandum privi di un giudizio principale, candidati mai ammessi alla prova orale per non aver superato la preselettiva, e candidati per i quali un giudicato di rigetto si era già formato prima della fatidica data del 28 febbraio 2023.
Il nodo dei controlli a campione
Il punto che, più di ogni altro, ha una rilevanza seria a prescindere dall'esito del giudizio riguarda il metodo con cui il Ministero ha verificato i requisiti.
Con un avviso del 6 dicembre 2024, il MIM ha reso pubbliche le autodichiarazioni dei candidati relative al possesso dei titoli di accesso. Lo ha fatto, però, per "un ritenuto congruo numero di posizioni (pari a n. 10) scelte a campione", precisando di aver comunque verificato la veridicità delle dichiarazioni prima di approvare la graduatoria e di aver espulso i candidati risultati privi dei requisiti.
Dieci autodichiarazioni esaminate pubblicamente, a fronte di oltre cinquecento immessi in ruolo. È su questa sproporzione che si appunta la critica. Una procedura fondata in larga parte sull'autocertificazione di una condizione processuale delicata, la pendenza di un contenzioso a una certa data, avrebbe richiesto, secondo i ricorrenti, verifiche ben più estese.
Va aggiunto un ulteriore dato che pesa, l'accesso integrale alle autodichiarazioni dei candidati collocati dalla prima alla 590ª posizione è stato ottenuto dalla ricorrente solo il 27 marzo 2025, e soltanto dopo aver vinto un contenzioso sull'accesso agli atti, definito con sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato. Fino ad allora l'amministrazione non aveva consentito quella visione completa.
I "64": la tesi della ricorrente (tutta da accertare)
È proprio dall'esame di quelle autodichiarazioni che nasce il numero destinato a fare più rumore. Negli atti del maggio 2025 la difesa della ricorrente sostiene che, incrociando le dichiarazioni con le banche dati della giustizia amministrativa, emergerebbero almeno 64 candidati privi dei requisiti di legge nei primi 590 posti. Un secondo gruppo di intervenienti, in posizione più cauta, parla di "oltre sessanta" posizioni.
Qui serve onestà giornalistica. Quel 64 non è una cifra accertata né dal Ministero né dal giudice, ma è la tesi dei ricorrenti, costruita su un "principio di prova", così la definiscono gli stessi legali, che corredano ogni nome con le formule "salvo errore" e "salvo omonimia". Si tratta di una ricostruzione documentata e tutt'altro che campata in aria, ma resta la ricostruzione di chi ha interesse a far valere quelle irregolarità per avanzare in graduatoria.
La sospensiva respinta
Intanto, il TAR, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare proprio sulla base di quei 64 nomi, aveva respinto.
Con ordinanza pubblicata il 28 novembre 2025, la Sezione Quarta Quater ha ritenuto che il ricorso "non presenta apprezzabili profili di fumus" alla luce della relazione del Ministero, che ha preso posizione su ogni singolo rilievo. Il collegio ha richiamato proprie pronunce già passate in giudicato, con cui erano stati chiariti presupposti e limiti della partecipazione alla procedura straordinaria. E ha aggiunto, sul piano del danno, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è allo stato recessivo rispetto all'interesse pubblico all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori.
In altre parole, la fotografia attuale è quella di una tesi documentata dalla parte ricorrente che per ora non è stata condivisa dal giudice che ha quindi ritenuto di non procedere oltre. Il merito però resta aperto, la notifica per pubblici proclami autorizzata ai controinteressati serve appunto a istruire il giudizio di fondo, ma quella notifica è un atto procedurale dovuto quando i destinatari sono troppi per le notifiche individuali, non un indizio della fondatezza del ricorso.
Perché la questione resta seria
Si potrebbe concludere che, respinta la sospensiva, non resti nulla. Ma sarebbe affrettato. Due questioni sopravvivono all'esito del singolo procedimento, e sono entrambe serissime al netto dell’esito finale.
La prima è sicuramente il metodo dei controlli. Verificare a campione, su una procedura interamente costruita sull'autodichiarazione di un requisito processuale, è una scelta amministrativa che si può legittimamente discutere, qualunque cosa decida il giudice sui singoli nomi.
La seconda è strutturale e riguarda il legislatore prima ancora che il Ministero. Una sanatoria che àncora l'accesso alla "pendenza di un contenzioso" a una certa data si presta, per sua natura, a una platea che potrebbe risultare molto più ampia di quella immaginata, poiché il confine tra chi aveva davvero un diritto da tutelare e chi ha trovato nel ricorso una via d'accesso è sottile, e tracciarlo a posteriori è esercizio complesso.
Resta, sullo sfondo, il malessere dei candidati del concorso ordinario, quello per titoli ed esami, con soglie alte e posti contingentati. Le iniziali previsioni per cui dal concorso riservato ci sarebbero stati meno di 400 candidati al ruolo è stato clamorosamente superato con una graduatoria di duemila aspiranti. È da lì che parte la denuncia, ed è comprensibile che chi ha affrontato una selezione piena guardi con diffidenza a una procedura riservata percepita come più permeabile. Ma la diffidenza, per diventare notizia fondata, ha bisogno di quello che finora manca, una pronuncia che dia ragione, nel merito, a chi quelle irregolarità le denuncia. Pronuncia che se desse ragione ai ricorrenti si trasformerebbe in una nuovo capitolo della telenovela infinita del reclutamento dei DS nell’era dell’autonomia scolastica.
(La vicenda è ancora in corso. Su questa testata seguiranno gli sviluppi del giudizio di merito.)